Legge di Bilancio 2026 e fondi pensione: le principali critiche alla riforma

La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto di interventi che, pur non configurandosi come una riforma organica del sistema pensionistico, modifica in modo significativo alcuni equilibri della previdenza complementare. 

Tra le misure più rilevanti figurano:

  • l’innalzamento della soglia di deducibilità fiscale dei contributi, dagli storici 5.164,47 € agli attuali 5.300 €;

  • la portabilità del contributo datoriale anche verso forme pensionistiche individuali, cioè la possibilità per l’iscritto al fondo pensione negoziale di poter trasferire la posizione dopo i due anni minimi di permanenza portando con sé il diritto a continuare a ricevere il contributo datoriale anche nel nuovo fondo pensione;

  • l’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori che iniziano, nel 2026, la loro prima attività lavorativa nel settore privato;

  • un aumento delle prestazioni finali erogabili al momento del pensionamento, con l’inserimento di 3 nuove possibilità per ritirare il fondo pensione al traguardo finale.

Abbiamo potuto approfondire la manovra di bilancio 2026 nel nostro articolo dedicato

Nel complesso, queste scelte rafforzano il ruolo della previdenza integrativa nel sistema pensionistico italiano, confermando una tendenza già evidente negli ultimi anni: la crescente centralità dei fondi pensione nella costruzione del reddito pensionistico futuro. 

Tuttavia, accanto alle valutazioni positive espresse da parte dell’industria del risparmio gestito e da diversi osservatori istituzionali, non sono mancate posizioni critiche.

Le critiche provengono da ambiti diversi e si concentrano su alcune questioni di fondo: 

  • la portabilità del contributo datoriale
  • i possibili rischi connessi all’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare. 

Vediamo, quindi, più nel dettaglio quali sono le principali obiezioni sollevate nel dibattito.

La portabilità del contributo datoriale: più libertà o un rischio per i lavoratori?

Una delle novità più discusse della manovra riguarda la portabilità del contributo del datore di lavoro, cioè quella quota aggiuntiva di retribuzione che, fino ad oggi, nella maggior parte dei contratti collettivi, era riconosciuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui il lavoratore aderisse al fondo pensione negoziale di categoria o al fondo pensione aperto individuato dagli accordi aziendali.

La Legge di Bilancio 2026 modifica questo schema, consentendo al lavoratore di mantenere il contributo datoriale anche nel caso in cui decida di trasferire la propria posizione verso altre forme di previdenza complementare, dai fondi pensione aperti ai piani individuali pensionistici (PIP).

Dal punto di vista della libertà individuale, la misura rappresenta, indubbiamente, un ampliamento delle possibilità di scelta. Il lavoratore non è più vincolato alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo e può orientarsi verso il prodotto che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Tuttavia, proprio questo cambiamento è stato oggetto di alcune delle critiche più nette.

Secondo alcuni commentatori, la portabilità del contributo datoriale potrebbe indebolire il sistema dei fondi pensione negoziali, che rappresentano una peculiarità del modello italiano di previdenza complementare. Questi fondi sono enti senza scopo di lucro, nati nell’ambito della contrattazione collettiva e sono caratterizzati da una governance paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.

I critici sottolineano che l’apertura verso le forme individuali potrebbe favorire soprattutto i prodotti commerciali distribuiti da banche e compagnie assicurative, che mediamente applicano livelli di costo più elevati rispetto ai fondi negoziali. 

Il rischio principale graverebbe dunque sull’iscritto. 

Un lavoratore potrebbe, infatti, concentrarsi unicamente sui rendimenti registrati negli ultimi anni o dal rapporto di fiducia con il proprio consulente, accettando di trasferire il proprio fondo pensione negoziale, senza un’analisi approfondita dei livelli di costo che vengono offerti nel nuovo fondo.

ciao elsa comparatore fondi pensione

È bene ricordare che il fondo pensione è, per sua natura, uno strumento di investimento di medio-lungo periodo. In questo orizzonte temporale differenze anche apparentemente contenute nei costi di gestione possono produrre effetti molto rilevanti sul capitale finale accumulato.

La stessa COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, evidenzia chiaramente questo aspetto: un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del 2% rispetto a uno dell’1% può determinare, dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico, una riduzione del capitale accumulato di circa il 18%. In termini concreti, se con un ISC dell’1% il capitale finale fosse pari a 100.000 €, con un ISC del 2% scenderebbe a circa 82.000 €, con una perdita di 18.000 € imputabile esclusivamente ai maggiori costi di gestione.

Un ulteriore timore riguarda la possibile evoluzione della contrattazione collettiva

Alcuni osservatori ritengono infatti che, qualora la portabilità del contributo datoriale diventasse un fenomeno diffuso, le parti sociali, sottoscrittrici dei contratti e istitutori dei fondi pensione negoziali, potrebbero essere meno incentivate a mantenere questa forma di contribuzione nei futuri rinnovi contrattuali.

In altre parole, il rischio prospettato è che una maggiore libertà individuale si traduca, nel medio periodo, in una riduzione degli strumenti collettivi di sostegno alla previdenza integrativa.

La governance dei fondi pensione negoziali nel mirino delle critiche

Le critiche alla riforma hanno poi ripreso contrasti storici, mettendo in discussione anche il modello di governance su cui i fondi pensione negoziali si basano.

Secondo questa linea di pensiero, la gestione paritetica tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali rappresenterebbe un’anomalia nel panorama dei prodotti finanziari. 

Il fatto che le parti sociali partecipino direttamente alla governance dei fondi pensione è talvolta presentato come una potenziale fonte di conflitto di interesse, in particolare quando si vanno a definire le politiche di investimento del fondo. 

Viene spesso richiamata una disposizione del decreto legislativo 252/2005, che consente ai fondi pensione di investire una quota del patrimonio in titoli delle imprese che contribuiscono al fondo pensione ma limitandone di fatto la misura (max 30% per i fondi negoziali; max 20% nei fondi aperti/PIP). 

Alcuni osservatori temono che questa norma possa creare spazi, anche solo potenziali, per orientare le scelte di investimento verso società riconducibili, direttamente o indirettamente, agli stessi soggetti presenti nelle strutture di governance. 

Il rischio percepito, come detto, è quello di un possibile conflitto di interessi, in cui le decisioni non siano guidate esclusivamente dal principio della sana e prudente gestione nell’interesse degli aderenti.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di un fondo pensione deliberi un investimento in una determinata società non soltanto sulla base della sua solidità o delle prospettive di rendimento, ma anche perché tale società intrattiene legami economici o professionali con alcuni componenti del consiglio stesso. 

Tuttavia, queste critiche trascurano alcune caratteristiche fondamentali.

La gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali è, infatti, affidata a gestori finanziari professionali indipendenti, selezionati tramite procedure di gara pubblica, che operano seguendo le linee guida (non gli ordini diretti) dei consigli di amministrazione e nel pieno rispetto della normativa sugli investimenti dei fondi pensione

La legge stabilisce limiti precisi per gli investimenti in singoli emittenti e prevede regole specifiche per prevenire conflitti di interesse, garantendo che le decisioni siano basate su criteri tecnico-finanziari e non su logiche di parte.

Teniamo poi in considerazione la limitata capitalizzazione delle imprese italiane: le società italiane quotate in borsa e che potrebbero rientrare nel portafoglio dei fondi pensione rappresentano una quota contenuta dell’universo delle imprese italiane (sono solo 408). 

Alla base del funzionamento dei fondi negoziali vi è inoltre una struttura operativa composta da profili tecnici che, per ruolo e responsabilità, devono osservare rigorosamente la legge e i vincoli normativi, anche nei confronti dei consigli di amministrazione.

Va sottolineato che queste critiche costituiscono una posizione minoritaria nel dibattito sulla previdenza complementare. Le ispezioni condotte dalla COVIP hanno evidenziato come i fondi negoziali presentino:

  • mediamente costi più contenuti rispetto ad altre forme pensionistiche. Qui sotto riportiamo un estratto della Relazione Covip per l’anno 2024 dove vengono evidenziati gli ISC (Indice Sintetico di Costi) medi per tipologia di fondi. L’ISC è un indicatore che esprime in modo immediato il costo annuale, in percentuale della posizione individuale maturata, sostenuto da un iscritto ad un fondo pensione. È calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP, in modo analogo per tutte le forme pensionistiche complementari, facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Per il calcolo dell’ISC vengono utilizzati i costi applicati dalle forme pensionistiche, ad eccezione dei costi per i quali non è possibile stimare a priori l’incidenza.
tabella comparazione indicatori sintetici costi fondi pensione
grafici confronto rendimenti medi 10 anni fondi pensione

  • registrino un numero limitato di reclami e superino le verifiche ispettive senza rilevanti irregolarità. 

L’adesione automatica alla previdenza complementare

Un secondo elemento fortemente contestato riguarda l’introduzione dell’adesione automatica ai fondi pensione negoziali per i lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2026, entreranno ufficialmente nel mondo del lavoro.

La misura prevede che i lavoratori “di prima occupazione” del settore privato vengano iscritti automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo di riferimento, ma il lavoratore mantiene comunque la possibilità di rinunciare a tale possibilità entro sessanta giorni dall’assunzione. 

Il meccanismo si ispira a modelli già adottati in diversi Paesi (es. Olanda, Gran Bretagna, Nuova Zelanda) dove l’adesione automatica è stata utilizzata per aumentare la partecipazione ai sistemi di previdenza complementare. 

In Italia, uno schema simile era già stato sperimentato nel settore pubblico.

Secondo i sostenitori della misura, l’adesione automatica rappresenta uno strumento efficace per superare l’inerzia decisionale che spesso caratterizza le scelte finanziarie di lungo periodo. Numerose ricerche di economia comportamentale mostrano infatti che molti lavoratori tendono a rimandare decisioni complesse come quella relativa alla previdenza integrativa perché la percepiscono “lontana” oppure per paura di sbagliare, senza informarsi adeguatamente.

Ricordiamo, inoltre, che nei fondi pensione iscriversi per tempo consente di beneficiare di una progressiva riduzione della tassazione applicata alle prestazioni al momento del pensionamento. L’aliquota parte da un massimo del 15% e si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere il minimo del 9%.

Disporre, quindi, di una data di prima iscrizione “longeva” rappresenta un vantaggio rilevante, perché permette nel tempo di abbassare l’imposizione fiscale e, di conseguenza, di pagare meno tasse al momento della pensione.

Nonostante queste argomentazioni, la misura ha sollevato critiche.

Il precedente meccanismo di silenzio assenso, in vigore dal 2007, prevedeva che il lavoratore venisse iscritto automaticamente al fondo di categoria del proprio CCNL oppure, se l’azienda ha più fondi in accordo, nel fondo con il maggior numero di adesioni o ancora, se l’azienda non ha accordi, al fondo Cometa (il fondo di categoria del settore metalmeccanico) se non comunicava entro 6 mesi dall’assunzione la sua decisione sulla destinazione del proprio TFR. 

Alcuni osservatori ritengono che il passaggio a una finestra di soli sessanta giorni per esercitare la rinuncia possa ridurre la capacità dei lavoratori di valutare consapevolmente la scelta. 

In particolare, si teme che i lavoratori meno informati possano essere iscritti al fondo pensione negoziale senza aver compreso pienamente le implicazioni della decisione.

Questa impostazione, tuttavia, non tiene conto dei nuovi obblighi informativi che la Legge di Bilancio ha introdotto in capo al datore di lavoro. Al momento dell’assunzione, l’azienda deve fornire al lavoratore un’informativa chiara e completa riguardante:

  • il quadro degli accordi collettivi riferiti alla previdenza complementare;
  • il funzionamento dell’adesione automatica;
  • l’indicazione del fondo pensione negoziale di riferimento;
  • le alternative disponibili;
  • le tempistiche entro cui esercitare una scelta diversa.

Si tratta di un passaggio informativo imprescindibile, utile al neoassunto per comprendere in modo consapevole le opzioni a sua disposizione.

Approfittiamo, inoltre, dell’occasione per sfatare un falso mito: il fondo pensione non è necessariamente una scelta “per sempre”

Se nel corso del tempo il lavoratore ritiene più opportuno aderire a un’altra forma di previdenza complementare, la normativa consente di iscriversi in qualsiasi momento a un diverso fondo pensione e di trasferire la posizione maturata dopo due anni di partecipazione. Il trasferimento può avvenire anche prima in caso di cambio di settore lavorativo. 

Oggi, inoltre, con la portabilità del contributo datoriale, questo strumento diventa ancora più efficace e offre al lavoratore una maggiore flessibilità nella gestione della propria previdenza complementare.

È opportuno tuttavia precisare che, qualora l’adesione al fondo sia avvenuta mediante il conferimento del TFR, tale scelta ha carattere irreversibile: il flusso di TFR maturando continuerà infatti a essere destinato alla previdenza complementare e non potrà più essere riportato in azienda. 

Va però ricordato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto può valutare anche il riscatto della posizione maturata nel fondo pensione prima del pensionamento e, nella nuova occupazione, può ri-valutare se lasciare il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare. Si tratta di una possibilità prevista dalla normativa e disciplinata in base alle diverse situazioni lavorative. 

Il modello life cycle sotto osservazione

Un altro punto controverso riguarda l’introduzione obbligatoria di comparti di investimento basati sulla logica del life cycle per gli aderenti iscritti automaticamente al fondo pensione.

Questa impostazione prevede che la linea d’investimento degli iscritti più giovani sia inizialmente più esposta agli strumenti azionari, considerati più adatti a orizzonti temporali lunghi, per poi ridurre progressivamente il livello di rischio man mano che l’aderente si avvicina al pensionamento.

Sebbene si sia ancora in attesa di specifici chiarimenti da parte di Covip, il modello life cycle è già diffuso sia in Italia che nei sistemi pensionistici internazionali e si fonda sull’idea che la composizione del portafoglio debba adattarsi progressivamente all’età dell’investitore.

Non mancano tuttavia alcune critiche a questo approccio. Secondo alcuni osservatori, l’idea che i titoli azionari risultino sempre più redditizi nel lungo periodo non sarebbe garantita in ogni contesto storico. 

Vengono spesso citati episodi come le fasi di forte inflazione degli anni Settanta o alcune turbolenze dei mercati finanziari più recenti (2022) durante le quali anche le obbligazioni hanno registrato nel breve periodo perdite in termini reali.

Un secondo elemento di discussione riguarda il tema dei costi

Secondo una lettura critica, esporre gli iscritti automaticamente a comparti inizialmente azionari potrebbe favorire indirettamente l’industria del risparmio gestito, poiché le strategie più dinamiche tendono, in alcuni casi, ad avere costi di gestione più elevati.

Va però ricordato che queste osservazioni si inseriscono in un dibattito molto più ampio sul ruolo dei mercati finanziari nella gestione del risparmio previdenziale e che ragionare per semplificazioni estreme raramente aiuta a comprendere la complessità del tema.

Per quanto riguarda le performance dei comparti azionari, è indubbio che nel corso del tempo i mercati attraversino fasi alterne, caratterizzate da periodi di crescita e momenti di flessione. Si tratta di una dinamica fisiologica dei mercati finanziari. 

Proprio per questo le indicazioni fornite dalla Covip e dagli stessi fondi pensione invitano a scegliere linee di investimento coerenti con il proprio orizzonte temporale: una maggiore esposizione azionaria quando il periodo che separa dal pensionamento è ancora lungo e una progressiva riduzione del rischio negli anni che precedono l’uscita dal lavoro, con il passaggio verso comparti garantiti. 

Questa gradualità serve anche a mitigare gli effetti di eventuali eventi “estremi”, come quelli osservati nel 2022, quando sia i mercati azionari, sia quelli obbligazionari hanno registrato flessioni rilevanti nel breve periodo.

Sul fronte dei costi, è vero, i livelli commissionali possono variare tra i diversi comparti di investimento. Proprio per questo è sempre opportuno analizzare con attenzione la struttura dei costi prima di aderire o di scegliere una linea d’investimento. 

Va però ricordato che alcuni strumenti, come i fondi pensione negoziali, presentano commissioni di gestione sui comparti azionari particolarmente competitive, talvolta paragonabili a quelle degli ETF, che sono generalmente considerati tra gli strumenti più efficienti sotto il profilo dei costi. 

Va aggiunto, però, che, mediamente, le performance nette dei fondi negoziali sono influenzate da gestioni più prudenti rispetto ad altri strumenti di investimento, il che comporta rendimenti più stabili ma talvolta inferiori rispetto a opzioni più aggressive. 

In altre parole, la maggiore attenzione alla prudenza rende questi fondi meno volatili, pur mantenendo un buon equilibrio tra costi e rendimento nel lungo periodo.

tabella confronto rendimenti netti medi annui fondi pensione

In altre parole, anche in questo caso è utile evitare generalizzazioni e valutare il funzionamento dei fondi pensione nel loro complesso, tenendo conto delle diverse tipologie di strumenti, dei costi effettivi e dell’orizzonte temporale dell’investimento previdenziale.

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In conclusione

La Legge di Bilancio 2026 non rappresenta una riforma complessiva della previdenza complementare, ma introduce modifiche che potrebbero avere effetti significativi nel medio e lungo periodo.

Le critiche che accompagnano queste novità evidenziano la complessità del tema: la previdenza integrativa si colloca infatti all’incrocio tra politiche sociali, mercati finanziari e relazioni industriali.

Da un lato, vi è l’esigenza di ampliare la partecipazione dei lavoratori a strumenti di risparmio previdenziale in un contesto demografico sempre più sfidante. Dall’altro, occorre garantire che tali strumenti siano effettivamente in grado di tutelare gli interessi degli aderenti.

Le prossime indicazioni applicative della COVIP saranno determinanti per comprendere come queste innovazioni verranno concretamente implementate.

In ogni caso, il dibattito suscitato dalla manovra dimostra che la previdenza complementare non è più considerata un elemento accessorio del sistema pensionistico. Al contrario, sta progressivamente assumendo il ruolo di uno dei pilastri su cui si costruirà il reddito pensionistico delle future generazioni.

Link utili e approfondimenti

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