
A fine dicembre 2025 abbiamo pubblicato un articolo con tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (l. 199/2025) in materia di pensione pubblica e previdenza complementare.
Per quanto riguarda le novità dei fondi pensione, si tratta di alcune modifiche apportate al d.lgs. 252/2005, (la legge che regolamenta i fondi pensione italiani) che hanno introdotto:
- Nuovo tetto massimo di deducibilità
- Portabilità del contributo datoriale
- Nuove modalità di erogazione della prestazione
Vediamo a che punto è l’iter delle diverse modifiche:
- L’innalzamento del tetto di deducibilità da 5.164 € (i vecchi 10 milioni di Lire) a 5.300 € è già inserito e disponibile per l’anno fiscale 2026. L’attuazione delle altre novità, invece, richiede un intervento da parte della COVIP la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
- La portabilità del contributo datoriale è stata posticipata dal 1/7/2026 al 31/10/2026 e attendiamo, entro quella data, delle istruzioni specifiche da parte della COVIP.
- L’atteso intervento sulle modalità di erogazione delle prestazioni è finalmente arrivato.

L’11 maggio 2026 la COVIP, infatti, ha sottoposto a pubblica consultazione uno schema contenente le “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Si tratta di istruzioni che servono a consentire l’applicazione uniforme di queste nuove modalità da parte dei vari Fondi pensione.
L'introduzione di queste nuove disposizioni ha un impatto significativo sull'intero sistema della previdenza complementare e, come indicato da COVIP stessa: “La ratio delle nuove prestazioni pensionistiche (...) è quella di contemperare l’esigenza di tutela della finalità previdenziale di lungo periodo degli aderenti con la necessità di accrescere la flessibilità nell’accesso alle risorse dagli stessi accumulate presso le forme pensionistiche complementari”.
La COVIP ha ritenuto fondamentale emanare istruzioni di carattere generale. L'obiettivo primario di questo intervento è duplice: da un lato, facilitare l'attività di adeguamento da parte dei singoli Fondi Pensione e, dall'altro, assicurare un’applicazione uniforme delle novità su tutto il territorio nazionale.
Come si può ritirare oggi un fondo pensione: le prestazioni pensionistiche già in vigore
Prima di analizzarle nel dettaglio è importante chiarire che le nuove modalità di erogazione non sostituiscono quelle già in vigore, ma si aggiungono come opzioni ulteriori, secondo regole e modalità operative proprie.
Fino ad oggi, al momento del pensionamento, gli iscritti avevano la possibilità di optare per la rendita vitalizia o l'erogazione in capitale, secondo 3 distinte modalità:
- 100% rendita (vitalizia, reversibile, certa a 5 o 10 anni, controassicurata, con LTC)
- max 50% capitale e 50% rendita
- 100% capitale (solo al ricorrere di alcune condizioni)
Le novità della Manovra di Bilancio 2026
La Manovra di Bilancio 2026 ha introdotto modalità di erogazione più flessibili e personalizzabili nel tempo, ampliando così, a partire dal 1° luglio 2026, il ventaglio di possibilità a disposizione degli iscritti al momento del pensionamento.
Dal 50% al 60% in capitale
La prima novità è la modifica della seconda modalità di erogazione, che aumenta dal 50% al 60% il limite del montante che puoi ritirare sotto forma di capitale.
Le nuove prestazioni
A questo cambiamento, è stata affiancata l’introduzione di tre tipologie di prestazioni del tutto nuove:
- rendita a durata definita;
- prelievi liberamente determinabili;
- erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.
L’erogazione della rendita vitalizia classica (e delle sue variazioni come la rendita certa a 5 o 10 anni, quella reversibile, quella controassicurata e quella con LTC) viene affidata dai fondi pensione a imprese assicurative.
L’erogazione di queste nuove prestazioni, invece, verrà effettuata direttamente dal fondo, che, quindi, manterrà in gestione il montante fino al termine dell’erogazione e si assumerà materialmente il “rischio” della fase di erogazione.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026 agli aderenti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica (da parte dell’INPS o delle casse di previdenza obbligatoria riservate ai liberi professionisti).
Vediamo in dettaglio le caratteristiche di queste rendite e come si è espressa, su questo, la Covip.
Rendita a durata definita
La rendita a durata definita, come dice il nome stesso, viene erogata per un periodo di tempo predeterminato, calcolato sulla base della vita attesa residua del beneficiario ed è, quindi, condizionata dall’aspettativa media di vita che, a sua volta, viene calcolata sulla base delle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente utilizzate anche per le pensioni obbligatorie.
Il calcolo tiene conto solo delle annualità intere e non considera le frazioni di anno, quindi il numero di anni di durata della prestazione viene, di fatto, arrotondato per difetto.
Integrazione della COVIP
Secondo quanto dichiarato dalla COVIP, in assenza di un esplicito divieto da parte della norma, è possibile richiedere l’erogazione della prestazione per un numero di anni maggiore rispetto alla speranza di vita del beneficiario al momento della scelta.
Ad esempio, se vai in pensione e la tua speranza di vita da un punto di vista statistico è di 19 anni, allora potrai chiedere questa erogazione anche per 20, 21, 22 anni, ecc…
Il frazionamento della rendita (ossia, la frequenza con cui viene pagata) è stabilito dal singolo fondo, che può mettere a disposizione dei propri aderenti differenti opzioni, ad esempio mensile, semestrale, annuale, ecc. In ogni caso, non è possibile prevedere una cadenza inferiore al mese, né superiore all’anno.
Inoltre, se l’importo delle singole rate è molto basso, il fondo può stabilire che i pagamenti non siano troppo ravvicinati tra di loro e imporre, quindi, una frequenza minima, ad esempio trimestrale o semestrale o annuale.
L’importo della rata che viene erogata non è fisso, ma dipende dai risultati finanziari della gestione del fondo.
Il calcolo di ogni singola rata viene effettuato prendendo come riferimento la data di liquidazione (della rata stessa) e dividendo il montante residuo (comprensivo di rendimenti o decurtato delle perdite) al momento del pagamento della rata stessa per il numero di rate ancora da pagare.
Prelievi liberamente determinabili
Si tratta di una tipologia di prestazione che ti consente di decidere autonomamente sia l'ammontare che la cadenza dei prelievi effettuati attingendo direttamente dal montante accumulato e in gestione al fondo pensione.
L'iscritto gode, entro alcuni limiti prestabiliti, di una notevole flessibilità nella scelta della tempistica e dell'importo da liquidare.
Se opti per i prelievi liberamente determinabili devi tenere presente che i prelievi possono essere effettuati di volta in volta solo entro il limite della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita alla quale avresti avuto accesso (art. 11, co. 3 quater, d.lgs. 252/2005).
Ora lo spieghiamo facile:
Ipotizziamo che la rendita a durata definita comporti per te una rata mensile di 500 € per 18 anni.
Ipotizziamo che tu non voglia l’erogazione costante ma decida di prelevare una cifra quando preferisci.
Ecco, dopo un anno dal pensionamento potrai ritirare al massimo 6.000 € (500 € x 12 mesi) che equivalgono al primo anno di rendita non ancora erogata.
Quindi, ad ogni prelievo successivo l’importo massimo che puoi richiedere è pari alla differenza tra l’ammontare delle rate della rendita virtualmente maturate fino a quel momento e gli importi già prelevati.
Integrazione della COVIP
Per evitare richieste di prelievi esigui, la COVIP ha stabilito la possibilità per i singoli fondi di definire l’importo minimo erogabile.
Infine, a partire dalla decorrenza dell’ultimo anno di durata della rendita teorica l’importo massimo prelevabile è pari al montante residuo presente nel fondo.
Erogazione frazionata
L’erogazione frazionata del montante è una tipologia di prestazione non collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall’aderente, ma non potrà essere inferiore a cinque anni.
Anche in questo caso, durante il periodo di erogazione il montante residuo resta investito fino al completo esaurimento dell’erogazione.
In concreto, quindi, l’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione e viene calcolato al momento della liquidazione della singola rata dividendo il montante residuo per il numero di rate ancora da erogare.
Questa modalità di erogazione permette, quindi, di ricevere l’intero capitale in un lasso di tempo relativamente contenuto, secondo una logica non molto lontana da quella della R.I.T.A, uno strumento che, però, non va confuso con le rendite che stiamo analizzando perché R.I.T.A. non è una prestazione pensionistica, ma una prestazione pre-pensione.
La tassazione dell’erogazione frazionata
L’erogazione frazionata del montante è senz’altro una prestazione con delle caratteristiche interessanti, ma se scegli di optare per questa modalità devi tenere presente che è sottoposta ad un trattamento fiscale differente rispetto alle altre prestazioni.
In questo caso, infatti, la tassazione applicabile va da un massimo del 20% (dopo 15 anni di partecipazione) ad un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
In particolare, l’aliquota si riduce dello 0,25% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al 15°.
Tutte le altre prestazioni pensionistiche, invece, mantengono la tassazione agevolata classica dei fondi pensione che va da un massimo del 15% (dopo 15 anni di partecipazione) ad un minimo del 9% dopo 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Integrazione della COVIP
Come nel caso della rendita a durata definita, la COVIP ha chiarito che la determinazione della periodicità del frazionamento spetta alle singole forme pensionistiche, che possono anche rendere disponibili ai propri aderenti più opzioni alternative, nel rispetto della cadenza minima di un mese e massima di un anno.
Il singolo fondo può limitare la possibilità di optare per un frazionamento delle rate che le renda troppo ravvicinate nel caso in cui l’importo delle stesse risulti particolarmente contenuto.
Nel rispetto di questi limiti, la durata e la periodicità dell’erogazione sono una scelta tua che dovrai indicare al momento della richiesta di questa tipologia di erogazione.
La fase di erogazione: come ritirare il fondo pensione dal 2026
Se hai raggiunto i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica complementare, puoi optare, dal 1 luglio 2026, per tutte queste opzioni:
- 100% in capitale se il fondo non supera una certa quantità economica (ad oggi circa 100.000€ per un uomo di 67 anni e circa 115.000€ per una donna della stessa età). Ecco la guida su come mantenere nel tempo la possibilità di ritiro 100% in capitale.
- Capitale fino a un massimo del 60% del montante e il resto in rendita (a scelta tra tutte le tipologie disponibili
- 100% rendita vitalizia (e le sue variazioni: reversibile, certa a 5 o 10 anni, controassicurata e con LTC)
- rendita a durata definita
- prelievi liberamente determinabili
- erogazione frazionata per un periodo non inferiore a 5 anni.
Nel momento in cui hai scelto e richiesto la prestazione pensionistica, rientri ufficialmente nella fase di erogazione della prestazione, durante la quale non è più possibile:
- versare ulteriore contribuzione nel fondo stesso,
- esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni), con eccezione dello switch di comparto nel rispetto del periodo minimo stabilito dal fondo stesso.
Le nuove prestazioni pensionistiche vengono erogate direttamente dal fondo, che, nel frattempo, si occupa di gestire anche il montante residuo per tutta la durata della fase di erogazione.
Durante questo periodo, il fondo subisce una sorta di switch automatico di comparto e il montante viene trasferito nel comparto più prudente disponibile nel fondo.
Questa è un’opzione automatica, ma non obbligatoria, perché al momento della scelta della prestazione puoi esprimere la volontà di mantenere il montante in un comparto diverso da quello più prudente.
La COVIP si è anche espressa in merito ai costi di erogazione, imponendo ai fondi di applicare costi contenuti. In particolare, i costi applicati dai fondi pensione dovranno essere ancorati esclusivamente alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fondo in fase di erogazione.
La COVIP, inoltre, chiarisce che nel caso delle nuove rendite è necessario indicare, al momento della scelta della prestazione, uno o più soggetti beneficiari in caso di morte dell’aderente e che non vengono in automatico recepiti i beneficiari indicati in fase di adesione e di accumulo.
Al momento del passaggio dalla fase di accumulo a quella di erogazione, avrai la possibilità di scegliere tra differenti prestazioni (pre-esistenti, nuove e “rinnovate”).
Quello che devi tener presente al momento della scelta è che le prestazioni “di durata” non sono cumulabili, infatti, la rendita vitalizia, la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinati e l’erogazione frazionata del montante non possono essere combinate tra di loro.
Potrai, invece, associare una qualunque di queste prestazioni periodiche al ritiro del 60% del montante in forma di capitale.
Tieni anche presente che la scelta delle prestazioni è “definitiva”. Infatti, di norma non possono essere revocate. La revoca è possibile solo a condizione che il beneficiario scelga di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o, se il fondo le prevede, differita.

Cosa devono comunicare i fondi pensione agli iscritti: obblighi informativi
I fondi pensione hanno l’onere di garantire ai propri aderenti un’adeguata informativa sulle nuove tipologie di prestazioni che consenta di valutare consapevolmente le varie alternative possibili al momento dell’erogazione.
In particolare, l’informativa, oltre a dover essere chiara, completa e coerente, deve evidenziare le caratteristiche specifiche di ciascuna prestazione, evidenziando anche le differenze tra le stesse.
Nella comparazione tra le diverse tipologie di prestazioni i fondi devono evidenziare anche le differenze in termini di:
- variabilità dell’importo delle prestazioni (rischio di investimento);
- rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- rischio di eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento;
- riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario;
- differenze nei regimi fiscali applicabili.
Insieme alle informazioni che riguardano specificatamente le singole prestazioni, il fondo deve comunicare all’aderente le regole che disciplinano la fase di erogazione (incumulabilità e irrevocabilità delle prestazioni, impossibilità di proseguire la contribuzione e di esercitare le prerogative proprie della fase di accumulo, etc.).
L’informativa chiarisce, inoltre, le modalità di funzionamento delle singole opzioni, quali:
- per la rendita a durata definita: criteri di determinazione della durata (di norma parametrata alla vita attesa residua), modalità di calcolo dell’importo delle rate e di scelta della periodicità delle stesse;
- per i prelievi liberamente determinabili: modalità di esercizio della facoltà di prelievo e criteri di determinazione dell’importo massimo prelevabile (ancorato alle rate teoriche maturate) e dell’impatto dei singoli prelievi sul montante residuo;
- per l’erogazione frazionata: modalità per scegliere la durata (non inferiore a 5 anni) e la periodicità della prestazione e criteri di calcolo delle rate.
Il fondo dovrà anche informare l’aderente sulle condizioni e sulle modalità per effettuare la conversione del montante in rendita vitalizia.
I costi applicati alle diverse tipologie di prestazioni devono essere rappresentati in maniera facilmente comprensibile, specificando la tipologia di costo e le modalità di imputazione e, inoltre, dovranno essere mantenuti comunque contenuti e limitati esclusivamente alle spese amministrative che sono state effettivamente sostenute.
Considerazioni finali
Le Istruzioni pubblicate dalla COVIP permettono di compiere un importante passo avanti nel comprendere il concreto funzionamento delle nuove prestazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Come per la scelta del Fondo pensione, anche per la scelta della prestazione finale, non esiste un’opzione giusta in assoluto, ma solo quella che meglio si adatta alle tue esigenze nel momento in cui vai in pensione e questa scelta richiede un’attenta valutazione.

