
La manovra 2026 ha introdotto novità significative nel settore della previdenza complementare, approfondite nel nostro articolo sulla legge di Bilancio 2026, riguardante il testo definitivo e le novità su pensioni e previdenza complementare. Tra le novità principali spicca senza dubbio l’ampliamento delle possibilità di scelta degli iscritti al momento del pensionamento.
Fino all’anno scorso, la decisione finale riguardava principalmente la scelta tra la rendita vitalizia e l’erogazione in capitale.
Oggi, la manovra apre nuove strade, introducendo modalità di erogazione più flessibili e modulabili nel tempo. L’obiettivo è chiaro: offrire strumenti che rispondano meglio alle esigenze individuali, conciliando la sicurezza previdenziale con la possibilità di accedere a liquidità in modo personalizzato.
È tuttavia fondamentale approfondire con attenzione le diverse modalità di fruizione del fondo pensione, perché le differenze, sia dal punto di vista fiscale sia nella pianificazione previdenziale, possono avere un impatto significativo sulla decisione dell’iscritto.
In questo articolo esamineremo nel dettaglio le nuove opzioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, illustrandone il funzionamento, temporale e fiscale, con particolare attenzione agli aspetti pratici che potrebbero interessare direttamente gli iscritti ai fondi pensione.
Va, però, precisato che, al momento, ci basiamo esclusivamente sulle indicazioni contenute nella manovra: l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni dipenderà dalle istruzioni che COVIP rilascerà nei prossimi mesi, fondamentali per tradurre le novità legislative in regole operative a beneficio dei singoli fondi e dei loro iscritti.
Cambia il rapporto rendita vitalizia e capitale finale
Dal 2007, la normativa di riferimento sulla previdenza complementare (D.lgs. 252/2005) ha previsto tre modalità per ritirare il fondo pensione:
- 100% in forma di rendita vitalizia
- 50% in forma di rendita vitalizia + 50% in forma di capitale
- 100% in forma di capitale, ma a determinate condizioni
La Legge di Bilancio 2026 interviene per prima cosa sulla seconda opzione, aumentando la quota di montante richiedibile in capitale dal 50% al 60%, offrendo così agli aderenti una maggiore flessibilità nella gestione della liquidità al termine della carriera lavorativa.
Questa modifica può risultare particolarmente interessante per chi desidera non escludere del tutto l’opzione della rendita vitalizia, ma al tempo stesso vuole avere a disposizione una somma più consistente per far fronte a esigenze personali o familiari, come l’estinzione di eventuali debiti residui o spese straordinarie.
Rimane confermato l’assetto principale e l’iscritto potrà, quindi, scegliere tra:
- 100% in forma di rendita vitalizia
- 40% in forma di rendita vitalizia + 60% in forma di capitale
- 100% in forma di capitale, ma a determinate condizioni.
Facciamo un esempio.
Immaginiamo un iscritto che accede al pensionamento a 67 anni con una posizione finale pari a 150.000 €. In particolare, l’iscritto potrebbe:
- Convertire l’intero montante in rendita vitalizia.
Il mercato offre una serie di soluzioni tra cui scegliere, come rendite vitalizie semplici, reversibili, controassicurate, con coperture LTC e altre varianti.
La rendita vitalizia rappresenta lo strumento più adatto per chi desidera mantenere stabile il proprio tenore di vita anche dopo il pensionamento, grazie a un’entrata periodica certa e aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica, erogata per tutta la durata della vita. In questo senso, la rendita svolge una funzione di copertura dal rischio di “sopravvivere” ai propri risparmi, un aspetto particolarmente rilevante nei nuclei familiari ridotti o assenti. - Richiedere una combinazione di capitale e rendita (40% del montante in rendita vitalizia e il 60% in forma di capitale).
In questo caso, solo una parte del fondo pensione viene convertita in rendita, mentre la quota restante viene liquidata immediatamente. È importante ricordare che il 60% rappresenta il limite massimo richiedibile in capitale: l’iscritto può infatti decidere di optare per una percentuale inferiore, destinando una quota maggiore del montante alla rendita, qualora l’obiettivo sia quello di garantire un flusso di reddito più elevato e stabile nel tempo.
L’opzione di ritiro al 100% in capitale, invece, non è disponibile in questo caso perché il fondo ha un controvalore che supera la soglia massima (indicativamente, a 67 anni, tra i 100.000€ e i 120.000€ a seconda del fondo pensione e del sesso dell’aderente) oltre la quale il ritiro di tutto il capitale non è più un’opzione disponibile.
Andiamo ora a introdurre le nuove prestazioni finali introdotte dalla legge di bilancio.
L’ampliamento delle opzioni al pensionamento
Fino ad oggi, la scelta tra capitale e rendita rappresentava l’unica possibilità decisionale concreta per l’iscritto. Con la manovra 2026, il panorama si arricchisce con tre nuove modalità di erogazione della prestazione finale, pensate per garantire maggiore flessibilità senza compromettere la logica previdenziale.
Le nuove opzioni sono le seguenti:
- Rendita a durata definita
- Prelievi liberamente determinabili entro limiti definiti dopo il pensionamento
- Erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni
Queste modalità non solo consentono all’iscritto di modulare il flusso di liquidità in base alle proprie esigenze, ma permettono anche di mantenere il capitale sotto la gestione diretta del fondo pensione, evitando il passaggio a una compagnia assicurativa come avviene con la rendita vitalizia tradizionale.
Questo comporta vantaggi concreti:
- Continuità della gestione del portafoglio: ad esempio, continuare a effettuare versamenti volontari e mantenere attive le strategie di investimento già in corso.
Facciamo un esempio: con la prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia “classica”, la liquidità contenuta nel fondo dell’aderente viene trasferita a un ente assicurativo incaricato della gestione finanziaria del capitale maturato e dell’erogazione. In pratica, quindi, il fondo pensione viene chiuso e non è più possibile utilizzarlo per ulteriori versamenti.
Con le nuove rendite inserite nella Manovra 2026, invece, il capitale maturato rimane in carico al fondo pensione e l’aderente può continuare a effettuare, ad esempio, versamenti volontari deducibili dall’IRPEF e, contestualmente, sfruttare una di queste nuove prestazioni in rendita. - Controllo diretto da parte dell’iscritto: ad esempio, dare a sé ed, eventualmente, ai propri eredi maggiori probabilità di non disperdere capitale accumulato.
Entriamo quindi nel merito delle singole misure introdotte.
La rendita a durata definita
La prima novità introdotta è la rendita a durata definita. A differenza della rendita vitalizia, che garantisce pagamenti fino alla morte dell’assicurato, questa opzione prevede un periodo di erogazione limitato alla speranza di vita residua dell’iscritto al momento della richiesta, calcolata secondo le tavole di mortalità ISTAT già utilizzate per le pensioni pubbliche.
L’importo della rata annuale non sarà sempre fisso, ma si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesi, ricalcolato al momento di ciascuna erogazione.
In questo modo, il pagamento rimane strettamente legato all’aspettativa di vita media dopo la pensione, offrendo la possibilità di rientrare completamente del proprio capitale in un periodo ben preciso e, al contempo, in caso di premorienza, di attivare il riscatto per decesso a favore degli eredi.
Riprendiamo il nostro esempio: un iscritto che accede al pensionamento a 67 anni con una posizione finale pari a 150.000 €. Supponiamo che, sulla base delle tavole ISTAT, la sua aspettativa di vita sia stimata in 85 anni.
Come già evidenziato, con le nuove modalità di prestazione finale, il capitale resta investito nel comparto scelto dall’iscritto. Ai soli fini dell’esempio, ipotizziamo però che, nel periodo di erogazione, il fondo non realizzi né rendimenti positivi né negativi, così da isolare il funzionamento del meccanismo di calcolo.
In questo scenario, nell’ipotesi di pagamento annuale, la rendita a durata definita verrebbe determinata come segue:
- Anno 1 (età 67):
150.000 € / 18 anni di vita residua (85 – 67) = 8.334 € lordi* - Anno 2 (età 68):
141.667 € / 17 anni di vita residua (85 – 68) = 8.334 € lordi - Anni da 3 a 17 = 8.334 € lordi/annui
- Anno 18 (età 84):
5.556 € / 1 anno di vita residua (85 – 84) = 8.334 € lordi
* L’importo è lordo e si deve applicare la tassazione agevolata dal 15% al 9% calcolata in base agli anni di permanenza nella previdenza complementare.
L’importo annuo resta quindi costante nel tempo proprio perché, in questa simulazione, si ipotizzano rendimenti nulli. Si tratta ovviamente di un’ipotesi puramente teorica e non realistica su un orizzonte di 18 anni, ma utile per comprendere la logica del calcolo.
In presenza di rendimenti, positivi o negativi, il valore della posizione residua verrebbe aggiornato di anno in anno e, di conseguenza, anche l’importo della rata sarebbe ricalcolato periodicamente. Questo rende particolarmente rilevante la scelta del comparto di investimento durante la fase di erogazione, che diventa parte integrante della pianificazione previdenziale anche dopo il pensionamento.

Dal punto di vista fiscale, questa modalità segue lo stesso regime della rendita tradizionale o del capitale in un’unica soluzione: la tassazione ordinaria parte dal 15% e si riduce progressivamente dello 0,3% all’anno a partire dal quindicesimo anno di partecipazione al fondo, fino a un minimo del 9%.
Va inoltre considerato che il capitale continua a rimanere investito nel fondo pensione: di conseguenza, ogni anno di erogazione contribuisce ad aumentare l’anzianità di partecipazione e comporta un'ulteriore riduzione della tassazione applicata alle quote che verranno liquidate negli anni successivi.
Prelievi liberamente determinabili entro limiti definiti
La seconda opzione introduce un livello ulteriore di flessibilità: l’iscritto può scegliere di mantenere fermo il fondo e prelevare liberamente, senza vincolarsi a rate prefissate.
Tuttavia, il prelievo complessivo non può superare la somma delle rate virtualmente maturate che deriverebbero dalla rendita a durata definita.
In altre parole, anche in questo caso il fondo rimane “attivo” e investito, mentre l’aderente può accedere a parte della liquidità secondo necessità: questo meccanismo garantisce un equilibrio tra libertà di prelievo e logica previdenziale, evitando il rischio di esaurire prematuramente il capitale accumulato.
Anche in questo caso, il regime fiscale rimane quello ordinario delle prestazioni in forma di capitale o rendita, con aliquota iniziale del 15% che può ridursi progressivamente fino al 9%, incentivando la permanenza a lungo termine nel fondo.
Torniamo al nostro esempio: un iscritto 67enne che, pur avendo maturato il diritto alla prestazione finale, decide di non richiederla immediatamente e di lasciare il montante investito nel fondo pensione, magari in funzione di raggiungere la tassazione minima al 9%.
Dopo un paio d’anni, l’aderente inizia a effettuare i primi prelievi, rinviando ulteriormente il pieno utilizzo della prestazione. Sempre per semplicità immaginiamo che nel tempo la posizione non maturi rendimenti.
In questo scenario, l’importo richiedibile a 69 anni sarebbe pari alla somma delle rate annuali “virtualmente maturate” e non ancora percepite. Nel nostro esempio, ciò corrisponderebbe a circa tre rate annuali, per un ammontare complessivo di circa 25.000 € lordi.
Proseguendo con la stessa logica, intorno ai 74 anni l’aderente potrebbe richiedere una somma ben più rilevante, pari a circa 41.670 €, corrispondente all’accumulo delle rate maturate e non riscosse nel periodo considerato.

Questa modalità di prelievo, in attesa di eventuali chiarimenti o indicazioni operative da parte della COVIP, potrebbe rivelarsi uno strumento particolarmente interessante anche sotto il profilo strategico.
In concreto, consentirebbe di ridurre il montante residuo al di sotto della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di conversione parziale del fondo pensione in rendita, beneficiando al tempo stesso del regime fiscale agevolato ordinario previsto per le prestazioni finali.
Erogazione frazionata del montante
La terza opzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 prevede l’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo minimo di cinque anni.
Questa modalità richiama da vicino la logica della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), permettendo all’iscritto di rientrare progressivamente dell’intero capitale in un arco temporale relativamente contenuto.
Dal punto di vista operativo, il meccanismo è piuttosto lineare: il montante resta in gestione presso il fondo pensione e viene suddiviso in rate secondo criteri che dovranno essere definiti dalle prossime istruzioni COVIP.
La normativa stabilisce unicamente che il periodo di erogazione non possa essere inferiore a cinque anni, mentre restano da chiarire aspetti rilevanti come la periodicità dei pagamenti (annuale, trimestrale, mensile, ecc.), che saranno oggetto di specifica regolamentazione.
Sul piano fiscale, questa opzione si distingue in modo netto dalle altre modalità di prestazione finale. La prestazione frazionata è infatti soggetta a:
- una ritenuta a titolo d’imposta del 20%;
- una riduzione dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo;
- una riduzione massima complessiva pari a 5 punti percentuali.
Ne consegue che l’aliquota massima applicabile è pari al 20%, mentre l’aliquota minima si riduce al 15% per gli iscritti con almeno 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Proprio per questo motivo, il profilo fiscale di questa opzione richiede un’attenta valutazione: la maggiore rapidità di accesso al capitale può comportare un carico fiscale più elevato, incidendo in modo significativo sul risultato netto finale per l’aderente.
Mantenendo l’esempio iniziale e in attesa di indicazioni operative puntuali da parte di COVIP, possiamo ipotizzare che l’iscritto di 67 anni che scelga l’erogazione frazionata al momento del pensionamento percepisca un importo pari a 30.000 € annui lordi, rientrando integralmente del capitale accumulato nell’arco temporale minimo previsto dalla normativa, ossia cinque anni.

Come già ricordato, questa scelta richiede però un’attenta valutazione dell’impatto fiscale, dal momento che la tassazione è diversa rispetto a quella delle prestazioni finali “ordinarie”.
Supponiamo che l’aderente abbia maturato oltre 35 anni di iscrizione al fondo pensione e che la posizione finale sia composta da:
- 100.000 € di capitale versato, rilevante ai fini della tassazione finale;
- 50.000 € di rendimenti maturati, che non concorrono alla tassazione della prestazione in quanto già assoggettati a imposizione anno per anno.
In questo contesto, il confronto fiscale risulterebbe il seguente:
- Prestazioni finali con tassazione ordinaria (aliquota dal 15% al 9%):
nel nostro esempio si applica l’aliquota minima del 9%, con una tassazione finale pari a 9.000 €. - Erogazione frazionata del montante (aliquota dal 20% al 15%):
nello stesso scenario si applica l’aliquota minima del 15%, con una tassazione finale pari a 15.000 €.
La differenza complessiva è quindi pari a 6.000 €, un importo che, in funzione della dimensione della posizione e delle esigenze dell’iscritto, può incidere in modo significativo sulla convenienza della scelta e rendere necessaria una valutazione accurata in fase di pianificazione previdenziale.
Considerazioni finali
La Legge di Bilancio 2026 rappresenta un passo importante verso una previdenza complementare sicuramente più flessibile e personalizzata.
Le nuove modalità di erogazione consentono agli iscritti di scegliere tra opzioni che combinano flessibilità e gestione attiva del capitale, adattandosi a diverse esigenze di liquidità e strategie fiscali.
Il confronto tra
- rendita vitalizia
- erogazione in capitale
- rendita a durata definita
- prelievi liberamente determinabili
- erogazione frazionata del montante
evidenzia come la scelta debba essere ponderata tenendo conto non solo del montante accumulato, ma anche delle tutele che si vogliono attivare in funzione della vecchiaia, della necessità di liquidità e dell’impatto fiscale delle diverse prestazioni.
La scelta dell’opzione più adatta richiede quindi un’attenta valutazione dei bisogni personali, della situazione familiare e delle prospettive future, confermando il ruolo strategico della pianificazione previdenziale individuale.
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