Fondi pensione in Italia: si può averne più di uno? Sfatiamo il mito

Prima ancora di credere nel valore dei fondi pensione, in Ciao Elsa crediamo nel valore dell’informazione fatta bene

È un punto fermo del nostro lavoro, che ribadiamo spesso e senza stancarci: quando si parla di previdenza complementare non esistono soluzioni valide per tutti, né scelte giuste o sbagliate in senso assoluto. 

Ogni decisione ha senso solo se letta nel contesto della singola persona, della sua storia lavorativa, della sua età e dei suoi obiettivi previdenziali.

È proprio per questo che mettiamo a disposizione le nostre “Chiacchiere di gruppo”: webinar gratuiti e collettivi in cui affrontiamo temi quali previdenza, fondi pensione e TFR con un linguaggio chiaro, diretto e senza tecnicismi inutili. L’obiettivo è fare chiarezza, ma anche smontare quei falsi miti e quelle “fake news” che continuano a circolare e spesso finiscono per scoraggiare scelte consapevoli.

Nel tempo ci siamo accorti che attorno alla previdenza complementare ruotano molte informazioni parziali o semplicemente errate. In alcuni dei nostri articoli, ad esempio, abbiamo approfondito convinzioni molto diffuse come l’idea che:

Affermazioni che molti danno per scontate, spesso alimentate da una lettura superficiale della normativa o da una comunicazione commerciale che tende a semplificare eccessivamente una materia complessa.

Oggi vogliamo concentrarci su un altro luogo comune particolarmente resistente: la convinzione secondo cui ogni lavoratore possa aderire a un solo fondo pensione

Anche in questo caso, la realtà è ben diversa.

La normativa italiana non solo non vieta l’adesione a più fondi pensione, ma riconosce un’ampia libertà di scelta. Fare chiarezza su questi aspetti è essenziale, soprattutto per chi utilizza (o vorrebbe utilizzare) la previdenza complementare come un vero strumento di pianificazione di lungo periodo.

La libertà di scelta nella previdenza complementare

Il sistema della previdenza complementare italiana si fonda su un principio cardine: la volontarietà. Nessun lavoratore è obbligato ad aderirvi impiegando risorse proprie e, allo stesso modo, nessuna norma impone di limitarsi a un solo fondo pensione.

Il D.Lgs. 252/2005, che costituisce l’architrave normativo del sistema, parla chiaramente di adesione alle “forme pensionistiche complementari”, al plurale. In nessun punto si afferma che l’aderente debba sceglierne una sola nel corso della propria vita lavorativa.

Questo significa che un lavoratore può:

  • aderire a un primo fondo pensione e, successivamente, aprirne un secondo, anche subito;
  • mantenere attivi più fondi pensione contemporaneamente, fermo restando che l’unica limitazione riguarda l’avere fondi pensione con numero di registro all’albo COVIP diverso. Non è quindi possibile avere due posizioni a proprio nome nello stesso fondo pensione;
  • utilizzare forme diverse per obiettivi previdenziali differenti, senza violare alcuna regola.

Un esempio pratico aiuta a chiarire il concetto.

Pensiamo a un lavoratore che aderisce al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo o a un fondo pensione aperto indicato da specifici accordi aziendali, destinandovi:

  • il TFR maturando; 
  • il contributo minimo volontario indicato dagli accordi;
  • beneficiando, in tal modo, anche del contributo del datore di lavoro, quelli che in Ciao Elsa chiamiamo spesso, con una semplificazione efficace, “soldi gratis”.

Parallelamente, lo stesso lavoratore può decidere di aprire un altro fondo pensione aperto o un PIP per accantonare un’ulteriore quota di risparmio personale. 

L’obiettivo potrebbe essere quello di sfruttare, in tutto o in parte, il limite massimo di deducibilità fiscale annua pari a 5.164,57 € e di diversificare l’investimento previdenziale scegliendo fondi e linee d’investimento con caratteristiche diverse, magari con una maggiore esposizione azionaria se l’orizzonte temporale fino alla pensione lo consente. 

Infatti, non tutti i fondi pensione hanno la medesima esposizione ai mercati azionari od obbligazionari: all’interno della linea d’investimento classificata come “azionaria” sono raggruppati profili con asset allocation molto diverse, ad esempio 60 azioni/40 obbligazioni oppure  90 azioni/10 obbligazioni, con conseguenti differenze nei profili di rischio e di rendimento, anche con riferimento al confronto con la rivalutazione del TFR lasciato in azienda

Oppure può accadere che lo stesso lavoratore, inizialmente iscritto al fondo pensione negoziale di categoria, cambi azienda e si trovi ad applicare un CCNL diverso, con il conseguente accesso a un altro fondo pensione negoziale. Anche in questo caso la normativa è chiara: non esiste alcun obbligo di chiudere il fondo precedente.

Il primo fondo, è vero, non potrà più essere alimentato dal nuovo datore di lavoro con le contribuzioni previste dal contratto collettivo, che confluiranno invece nel fondo di categoria legato al nuovo CCNL. 

Tuttavia, il lavoratore ha diverse opzioni a disposizione:

  • può decidere di lasciare il vecchio fondo “congelato”, senza ulteriori versamenti;
  • continuare ad alimentarlo con contribuzioni volontarie tramite bonifico (opzione da verificare con il singolo fondo pensione); 
  • in alternativa, può scegliere di trasferire l’intera posizione maturata verso il nuovo fondo pensione. In quest’ultimo caso, il fondo originario viene formalmente chiuso, ma nulla va perso: il montante accumulato confluisce integralmente nel nuovo fondo e, soprattutto, viene trasferita anche la data di prima iscrizione alla previdenza complementare, garantendo la piena continuità dei diritti maturati.

In altri casi, la scelta di affiancare più fondi pensione può rispondere a esigenze diverse, come il desiderio di mantenere una maggiore flessibilità sulle modalità di prestazione al momento del pensionamento

Si tratta di un tema centrale, che merita un approfondimento specifico e che affronteremo nel prossimo paragrafo.

Come la presenza di più fondi pensione incide sulla prestazione finale

Al momento del pensionamento, chi ha aderito a un fondo pensione può scegliere tra tre diverse modalità di erogazione della prestazione. 

  • La prima possibilità è la conversione dell’intero capitale accumulato in una rendita vitalizia. Anche su questo punto è utile fare chiarezza: non esiste una sola rendita “standard”. I fondi pensione mettono a disposizione più tipologie, con caratteristiche differenti. È una soluzione adatta a chi desidera un’entrata stabile per tutta la durata della pensione, senza rinunciare alla tutela dei propri familiari.

  • La seconda modalità consente di ricevere subito una parte del capitale, fino a un massimo del 50%, mentre la quota restante viene trasformata in rendita. È l’opzione preferita da chi vuole affiancare alla pensione pubblica una rendita integrativa, ma allo stesso tempo avere liquidità immediata per affrontare spese o realizzare progetti personali.

  • La terza opzione prevede l’erogazione dell’intero fondo pensione in forma di capitale, senza alcuna rendita. Questa possibilità, però, non è sempre garantita. La normativa stabilisce infatti condizioni precise che devono essere rispettate.

Il capitale può essere liquidato integralmente solo se, convertendo in rendita il 70% del montante accumulato, l’importo annuo risultante è inferiore alla metà dell’assegno sociale in vigore nell’anno di pensionamento. Considerando che oggi l’assegno sociale si aggira intorno ai 7.000 euro annui, la soglia di riferimento è pari a circa 3.500 euro.

Ragionando in termini pratici, è possibile individuare valori indicativi oltre i quali l’opzione del capitale totale non è più consentita.

Attualmente, per un uomo che va in pensione a 67 anni, la soglia del montante si colloca approssimativamente tra i 100.000 € e i 110.000 €

Per una donna della stessa età il limite è generalmente più alto, intorno ai 115.000 € - 120.000 €, a causa dei diversi coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo della rendita.

È importante sottolineare che questi valori non sono fissi: variano nel tempo perché dipendono sia dall’importo dell’assegno sociale sia dai coefficienti applicati dalle compagnie assicurative.

Se sei un dipendente pubblico iscritto a un fondo pensione negoziale di categoria, ti suggeriamo di leggere il nostro approfondimento perché l’importo “soglia” di riferimento è differente.

Chiarite queste premesse, arriviamo al punto centrale che porta molti lavoratori a valutare l’apertura di più fondi pensione

La verifica del superamento della cosiddetta “soglia massima” per il ritiro in forma di capitale non avviene sul totale complessivo delle posizioni previdenziali, ma su ciascun fondo pensione considerato singolarmente.

In termini pratici, questo significa che un aderente che possiede due o più fondi pensione può richiedere il 100% del capitale da ciascuno di essi, a condizione che ogni singola posizione presenti un montante inferiore alla soglia prevista dalla normativa.

Da qui discende una considerazione strategica rilevante. Se l’obiettivo, guardando al momento del pensionamento, è quello di non precludersi la possibilità di ricevere integralmente il capitale accumulato, può essere utile pianificare per tempo una suddivisione del risparmio previdenziale su più fondi, evitando che il montante di ciascuno superi il livello oltre il quale l’erogazione in capitale non sarebbe più consentita.

Strumenti come il comparatore di Ciao Elsa possono essere un valido supporto per individuare le soluzioni più coerenti con il proprio profilo e costruire, con maggiore consapevolezza, una strategia previdenziale allineata ai propri obiettivi di lungo periodo.

Più fondi pensione: l’importanza della data di prima iscrizione

Se c’è un concetto che ogni aderente dovrebbe conoscere, soprattutto se ha più fondi pensione, è quello della data di prima iscrizione alla previdenza complementare. Si tratta della data in cui il lavoratore ha aderito per la prima volta a una qualsiasi forma pensionistica complementare, indipendentemente dal fondo specifico.

Questa data non è quindi legata al singolo fondo pensione, ma alla persona. 

L’importanza della data di prima iscrizione emerge in modo particolarmente evidente sul piano fiscale. La tassazione finale applicata alle prestazioni del fondo pensione, infatti, è strettamente legata al fattore tempo.

La normativa prevede che nei primi 15 anni di partecipazione alla previdenza complementare l’aliquota sia pari al 15%. A partire dal sedicesimo anno, questa aliquota si riduce progressivamente dello 0,30% per ogni anno di permanenza successivo, fino a raggiungere il livello minimo del 9% dopo 35 anni complessivi.

Questo meccanismo rende chiaro un punto spesso sottovalutato: non conta solo quanto si versa, ma anche da quanto tempo si è iscritti. Prima si matura la data di prima iscrizione e più a lungo si mantiene una continuità previdenziale, maggiore sarà il beneficio fiscale finale.

In altre parole, aprire presto un fondo pensione significa pagare meno imposte al momento del pensionamento, con un impatto concreto sull’importo netto che si porterà a casa.

È quindi fondamentale fare chiarezza su uno dei punti su cui si genera maggiore confusione riguarda il rapporto tra data di prima iscrizione e pluralità dei fondi pensione. 

Molti pensano che aderendo a un nuovo fondo si “riparta da zero”: non è così!

La data di prima iscrizione vale per tutti i fondi pensione a cui l’aderente aderisce successivamente, ma in momenti specifici del suo percorso di risparmio, in particolare al pensionamento.

Per chiarire meglio il meccanismo, facciamo un esempio concreto.

Immaginiamo un lavoratore che si iscrive:

  • a un primo fondo pensione nel 2007 (Fondo A) e 
  • successivamente, nel 2019, apre un secondo fondo pensione (Fondo B). 

Nel 2030 va in pensione e decide di richiedere la prestazione previdenziale da entrambi i fondi.

In questo scenario, l’aspetto cruciale è far valere anche nel Fondo B l’anzianità maturata con il Fondo A. Parliamo infatti di ben 23 anni di iscrizione, un dato che incide direttamente sulla tassazione finale.

Come si procede correttamente? 

La prima accortezza è l’ordine con cui si richiede la liquidazione. È fondamentale presentare prima la richiesta di prestazione al fondo più “giovane”, quindi nel nostro esempio al Fondo B, e solo successivamente a quello con la data di prima iscrizione più risalente, il Fondo A.

Contestualmente alla richiesta di liquidazione del Fondo B, il lavoratore dovrà allegare una certificazione rilasciata dal Fondo A, dalla quale risulti che 

  • esiste un’altra posizione di previdenza complementare con data di iscrizione antecedente;
  • tale fondo è ancora attivo in quel momento. 

Questo passaggio è essenziale. In questo modo, il Fondo B potrà riconoscere come propria anche la data di prima iscrizione del 2007, pur trattandosi di un’anzianità maturata in un’altra forma pensionistica. 

Il risultato è che entrambi i fondi applicheranno la stessa aliquota fiscale, calcolata sull’anzianità complessiva di 23 anni, che nel nostro esempio porta a una tassazione pari al 12,6%.

È un dettaglio tecnico, spesso ignorato, ma che può fare una differenza significativa sull’importo netto percepito al momento del pensionamento. Proprio per questo, conoscere e gestire correttamente la data di prima iscrizione è uno degli elementi chiave di una pianificazione previdenziale consapevole.

Attenzione ai riscatti 

Abbiamo appena visto come, in una strategia che coinvolge più fondi pensione, è fondamentale considerare con attenzione la data di prima iscrizione e i suoi effetti sulla tassazione finale di tutti i fondi coinvolti. 

In particolare, conviene mantenere attivo il fondo pensione aperto per primo fino al pensionamento, evitando di riscattarlo prematuramente. Farlo significherebbe perdere la data di prima iscrizione e, soprattutto, se tra il primo e il secondo fondo pensione intercorre un periodo di tempo significativo, si rischierebbe di ridurre il vantaggio fiscale complessivo accumulato nel tempo.

Per questa ragione, alcuni lavoratori, soprattutto più giovani, scelgono di aprire un fondo pensione con un versamento minimo e di lasciarlo “dormire” negli anni successivi. Parallelamente, possono aprire un secondo fondo pensione, ad esempio per destinare il TFR o per versamenti volontari aggiuntivi, così da beneficiare della deducibilità fiscale. 

In questo modo, se dovessero trovarsi senza lavoro, avrebbero la possibilità di riscattare il secondo fondo senza compromettere la data di prima iscrizione del primo.

Considerazioni analoghe vengono fatte dai genitori che decidono di iscrivere un figlio, anche minorenne, a un fondo pensione. L’obiettivo è bloccare fin da subito la data di prima iscrizione, garantendo al figlio la tassazione finale minima del 9%. In seguito, il giovane potrà scegliere se continuare con lo stesso fondo o aprirne un altro, senza perdere l’aliquota di tassazione minima.

Il punto di vista di Ciao Elsa

Il mito secondo cui in Italia si può avere un solo fondo pensione non trova alcun fondamento normativo. Al contrario, il sistema della previdenza complementare offre una libertà di scelta ampia, che può essere sfruttata in modo intelligente da chi conosce le regole.

È importante, tuttavia, evitare l’equivoco opposto: avere più fondi pensione non è di per sé una garanzia di maggiore convenienza. La pluralità di strumenti deve essere funzionale a una strategia, non il risultato di decisioni casuali o di pressioni commerciali.

Ogni fondo ha costi, comparti di investimento e modalità di versamento proprie. La frammentazione eccessiva può rendere più difficile il controllo complessivo della propria posizione previdenziale.

Il punto centrale non è il numero di fondi, ma la coerenza tra strumenti, obiettivi e normativa.

Come spesso accade in materia previdenziale, la differenza non la fa lo strumento in sé, ma la consapevolezza con cui viene utilizzato. Conoscere le regole del sistema è il primo passo per trasformare la previdenza complementare da obbligo percepito a vera opportunità.

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