
Abbiamo recentemente pubblicato un approfondimento dedicato alle novità che la bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce in materia di pensione pubblica.
Tuttavia, la manovra non si limita a questo ambito: l’articolo 45 del testo interviene anche sulla previdenza complementare, introducendo delle modifiche ai limiti di investimento dei fondi pensione.
Ma cosa significa concretamente e quali effetti potrebbe avere sul modo in cui i fondi pensione italiani gestiscono i propri portafogli? Scopriamolo insieme!

Fondi pensione e regole di investimento
Nell'articolo “Come i fondi pensione gestiscono i tuoi soldi: tutto quello che devi sapere” abbiamo illustrato le principali regole che disciplinano la gestione delle risorse degli enti previdenziali complementari.
La normativa di riferimento resta il decreto legislativo n. 252/2005, che ha definito il quadro della previdenza complementare come lo conosciamo oggi, integrato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 166/2014, emanato in attuazione di quanto previsto dallo stesso d.lgs. 252/2005.
L’articolo 5 del D.M. 166/2014 stabilisce in particolare i limiti agli investimenti dei fondi pensione, definendo criteri di prudenza e diversificazione. Ecco i principali.
Mercati regolamentati e strumenti non quotati
Le risorse dei fondi pensione devono essere investite prevalentemente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati. Gli investimenti in strumenti non quotati e in fondi alternativi (FIA) non possono superare complessivamente il 30% delle disponibilità totali del fondo.

Limite di concentrazione
I fondi pensione non possono investire più del 5% delle proprie risorse in strumenti emessi da un singolo soggetto e non oltre il 10% in strumenti emessi da società appartenenti allo stesso gruppo.

I limiti sopra descritti non si applicano agli investimenti in:
- OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)

- FIA (Fondo di Investimento Alternativo)

- in strumenti emessi o garantiti da Stati UE, Paesi OCSE o organismi internazionali pubblici.

Investimenti in OICR
Gli investimenti in OICR sono consentiti solo se:
- coerenti con la politica di investimento del fondo e con criteri di efficienza;
- compatibili con l’obiettivo e la gestione del rischio del fondo;
- non comportano oneri aggiuntivi per gli aderenti;
- vincoli al peso dei FIA: 20% del patrimonio complessivo del fondo e 25% del valore del singolo FIA.

Materie prime
Gli investimenti in strumenti legati a merci sono ammessi entro il 5% delle disponibilità, purché non comportino consegna fisica del bene sottostante.

Esposizione in valuta estera
L’esposizione in valuta estera, al netto delle coperture, non può superare il 30% del patrimonio complessivo.

Le novità della legge di bilancio 2026
Detto ciò, cosa prevede l’attuale bozza della manovra in materia di investimenti dei fondi pensione? L’articolo 45 del testo interviene sul decreto legislativo 252/2005, introducendo modifiche e integrazioni a diversi suoi commi.
Le nuove disposizioni dovranno essere attuate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, con ogni probabilità, andrà a integrare l’attuale articolo 5 del D.M. 166/2014, già illustrato nel paragrafo precedente.
Vediamo quali.






In conclusione
L’intento del legislatore sembra quello di orientare una parte del risparmio previdenziale verso progetti strategici per il Paese, come lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture, mantenendo però un equilibrio tra obiettivi di interesse pubblico e principi di prudenza e diversificazione che caratterizzano la gestione dei fondi pensione.
Resta da vedere in che modo il decreto attuativo definirà i criteri, i limiti e le modalità operative di tali investimenti, che dovranno comunque garantire la tutela degli iscritti e la sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali.

