Legge di Bilancio 2026: il testo definitivo e le novità su pensioni e previdenza complementare

È stato un mese convulso quello che ha portato al testo definitivo della Legge di Bilancio 2026. Come Ciao Elsa, abbiamo analizzato fin dall’inizio il primo schema elaborato dal MEF, pubblicato lo scorso 18 ottobre, seguendo poi l’evoluzione del dibattito parlamentare e i numerosi emendamenti presentati nelle settimane successive.

Tra questi, ha fatto particolarmente discutere la proposta di revisione del riscatto di laurea, inizialmente inserita nel confronto politico e successivamente rinviata. 

Il percorso si è infine chiuso con la presentazione del cosiddetto “super emendamento” da parte del Governo, sul quale è stata posta la fiducia in entrambe le Camere. Una corsa che si è conclusa oggi, 30 dicembre, con l’approvazione definitiva del provvedimento alla Camera dei deputati.

Ma, al netto del complesso iter parlamentare, quali sono le scelte di fondo che emergono dal testo finale? Entriamo nel dettaglio delle principali novità.

Pensioni pubbliche: cosa cambia e cosa rimane confermato

In questa parte di articolo vediamo, una a una, tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, partendo da quelle che riguardano la pensione pubblica.

Aumento graduale dei requisiti per la pensione dal 2027

La Manovra conferma il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, ma lo introduce in modo graduale

Nel 2027, infatti, il requisito anagrafico e quello contributivo dovrebbero aumentare di 3 mesi, ma la Manovra ha stabilito che nel 2027 l’aumento sarà limitato a 1 mese e solo a partire dal 2028 entrerà a regime l’aumento complessivo di 3 mesi.

Ancora per il 2026, quindi, i requisiti rimangono quelli del 2025, ovvero:

  • 67 anni di età e almeno 20 di contributi per la finestra di Vecchiaia
  • 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) e 41 anni e 10 mesi di contributi (donne), indipendentemente dall’età anagrafica, per la finestra di Anticipata Ordinaria. 

Nel 2027, invece, i requisiti saliranno a: 

  • 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 di contributi per la finestra di Vecchiaia
  • 42 anni e 11 mesi di contributi (uomini) e 41 anni e 11 mesi di contributi (donne), indipendentemente dall’età anagrafica, per la finestra di Anticipata Ordinaria. 

Infine, dal 2028, i requisiti aumenteranno a: 

  • 67 anni e 3 mesi di età e almeno 20 di contributi per la finestra di Vecchiaia
  • 43 anni e 1 mese di contributi (uomini) e 42 anni e 1 mese di contributi (donne), indipendentemente dall’età anagrafica, per la finestra di Anticipata Ordinaria. 

Questo aumento vale per tutti i lavoratori tranne per coloro che:

  • svolgono attività gravose;
  • sono addetti a lavori usuranti;
  • sono lavoratori precoci (ovvero lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età), sempre se rientrano nelle due categorie elencate in precedenza.

In tutti questi casi, infatti, i requisiti per il pensionamento non aumentano e rimangono quelli attualmente in vigore

Gli aumenti, invece, riguarderanno anche il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma un anno dopo rispetto a tutti gli altri. Quindi, per queste categorie dal 2028 scatterà l’aumento di 1 mese e dal 2029 quello di 3 mesi

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Addio a Opzione Donna e Quota 103

La Manovra conferma quanto era già stato proposto e a partire dal 2026 non saranno più disponibili le finestre di pensionamento anticipato in vigore fino a quest’anno, ovvero Opzione Donna e Quota 103.

Ovviamente, chi matura entro il 31/12/2025 i requisiti necessari per una di queste finestre potrà accedere al pensionamento il prossimo anno con questi meccanismi. Per conoscere i requisiti richiesti, ecco i nostri articoli di approfondimento su Opzione Donna e Quota 103


Resta, invece, confermata l’opzione di pensionamento denominata APE sociale che è stata prorogata anche nel 2026.

Bonus Giorgetti: confermato l’incentivo a restare al lavoro

Il cosiddetto Bonus Maroni, poi ulteriormente incentivato e definito Bonus Giorgetti, riguarda l’estensione dell’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa per chi ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata.

Dal 2026 l’incentivo viene confermato per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che maturano il diritto alla pensione anticipata “ordinaria”, basata esclusivamente sull’anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica. 

Fino al 2025 la misura era estesa anche a chi aveva maturato i requisiti per la pensione anticipata con Quota 103. 

Come funziona il Bonus Giorgetti 

Il lavoratore che sceglie di restare al lavoro, pur avendo maturato i requisiti per la pensione Anticipata, può chiedere al datore di lavoro la corresponsione diretta in busta paga della propria quota di contribuzione previdenziale

I lavoratori dipendenti, infatti, versano una parte dei contributi previdenziali all’INPS tramite la loro busta paga, mentre la restante parte la versa direttamente il datore di lavoro. In caso di utilizzo del bonus:

  • i contributi dovuti dal lavoratore non vengono trattenuti e versati all’INPS, ma accreditati in busta paga, aumentando la liquidità mensile disponibile.

  • al contempo, l’importo ricevuto non è imponibile fiscalmente e quindi non comporta il pagamento di imposte. 

Questa è una scelta che aumenta il reddito netto oggi, ma può incidere sull’importo della pensione futura che non viene aumentata dei contributi non versati negli anni in cui si percepisce il bonus. Se vuoi approfondire il tema, abbiamo scritto un articolo interamente dedicato al Bonus Giorgetti con dettagli ed esempi spiegati in modo facile.

Aumento delle maggiorazioni sociali per i pensionati con redditi bassi

La Manovra 2026 rende strutturale l’incremento delle maggiorazioni sociali. Dal 1° gennaio 2026:

  • l’incremento della maggiorazione sociale passa da 8€ a 20€ al mese

La maggiorazione sociale è un’integrazione della pensione riconosciuta ai pensionati che versano in condizioni di disagio e viene erogata per 13 mensilità

Di conseguenza, l’aumento passa complessivamente da 104€ a 260€ annui. 

Per chi già percepisce la maggiorazione, l'aumento viene riconosciuto d’ufficio, senza necessità di domanda ulteriore. 

Pensionamento anticipato con l’aiuto del fondo pensione: il dietrofront

Una delle novità più significative e totalmente inaspettate riguarda la possibilità di accedere alla pensione Anticipata Contributiva utilizzando anche la previdenza complementare.

Abrogata la possibilità di “contare” sulla rendita del fondo pensione

La Manovra 2025 aveva introdotto la possibilità per i lavoratori che rientrano totalmente nel sistema contributivo di cumulare la rendita ipotetica derivante dal loro fondo pensione per ottenere la finestra di pensionamento Anticipata Contributiva e di Vecchiaia. 

Queste finestre chiedono, infatti, di soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Anticipata Contributiva:
  • almeno 64 anni di età (da adeguare alla speranza di vita)
  • almeno 20 anni di contributi
  • una pensione lorda pari ad almeno 3 volte il valore dell’assegno sociale. Per dare un’idea dell’importo in questione: l’assegno sociale nel 2025 valeva 7.002 € annui, quindi l’anticipata contributiva si sarebbe ottenuta avendo una pensione lorda di almeno 21.006 € annui, oltre al soddisfacimento degli altri requisiti elencati.

  1. Vecchiaia:
  • almeno 67 anni di età (da adeguare alla speranza di vita)
  • almeno 20 anni di contributi
  • una pensione lorda pari almeno al valore dell’assegno sociale (7.002€ annui nel 2025) 

La manovra del 2025 agiva proprio su quest’ultimo requisito, disponendo che i lavoratori potessero cumulare la rendita ipotetica derivante dal loro fondo pensione per colmare l’eventuale gap, raggiungere l’importo soglia necessario e accedere al pensionamento con l’Anticipata Contributiva o con la finestra di Vecchiaia.

In aggiunta, la manovra 2025 prevedeva che chi avesse utilizzato questa possibilità avrebbe visto innalzarsi il requisito contributivo minimo richiesto: non più 20 di contributi, ma 25 (a partire dal 2025) e 30 (a partire dal 2030).

Questa introduzione, considerata da molti come un primo passo effettivo e inequivocabile di “ibridazione” tra sistema pensionistico obbligatorio e complementare, sembrava davvero una decisione con carattere strategico di medio-lungo periodo

Oggi, alla luce della manovra di bilancio 2026, dobbiamo prendere atto, invece, che non è così, dal momento che questa possibilità è stata abrogata, dopo un solo anno rispetto alla sua introduzione (che mancava ancora di decreto attuativo). 

Con la Manovra 2026, quindi, questa possibilità viene definitivamente cancellata.

Conseguenze

Prendiamo atto che la previdenza complementare non può più aiutare ad anticipare l’accesso alla pensione pubblica, ma resta fondamentale per integrare il reddito pensionistico. Vediamo, dunque, di seguito, tutte le novità introdotte dalla manovra 2026 relative proprio alla previdenza complementare. 

Previdenza Complementare: una nuova rivoluzione nel settore?

È emblematico, in questo senso, l’iter che ha accompagnato la definizione del pacchetto di interventi dedicati alla previdenza complementare. Se nella versione iniziale della manovra, presentata dal MEF lo scorso ottobre, il tema era stato toccato solo marginalmente, nel testo definitivo la prospettiva cambia in modo significativo. 

Da un lato, come anticipato, viene eliminato l’utilizzo “anticipatorio” della previdenza complementare, introdotto appena un anno fa dallo stesso Governo; dall’altro, la Legge di Bilancio 2026 mette in campo un insieme di riforme di più ampio respiro, orientate a rafforzare l’attrattività e ad ampliare la flessibilità dei fondi pensione, sia nella fase di accumulo sia in quella di erogazione delle prestazioni.

Secondo alcuni osservatori, questi orientamenti sono destinati a modificare in modo profondo il profilo della previdenza complementare così come lo abbiamo conosciuto finora. 

Se da un lato potrebbero favorire un ampliamento significativo della platea degli iscritti, dall’altro tuttavia potrebbero rischiare di esporre il lavoratore medio a nuove complessità e a un maggior grado di responsabilità nelle scelte previdenziali.

La maggior parte delle novità entrerà in vigore il 1° luglio 2026, ma sarà comunque necessario attendere che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) aggiorni le proprie istruzioni a favore dei fondi pensione.

Vediamo quindi, nel dettaglio, cosa prevede la manovra 2026 in materia di previdenza complementare.

Rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte dei fondi pensione

È stato confermato l’unico articolo dedicato alla previdenza complementare inizialmente previsto nella bozza della legge di bilancio presentata dal MEF.

La manovra interviene sulle regole che disciplinano le politiche di investimento dei fondi pensione

In particolare, viene prevista una nuova disposizione che riconosce al Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la COVIP, la possibilità di emanare indicazioni puntuali sugli investimenti dei fondi pensione in strumenti finanziari emessi da società o enti attivi prevalentemente nel settore delle infrastrutture nazionali.

La norma amplia inoltre il ventaglio delle modalità attraverso cui tali investimenti possono essere realizzati: in forma diretta ma anche indirettamente, attraverso OICR o mediante operazioni di cartolarizzazione, ossia strumenti finanziari che consentono di trasformare flussi di crediti futuri in titoli negoziabili sul mercato.

La stessa legge di bilancio rimarca tuttavia lo scopo primario della previdenza complementare, ovvero la tutela degli iscritti nel lungo periodo, e per questo evidenzia la necessità che si limitino l’adozione di strategie troppo aggressive: tali investimenti dovranno essere perciò “in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali”.

In tempi non sospetti, avevamo approfondito questo tema in un articolo dedicato alla legge di Bilancio 2026, analizzando i cambiamenti sugli investimenti dei fondi pensione.

Aumenta la deducibilità massima al fondo pensione

A decorrere dal 2026, il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare verrà innalzato dagli attuali 5.164,57 € al nuovo tetto di 5.300 €

Si tratta di una soglia che, fino ad oggi, era rimasta ancorata al valore in euro dei vecchi dieci milioni di lire, senza mai essere oggetto di un aggiornamento formale.

L’intervento non produce effetti dirompenti sull’importo effettivamente deducibile da parte degli iscritti, ma assume comunque un significato non trascurabile sul piano generale. Da un lato, aggiorna e razionalizza una disciplina rimasta immutata per oltre vent’anni; dall’altro, contribuisce a rendere più comprensibile il meccanismo della deducibilità fiscale anche per chi si avvicina per la prima volta alla previdenza complementare, superando un riferimento ormai anacronistico.

Questo adeguamento si inserisce inoltre in un quadro più ampio di revisione dell’impianto di tassazione IRPEF

A partire dal 2026, infatti, lo scaglione di reddito compreso tra i 28.000 e i 50.000 € vedrà l’aliquota ridursi al 33%, rispetto all’attuale 35%, con effetti che comunque non incideranno profondamente sulla convenienza fiscale dei versamenti previdenziali

tabella scaglioni IRPEF 2026

Aggiornamento dei riferimenti per l’“extra deducibilità”

Con l’innalzamento del limite annuo di deducibilità a 5.300€, vengono di conseguenza aggiornati anche i parametri su cui si basa il meccanismo dell’“extra deducibilità”.

Come abbiamo avuto modo di approfondire nel nostro articolo dedicato alla deducibilità extra dei fondi pensione, il Dlgs 252/2005 già oggi prevede la possibilità a chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007, la possibilità di recuperare, negli anni successivi, la deducibilità dei versamenti eventualmente non effettuati nei primi cinque anni di adesione a un fondo pensione. 

Il meccanismo funziona come una sorta di “bonus di recupero”: se nei primi cinque anni di iscrizione non si è raggiunta la soglia massima deducibile, la parte non utilizzata può essere sfruttata nei 20 anni successivi sotto forma di maggiore deducibilità fiscale, fermo restando un limite massimo annuo, pari a 7.950 €. 

La quota aggiuntiva che potrà essere portata in deduzione oltre la soglia ordinaria sale, infatti, a 2.650 € annui, pari alla metà del nuovo importo massimo deducibile. Questo adeguamento rende coerente l’impianto della norma con il nuovo tetto contributivo, mantenendo invariata la logica di fondo dell’agevolazione ma aggiornandone i valori di riferimento.

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Rivoluzione nelle prestazioni finali al pensionamento

Il titolo del paragrafo non è casuale. Il testo della manovra interviene infatti in modo diretto sui confini delle prestazioni finali, riscrivendone in parte l’impianto rispetto a quanto abbiamo conosciuto finora.

L’obiettivo, seppur non dichiarato esplicitamente, è quello di rendere la previdenza complementare più attrattiva anche per quella platea di lavoratori che, negli anni, si è mostrata diffidente nei confronti dei fondi pensione. 

Una delle principali resistenze è sempre stata legata al timore di dover convertire una quota rilevante della propria posizione individuale in rendita vitalizia, uno strumento spesso percepito come poco comprensibile o poco flessibile. Una diffidenza in parte comprensibile, soprattutto per chi non ha familiarità con le logiche assicurative, ma che va letta anche alla luce del ruolo che la rendita può svolgere nel garantire un’entrata aggiuntiva, stabile e vitalizia, rispetto alla pensione pubblica.

Tanto premesso, vediamo quali sono le principali novità introdotte.

Più capitale al pensionamento

Il testo originale del Dlg 252/2005 prevede come “Le prestazioni pensionistiche in regime di

contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita”. 

Pur prevedendo già la normativa vigente, in specifiche circostanze, la possibilità di ottenere l’intero montante in forma di capitale al momento del pensionamento, la Legge di Bilancio 2026 interviene modificando il limite “ordinario” di liquidazione

La quota sempre richiedibile in capitale viene infatti innalzata dal 50% al 60% del montante finale, ampliando il margine di flessibilità per l’aderente.

Si tratta di un’opzione che può risultare interessante per chi, al momento del pensionamento, non intende escludere a priori l’attivazione di una rendita vitalizia, ma avverte al tempo stesso l’esigenza di disporre di una quota più consistente di liquidità per far fronte a necessità personali o familiari, come l’estinzione di debiti residui o spese straordinarie.

Resta invece invariata la possibilità, già prevista dalla normativa, di ottenere l’intero importo del fondo pensione in forma di capitale

Tuttavia, alla luce delle nuove misure che verranno analizzate nei prossimi paragrafi, è plausibile che il ricorso a questa opzione possa risultare, nel tempo, meno centrale rispetto al passato.

Le nuove opzioni al pensionamento

Accanto all’opzione “rendita” e/o “capitale”, la manovra introduce un ventaglio di nuove modalità di erogazione finale del fondo pensione, ampliando in modo significativo le possibilità di scelta dell’aderente al momento del pensionamento.

Fermo restando il nuovo limite massimo di liquidazione in capitale, anticipato poco fa, le prestazioni potranno ora essere erogate, in alternativa alla rendita vitalizia, attraverso strumenti più flessibili e modulabili nel tempo.

  • La prima novità è rappresentata dalla rendita a durata definita, che non è più vitalizia ma viene corrisposta per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta. La durata viene determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT già utilizzate per il calcolo delle pensioni pubbliche. Di conseguenza, l’importo della rata annuale sarà pari al rapporto tra: 

    valore montante accumulato / numero di anni di vita attesa residua
    , ricalcolato al momento di ciascuna erogazione.
  • In alternativa, l’iscritto può valutare di mantenere “fermo” il fondo e di procedere con prelievi liberamente determinabili entro però limiti ben definiti. Il riferimento resta, in questo caso, la rendita a durata definita appena descritta: l’ammontare complessivo dei prelievi effettuabili non può infatti eccedere, di volta in volta, la somma delle rate virtualmente già maturate e non percepite che deriverebbero da tale opzione.

    In questo modo, la possibilità di disporre di liquidità “a chiamata” viene bilanciata da un limite oggettivo, che lega la flessibilità operativa alla logica previdenziale della prestazione.

  • È inoltre prevista la possibilità di un’erogazione frazionata del montante, per un periodo non inferiore a cinque anni. Un’imposta molto simile all’attuale prestazione RITA e che consentirebbe all’iscritto di rientrare di tutto il valore del fondo pensione in un tempo relativamente breve.

In tutte le nuove modalità di erogazione analizzate, il montante accumulato dall’iscritto rimane in gestione presso il fondo pensione e non viene trasferito a una compagnia assicurativa, come avviene invece nel caso della rendita vitalizia. È la forma pensionistica complementare stessa a occuparsi direttamente delle erogazioni, mantenendo il capitale investito nella linea d’investimento scelta dall’iscritto. 

Un profilo particolarmente rilevante riguarda la tutela degli eredi. Per queste nuove tipologie di prestazioni, in caso di decesso del beneficiario nel corso del periodo di erogazione, il montante residuo viene riscattato immediatamente dai soggetti designati dall’aderente, indicati al momento dell’iscrizione al fondo pensione oppure successivamente. 

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione al profilo fiscale

Infatti, se le prime due nuove prestazioni (rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili) seguono lo stesso regime previsto per le prestazioni in forma di capitale o di rendita (tassazione al 15% che si riduce progressivamente dello 0,3% annuo a partire dal quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino a un minimo del 9%), così non è per l’erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni.

In quest'ultimo caso, infatti, la prestazione frazionata è soggetta ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti percentuali. Di conseguenza, l’aliquota massima resta pari al 20%, mentre, dopo 35 anni o più di iscrizione, l’aliquota minima si riduce al 15%.

Limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità del fondo pensione

In materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, la legge di bilancio 2026 equipara alcune prestazioni specifiche dei fondi pensione alle tutele già previste per le pensioni pubbliche. Approfondiremo questo aspetto in un prossimo articolo; qui è invece importante sottolineare che godranno di una maggiore protezione gli importi erogati a titolo di:

  • prestazione finale al pensionamento, comprese le nuove modalità descritte nel paragrafo precedente;
  • RITA;
  • anticipazioni per spese mediche.

Al contrario, gli importi derivanti dal riscatto totale o parziale e le anticipazioni per l’acquisto o il restauro della prima casa, nonché quelle richieste per ulteriori esigenze, non sono soggetti a vincoli di cedibilità, sequestrabilità o pignorabilità. Ciò significa che, se richiesti dall’iscritto, potrebbero essere oggetto di rivalsa da parte dei creditori.

Contributo datoriale in tutti i fondi pensione?

Arriviamo a uno dei punti più “rivoluzionari” della manovra 2026 in materia di previdenza complementare. La legge di bilancio ha infatti abrogato una parte del comma dell’art. 14 del Dlgs 252/2005 che regola i trasferimenti tra fondi pensione.

In origine, il testo prevedeva che, in caso di trasferimento verso un altro fondo pensione, il lavoratore potesse versare il TFR maturando e l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.”

Questa specifica finale limitava di fatto il contributo datoriale ai soli fondi pensione negoziali o a specifici fondi individuati dagli accordi collettivi o aziendali.

Con l’abrogazione di questa parte dell’articolo, la manovra apre ora la possibilità per il lavoratore non solo di trasferire il proprio fondo pensione verso qualsiasi altro fondo (come già consentito), ma anche di portare con sé il diritto a percepire il contributo datoriale “futuro” anche nei fondi pensione tipicamente esclusi, come quelli aperti o PIP.

Si tratta di un cambiamento di grande portata. 

Dedicheremo sicuramente una serie di articoli specifici al tema, perché, da un lato, aumenta significativamente la libertà del lavoratore di ottenere la contribuzione prevista dal contratto; dall’altro, occorre tenere presente che sul mercato esistono fondi con costi elevati, che potrebbero ridurre il valore finale accumulato dall’iscritto al momento del pensionamento.

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TFR al Fondo di Tesoreria: i nuovi obblighi

A partire dal 1° gennaio 2026, aumenterà poi il numero di aziende obbligate a conferire il TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS, anziché mantenerlo fisicamente in azienda.

Come abbiamo spiegato nel nostro articolo sul perché alle aziende conviene versare il TFR nei fondi pensione, dal 2007, a seconda delle dimensioni dell’impresa, il TFR segue percorsi diversi:

  • Aziende con meno di 50 dipendenti: il TFR maturando è materialmente depositato in azienda.
  • Aziende con più di 50 dipendenti: il TFR maturando viene versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La soglia dei 50 dipendenti si è calcolata sinora considerando la media dei lavoratori in forza nel 2006 per le aziende fondate prima del 2007. Per le imprese costituite dal 2007 in poi, invece, la soglia si determinava in base al numero di dipendenti nel primo anno di attività.

Proprio quest’ultimo criterio subirà una modifica significativa: saranno tenute al versamento al Fondo di Tesoreria anche le aziende che raggiungono la soglia dei 50 dipendenti negli anni successivi all’avvio dell’attività, ma ci saranno delle evoluzioni in tal senso: 

  • Biennio 2026-2027: l’obbligo riguarderà le imprese che, nell’anno solare precedente, avranno avuto in media almeno 60 dipendenti nell’anno precedente.
  • Dal 2032: l’obbligo si estenderà anche alle aziende con una media annuale di almeno 40 dipendenti.

Un impegno che inevitabilmente peserà sui flussi di cassa delle aziende ad oggi ancora non coinvolte dall’obbligo e che potrebbero, in tal senso, valutare con un altro spirito le opportunità (anche fiscali) previste dalla previdenza complementare.

Adesione automatica alla previdenza complementare

Un ulteriore pilastro della riforma riguarda la revisione dell’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005, che sostituisce integralmente i commi 7-8-9, intervenendo in modo strutturale sul meccanismo di iscrizione automatica (“tacita”) alla previdenza complementare.

Viene innanzitutto introdotta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato definiti “di prima assunzione”, ossia coloro che, a partire dal 2026, iniziano il loro primo rapporto di lavoro.

Il meccanismo prevede l’iscrizione automatica ad un fondo pensione, secondo le seguenti regole:

  • il fondo pensione di riferimento è quello previsto dal contratto collettivo nazionale o dagli accordi territoriali o aziendali;
  • in presenza di più forme pensionistiche collettive, la destinazione predefinita è il fondo al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Con l’adesione automatica confluiscono direttamente nel fondo pensione:

  • il TFR maturando;
  • il contributo a carico del datore di lavoro;
  • il contributo minimo a carico del lavoratore, nella misura stabilita dagli accordi collettivi.

Resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine, l’interessato può decidere di

  • destinare l’intero TFR maturando a un altro fondo pensione liberamente scelto;
  • mantenere il TFR in azienda o, se previsto, presso il Fondo di Tesoreria INPS (vedi paragrafo sopra).

In assenza di una scelta esplicita, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica individuata e avvia i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo anche quanto maturato dalla data di prima assunzione, dalla quale decorre a tutti gli effetti l’adesione.

Un ruolo centrale è attribuito all’informazione. Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’informativa completa su: 

  • accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • funzionamento dell’adesione automatica;
  • forma pensionistica destinataria;
  • alternative disponibili;
  • tempistiche entro cui esercitare le diverse opzioni.

Diversa la formulazione per i lavoratori che non rientrano nella categoria della prima assunzione, ossia coloro che, ad esempio, hanno già avviato una carriera lavorativa e cambiano azienda

Viene infatti confermato che, in sede di assunzione, il datore di lavoro deve fornire: 

  • l’informativa sulla previdenza complementare prevista e 
  • verificare se abbia già attivo un fondo pensione con il conferimento del TFR, facendosi rilasciare l’apposita dichiarazione, il cosiddetto “modello TFR2”. 

Qualora il lavoratore risulti già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, i riferimenti della forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando. 

In mancanza di tale indicazione, trova applicazione anche in questo caso il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima occupazione, ovvero l’iscrizione automatica al fondo pensione di riferimento e il versamento di tutte le contribuzioni (TFR, contributo datoriale, contributo lavoratore).

Resta infine da chiarire il caso in cui il lavoratore “non di prima occupazione” non fornisca alcuna indicazione al datore di lavoro sulla destinazione del TFR, ad esempio omettendo la consegna del modello TFR2.

Nella formulazione originaria, oggi sostituita, il Dlgs 252/2005 prevedeva espressamente che, in assenza di una scelta entro sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro fosse tenuto a conferire il TFR maturando al fondo pensione individuato come “di riferimento” dal contratto collettivo applicato, o, in presenza di più forme, a quello con il maggior numero di aderenti.

Nel testo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, questa fattispecie non è richiamata in modo esplicito. Si apre quindi un’area di incertezza: resta da verificare se tale meccanismo debba ritenersi superato, oppure se vada letto in continuità con le nuove disposizioni previste per i lavoratori che dichiarano di avere già una posizione previdenziale ma non ne comunicano i riferimenti entro i termini stabiliti.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che marginale, con ricadute operative rilevanti sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori stessi. Nelle prossime settimane torneremo sull’argomento con un articolo di approfondimento dedicato, alla luce dei primi chiarimenti interpretativi che dovessero emergere.

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Addio al comparto garantito di default: arriva il life cycle

In caso di adesione automatica al fondo pensione di riferimento, la Legge di Bilancio 2026 impone a statuti e regolamenti delle forme pensionistiche interessate di definire in modo puntuale le modalità di investimento dei contributi e delle quote di TFR conferite.

Se in passato il comparto di “default” era generalmente individuato in una linea di investimento “più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili [...] al tasso di rivalutazione del TFR”, il nuovo impianto normativo cambia approccio

Le risorse degli iscritti “taciti” dovranno ora essere allocate in percorsi di investimento differenziati per profilo di rischio e rendimento, costruiti tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica del lavoratore.

Il riferimento è, di fatto, ai cosiddetti strumenti life cycle, ossia a modalità di gestione automatica che adeguano progressivamente il profilo di rischio del portafoglio in funzione del tempo che separa l’aderente dal pensionamento. Il ribilanciamento avviene attraverso passaggi automatici tra comparti, con una progressiva riduzione della componente azionaria man mano che ci si avvicina all’età pensionabile.

La finalità della disposizione è quella di evitare che gli iscritti più giovani vengano collocati automaticamente in comparti garantiti che, se da un lato offrono una maggiore stabilità nel breve periodo, dall’altro presentano nel lungo termine aspettative di rendimento significativamente più contenute rispetto ai profili bilanciati o azionari, con effetti potenzialmente penalizzanti sull’accumulo previdenziale complessivo.

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Il punto di vista di Ciao Elsa

Al di là del giudizio sulle singole misure e degli interventi puntuali, nel suo insieme la Legge di Bilancio 2026 conferma e rafforza un assetto previdenziale sempre più marcatamente duale.

Sul versante della previdenza pubblica, il legislatore sceglie una linea di continuità prudente, fatta di interventi mirati e selettivi piuttosto che di riforme strutturali di ampio respiro

I requisiti di accesso alla pensione restano ancorati all’impianto vigente, con il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita che viene solo temporaneamente attenuato per evitare effetti troppo bruschi nel breve periodo. 

Allo stesso tempo, si consolida la tendenza a ridurre progressivamente le forme di uscita anticipata generalizzate, come dimostra il mancato rinnovo delle principali misure sperimentali degli ultimi anni. 

La previdenza pubblica continua così a svolgere il ruolo di pilastro fondamentale del sistema, ma entro confini sempre più stringenti, orientati alla sostenibilità finanziaria e alla gestione dell’impatto demografico di lungo periodo.

Questo approccio implica una crescente responsabilizzazione dei lavoratori, chiamati a confrontarsi con un sistema pubblico che garantisce una base di tutela, ma che difficilmente potrà assicurare, da solo, livelli di reddito pensionistico analoghi a quelli delle generazioni precedenti. 

Sul secondo versante, la previdenza complementare viene, invece, esplicitamente rafforzata e valorizzata come componente essenziale del reddito pensionistico futuro. 

La conferma e l’aggiornamento degli incentivi fiscali, l’ampliamento delle opzioni di erogazione delle prestazioni, l’introduzione di meccanismi di adesione automatica e l’evoluzione delle logiche di investimento segnano un cambio di passo rilevante. 

Il secondo pilastro non è più trattato come un semplice strumento integrativo facoltativo, ma come un elemento strutturale del sistema, destinato a colmare il divario crescente tra ultimo reddito da lavoro e pensione pubblica.

Il messaggio di fondo che emerge dalla manovra è quindi piuttosto chiaro: il futuro della pensione passa sempre meno da interventi generalizzati di natura pubblica e sempre più dalla capacità individuale di pianificare per tempo il proprio percorso previdenziale.

Link utili e approfondimenti

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