
A fine dicembre 2025 abbiamo pubblicato una guida dedicata a tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di pensione pubblica e previdenza complementare.
Per quanto riguarda i fondi pensione, le modifiche al D.Lgs. 252/2005 hanno riguardato quattro aspetti principali:
- il nuovo tetto massimo di deducibilità;
- la portabilità del contributo datoriale;
- L’adesione automatica per i neo assunti che hanno 60 giorni di tempo per decidere dove destinare il loro TFR;
- le nuove modalità di erogazione delle prestazioni.
A che punto sono queste novità?
La situazione aggiornata è la seguente:
- Nuovo tetto di deducibilità. L'innalzamento del limite da 5.164 € a 5.300 € è già operativo ed è applicabile dall'anno fiscale 2026.
- Portabilità del contributo datoriale. L'entrata in vigore è stata rinviata dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026. Entro quella data sono attese le istruzioni operative della COVIP.
- L’adesione automatica è attiva dal 1 luglio 2026 e sostituisce la vecchia modalità di adesione tacita tramite silenzio-assenso che è rimasta in vigore fino al 30 giugno 2026.
- Nuove modalità di erogazione delle prestazioni. Su questo punto sono finalmente arrivati i chiarimenti definitivi della COVIP.
Se cerchi una panoramica completa di tutte le novità introdotte dalla riforma della previdenza complementare, puoi leggere la nostra guida dedicata alle novità dei fondi pensione 2026. In questo articolo, invece, ci concentriamo esclusivamente sulle nuove modalità di erogazione delle prestazioni.

L'11 maggio 2026 la COVIP ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema contenente le "Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche" previste dall'art. 11 del D.Lgs. 252/2005 (la Legge che regola i fondi pensione italiani), come modificato dalla Manovra di Bilancio 2026.
Queste istruzioni avevano l'obiettivo di consentire un'applicazione uniforme delle nuove regole da parte di tutti i fondi pensione.
Come chiarito dalla stessa COVIP, la finalità della riforma è quella di conciliare la tutela della finalità previdenziale di lungo periodo con una maggiore flessibilità nell'accesso alle risorse accumulate dagli iscritti.
Proprio per questo la Commissione ha ritenuto necessario emanare istruzioni generali che perseguono due obiettivi:
- facilitare l'adeguamento operativo dei singoli fondi pensione;
- garantire un'applicazione uniforme delle nuove regole su tutto il territorio nazionale.
Come si può ritirare oggi un fondo pensione? Le prestazioni pensionistiche attualmente in vigore
Prima di analizzare le novità introdotte dalla riforma, è importante chiarire un aspetto: le nuove modalità di erogazione non sostituiscono quelle già esistenti, ma si aggiungono alle prestazioni pensionistiche già previste dalla normativa, secondo regole e modalità operative proprie.
Ad oggi, al momento del pensionamento, chi aderisce a un fondo pensione può scegliere tra rendita vitalizia e capitale, secondo tre modalità principali:
- 100% rendita, scegliendo tra le diverse tipologie disponibili (vitalizia, reversibile, certa a 5 o 10 anni, controassicurata oppure con copertura LTC);
- fino al 50% del montante in capitale e il restante 50% in rendita;
- 100% capitale, ma solo quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Cosa cambia nelle prestazioni dei fondi pensione dal 1° luglio 2026?
Dal 1° luglio 2026 gli iscritti ai fondi pensione avranno a disposizione nuove modalità di erogazione delle prestazioni, più flessibili e personalizzabili rispetto a quelle previste finora.
La Legge di Bilancio 2026 amplia, infatti, le opzioni disponibili al momento del pensionamento, introducendo nuove forme di accesso al capitale accumulato, che si affiancano alle prestazioni già esistenti, senza sostituirle.
Quanto capitale si può ritirare dal fondo pensione nel 2026
Nel 2026 non cambia il limite massimo di capitale che può essere ritirato dal fondo pensione. La possibilità di ricevere una parte della prestazione in capitale resta, infatti, fissata al 50% del montante maturato, secondo le regole già previste dalla normativa.
Inizialmente, la riforma aveva previsto l'aumento di questo limite dal 50% al 60%.
Tuttavia, questa modifica è stata eliminata dalla Legge di conversione n. 112/2026. Di conseguenza, il ritiro parziale in capitale continua a essere consentito fino a un massimo del 50%, senza variazioni rispetto alla disciplina precedente.
Quali sono le nuove prestazioni dei fondi pensione dal 2026
Dal 1° luglio 2026, accanto alle modalità di erogazione già previste dalla normativa, vengono introdotte due nuove prestazioni che rendono più flessibile l'accesso al capitale accumulato nel fondo pensione:
- rendita a durata definita;
- prelievi liberamente determinabili.
Queste nuove modalità si applicano agli aderenti che hanno maturato i requisiti per accedere alla pensione pubblica, erogata dall'INPS o dalle casse di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti.
Una differenza importante riguarda il soggetto che eroga la prestazione.
Le tradizionali rendite vitalizie (e le relative varianti, come la rendita certa a 5 o 10 anni, la rendita reversibile, la rendita controassicurata e la rendita con opzione LTC) continuano a essere erogate da imprese di assicurazione.
Le nuove prestazioni, invece, saranno erogate direttamente dal fondo pensione, che manterrà in gestione il montante fino al completamento dell'erogazione e gestirà direttamente questa fase.
Nei prossimi paragrafi analizziamo nel dettaglio ciascuna di queste nuove modalità e i chiarimenti definitivi forniti dalla COVIP dopo la consultazione pubblica.
Come funziona la rendita a durata definita
La rendita a durata definita viene erogata dal fondo pensione per un periodo di tempo prestabilito, determinato in base alla vita attesa residua del beneficiario.
Per stabilire la durata della prestazione si utilizzano le tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente, le stesse impiegate anche per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
Nel calcolo vengono considerate esclusivamente le annualità intere e non le frazioni di anno. Di conseguenza, la durata della rendita viene determinata arrotondando il numero di anni per difetto.
Quali chiarimenti ha fornito la COVIP sulla rendita a durata definita?
Nella versione definitiva delle istruzioni, la COVIP ha chiarito che i singoli fondi pensione possono prevedere una durata della rendita superiore alla speranza media di vita del beneficiario, e che l’aderente può scegliere una durata superiore rispetto a quella “standard” solo nel caso in cui questa possibilità sia espressamente prevista dal regolamento del suo fondo.
In pratica, se il tuo fondo pensione lo consente, puoi richiedere una rendita a durata definita più lunga rispetto a quella calcolata sulla base della tua aspettativa di vita.
Ad esempio, se al momento del pensionamento la tua speranza di vita statistica è pari a 19 anni, il fondo potrebbe consentirti di scegliere una durata di 20, 21 o 22 anni, se questa opzione è prevista dal regolamento.
Anche la frequenza con cui viene pagata la rendita è stabilita dal singolo fondo pensione.
Le rate possono essere, ad esempio:
- mensili;
- trimestrali;
- semestrali;
- annuali.
In ogni caso, la normativa non consente una periodicità inferiore al mese né superiore all'anno.
Se l'importo delle singole rate è particolarmente contenuto, il fondo può inoltre prevedere una frequenza minima dei pagamenti, ad esempio trimestrale, semestrale o annuale.
Un ultimo chiarimento riguarda l'importo delle rate.
La rendita a durata definita non prevede rate di importo fisso. Ogni pagamento viene, infatti, ricalcolato prendendo come riferimento il montante residuo al momento della liquidazione, comprensivo degli eventuali rendimenti maturati (o delle eventuali perdite), e dividendolo per il numero di rate ancora da erogare.
Come funzionano i prelievi liberamente determinabili
I prelievi liberamente determinabili consentono di scegliere quando prelevare il denaro e quale importo richiedere, utilizzando direttamente il capitale accumulato nel fondo pensione.
Questa modalità offre una maggiore flessibilità rispetto alla rendita tradizionale, ma non consente di prelevare qualsiasi importo in qualsiasi momento.
Infatti, ogni prelievo può essere effettuato solo entro il limite delle rate già maturate della rendita a durata definita a cui avresti avuto diritto, ma non ancora riscosse.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che la tua rendita a durata definita preveda una rata di 500 € al mese per 18 anni.
Se preferisci non ricevere una rendita mensile costante e scegli invece i prelievi liberamente determinabili, dopo un anno dal pensionamento potrai richiedere al massimo 6.000 €, cioè l'equivalente delle dodici rate mensili maturate (500 € × 12 mesi).
Dopo ogni prelievo, il limite massimo disponibile viene ricalcolato. In pratica, potrai richiedere soltanto la differenza tra le rate della rendita virtualmente maturate fino a quel momento e gli importi che hai già prelevato.
Quali chiarimenti ha fornito la COVIP sui prelievi liberamente determinabili?
La COVIP ha chiarito che i singoli fondi pensione possono stabilire un importo minimo per ciascun prelievo, così da evitare richieste di importo particolarmente ridotto.
Un ulteriore chiarimento riguarda la fase finale della prestazione.
A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno della rendita teorica di riferimento, l'importo massimo che può essere richiesto coincide con l'intero montante residuo ancora presente nel fondo pensione.
Le due nuove modalità di prestazione descritte finora — rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili — sono operative dal 1° luglio 2026.
La Manovra di Bilancio 2026, però, ha introdotto una terza modalità di erogazione al pensionamento: erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. Questa modalità di erogazione prevista dalla riforma non è già entrata in vigore il 1° luglio e sarà disponibile entro la fine di quest’anno.
Vediamo come.
Come funziona l'erogazione frazionata del fondo pensione
L'erogazione frazionata del montante consente di ricevere il capitale accumulato nel fondo pensione in più rate, scegliendo la durata del periodo di erogazione, che non può essere inferiore a cinque anni.
A differenza della rendita a durata definita, questa modalità non è collegata alla speranza di vita del beneficiario, ma alla durata scelta dall'aderente.
Durante tutto il periodo di erogazione, il montante residuo continua a essere investito nel fondo pensione fino al completo esaurimento della prestazione.
Per questo motivo, l'importo delle rate non è fisso. Ogni rata viene calcolata al momento della liquidazione dividendo il montante residuo, comprensivo degli eventuali rendimenti maturati (o delle eventuali perdite), per il numero di rate ancora da erogare.
Questa modalità permette quindi di ricevere l'intero capitale in un periodo relativamente contenuto e presenta una logica, per certi aspetti, simile alla R.I.T.A.
È importante, però, non confondere i due strumenti: la R.I.T.A. non è una prestazione pensionistica, ma una prestazione destinata alla fase che precede il pensionamento.
Come viene tassata l'erogazione frazionata del fondo pensione?
L'erogazione frazionata del montante è soggetta a una tassazione diversa rispetto alle altre prestazioni dei fondi pensione.
In questo caso, infatti, l'aliquota applicabile varia da un massimo del 20% a un minimo del 15%, in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.
In particolare, dopo i primi 15 anni di adesione, l'aliquota si riduce dello 0,25% per ogni anno successivo, fino a raggiungere il minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione.
Le altre prestazioni pensionistiche dei fondi pensione continuano invece ad applicare il regime fiscale agevolato ordinario, con un'aliquota che varia da un massimo del 15% a un minimo del 9%, sempre in funzione dell'anzianità di partecipazione al fondo.
Questa rappresenta una delle principali differenze tra l'erogazione frazionata del montante e le altre modalità di prestazione previste dalla previdenza complementare.
Quali chiarimenti ha fornito la COVIP sull'erogazione frazionata del montante?
La COVIP ha chiarito che la periodicità dell'erogazione è stabilita dal singolo fondo pensione, che può mettere a disposizione degli aderenti una o più opzioni alternative.
Le rate possono avere una frequenza compresa tra un mese e un anno, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Se l'importo delle singole rate è particolarmente contenuto, il fondo pensione può inoltre limitare le opzioni disponibili, evitando una periodicità troppo ravvicinata dei pagamenti.
Nel rispetto di questi limiti, la durata e la periodicità dell'erogazione restano una scelta dell'aderente, che dovrà indicarle al momento della richiesta della prestazione.
La COVIP ha inoltre previsto un periodo di adeguamento fino al 31 dicembre 2026, così da consentire ai fondi pensione di aggiornare sistemi e procedure operative.
Fino a quella data (oppure fino al completamento dell'adeguamento da parte del singolo fondo, se precedente) le richieste potranno comunque essere presentate dagli aderenti e saranno liquidate una volta concluso il processo di adeguamento interno.
La fase di erogazione: come ritirare il fondo pensione dal 2026
Se hai maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare, puoi scegliere tra diverse modalità di erogazione del fondo pensione.
Le opzioni disponibili sono:
- 100% in capitale, se il montante rientra nei limiti previsti dalla normativa (oggi circa 100.000 € per un uomo di 67 anni e circa 115.000 € per una donna della stessa età). Qui trovi la nostra guida su come mantenere nel tempo la possibilità di ritirare il 100% del fondo pensione in capitale.
- Capitale fino al 50% del montante e il restante importo in rendita, scegliendo tra tutte le tipologie disponibili.
- 100% rendita vitalizia, anche nelle sue varianti (reversibile, certa a 5 o 10 anni, controassicurata e con opzione LTC).
- Rendita a durata definita.
- Prelievi liberamente determinabili.
- Erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni.
Cosa succede quando scegli la prestazione?
Dal momento in cui richiedi la prestazione pensionistica, entri ufficialmente nella fase di erogazione.
Da quel momento non è più possibile:
- versare ulteriori contributi nel fondo pensione;
- esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo, come trasferimenti e anticipazioni.
Resta invece possibile effettuare lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo eventualmente previsto dal regolamento del fondo.
Come viene gestito il capitale residuo?
Le nuove prestazioni vengono erogate direttamente dal fondo pensione, che continua a gestire anche il montante residuo per tutta la durata della fase di erogazione.
In via ordinaria, il capitale viene trasferito automaticamente nel comparto più prudente disponibile all'interno del fondo.
Questa, però, non è una scelta obbligatoria. Al momento della richiesta della prestazione puoi infatti decidere di mantenere il montante investito in un comparto diverso.
Quanto costa la fase di erogazione?
La COVIP ha chiarito che i costi applicati durante la fase di erogazione devono essere contenuti.
In particolare, i fondi pensione possono applicare esclusivamente costi collegati alle spese amministrative effettivamente sostenute per la gestione della prestazione.
Chi riceve il capitale in caso di decesso?
Per le nuove prestazioni pensionistiche è necessario indicare, al momento della richiesta, uno o più beneficiari che riceveranno quanto eventualmente spettante in caso di decesso dell'aderente.
I beneficiari indicati durante la fase di adesione e di accumulo non vengono trasferiti automaticamente alla fase di erogazione.
Le nuove prestazioni possono essere combinate?
Le prestazioni periodiche non sono cumulabili tra loro.
In particolare, rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante non possono essere combinate tra loro.
È invece possibile abbinare una qualsiasi di queste prestazioni periodiche al ritiro della quota di capitale consentita dalla normativa.
La scelta della prestazione è definitiva?
In linea generale, sì.
Una volta scelta la modalità di erogazione, la decisione non può essere revocata.
La revoca è ammessa soltanto se il beneficiario decide di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.
Cosa devono comunicare i fondi pensione agli iscritti: obblighi informativi
I fondi pensione hanno l'obbligo di fornire agli iscritti un'informativa chiara, completa e coerente sulle nuove modalità di erogazione delle prestazioni, così da consentire una scelta consapevole al momento del pensionamento.
L'informativa deve descrivere le caratteristiche di ciascuna prestazione e mettere in evidenza le principali differenze tra le diverse opzioni disponibili.
Quali differenze devono essere spiegate?
Nel confronto tra le varie prestazioni, il fondo pensione deve illustrare anche le differenze relative a:
- variabilità dell'importo delle prestazioni (rischio di investimento);
- rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita stimata (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- rischio di concentrare una quota eccessiva dei prelievi nella fase iniziale del pensionamento, riducendo le risorse disponibili negli anni successivi;
- possibilità di riscatto del montante residuo da parte dei beneficiari indicati dall'aderente;
- differenze tra i regimi fiscali applicabili alle diverse prestazioni.
Quali informazioni devono essere fornite sulla fase di erogazione?
Oltre alle caratteristiche delle singole prestazioni, il fondo pensione deve spiegare anche le regole che disciplinano la fase di erogazione, tra cui:
- l'incumulabilità delle diverse prestazioni periodiche;
- l'irrevocabilità della scelta effettuata;
- l'impossibilità di proseguire la contribuzione;
- l'impossibilità di esercitare le prerogative proprie della fase di accumulo, come anticipazioni e trasferimenti.
Cosa deve spiegare il fondo per ciascuna nuova prestazione?
L'informativa deve, inoltre, chiarire il funzionamento operativo delle nuove modalità di erogazione.
In particolare:
- per la rendita a durata definita, devono essere illustrati i criteri di determinazione della durata (normalmente collegata alla vita attesa residua), le modalità di calcolo delle rate e la scelta della loro periodicità;
- per i prelievi liberamente determinabili, devono essere spiegate le modalità di esercizio della facoltà di prelievo, i criteri di determinazione dell'importo massimo prelevabile (collegato alle rate teoricamente maturate) e l'effetto dei singoli prelievi sul montante residuo;
- per l'erogazione frazionata del montante, devono essere indicate le modalità di scelta della durata (non inferiore a cinque anni), della periodicità delle rate e i criteri utilizzati per calcolarne l'importo.
Quali altre informazioni devono essere comunicate?
Il fondo pensione deve inoltre informare l'aderente:
- sulle condizioni e sulle modalità per convertire il montante in una rendita vitalizia;
- sui costi applicati alle diverse prestazioni, indicando in modo chiaro la tipologia di costo e le relative modalità di imputazione.
Come chiarito dalla COVIP, tali costi devono rimanere contenuti ed essere limitati esclusivamente alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fondo pensione.
Come scegliere la prestazione del fondo pensione dal 2026
Le istruzioni definitive pubblicate dalla COVIP rappresentano un passaggio fondamentale perché chiariscono come funzionano, nella pratica, le nuove prestazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
L'ampliamento delle modalità di erogazione offre una maggiore flessibilità agli iscritti, ma rende anche più importante valutare attentamente quale soluzione scegliere al momento del pensionamento.
Come accade per la scelta del fondo pensione, non esiste una prestazione migliore in assoluto.
La soluzione più adatta dipende dalle esigenze personali, dalla situazione economica e dagli obiettivi previdenziali di ciascun aderente.
Per questo motivo, la scelta della prestazione finale richiede un'attenta valutazione, che tenga conto non solo dell'importo da ricevere, ma anche della durata dell'erogazione, del trattamento fiscale e del livello di flessibilità desiderato.

Domande frequenti
Quando può essere richiesta la prestazione di un fondo pensione?
Tutte le prestazioni pensionistiche, sia in forma di rendita, che in forma di capitale, possono essere richieste al tuo fondo pensione dal momento in cui ricevi la pensione pubblica.
Quanto capitale si può ritirare dal fondo pensione?
Si può ritirare tutto il contenuto del fondo se lo stesso non supera una certa soglia economica (oggi circa 100.000 € per un uomo di 67 anni e circa 115.000 € per una donna della stessa età). In ogni caso, si può sempre ritirare fino al 50% del fondo in capitale, qualunque sia il controvalore del fondo pensione.
Qual è la differenza tra la rendita vitalizia e la rendita a durata definita?
La rendita vitalizia ti viene erogata finché sei in vita, sia che tu viva di meno, sia che tu viva di più ripetto alla media. La rendita a durata definita, invece, ti viene erogata per il periodo che va dal tuo pensionamento al compimento dell’età in cui “mediamente” si muore in Italia.
Le nuove prestazioni sono disponibili dal 1° luglio 2026?
Solo due: la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili. La rendita ad erogazione frazionata, invece, sarà operativa entro fine 2026.

