Novità fondi pensione 2026: cosa cambia per il tuo TFR dal 1° luglio (e cosa no)

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore alcune delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di fondi pensione, TFR e previdenza complementare.

La modifica più importante riguarda l’adesione automatica ai fondi pensione per i lavoratori assunti nel settore privato a partire dal 1° luglio 2026. Ma non è l’unica: cambiano anche i tempi per scegliere la destinazione del TFR, la linea di investimento assegnata in caso di adesione automatica e alcune modalità con cui ricevere il capitale al pensionamento.

Attenzione, però: non tutte le novità previste sono operative dal 1° luglio. Alcune sono già entrate in vigore a inizio anno, altre sono state rinviate e una delle modifiche più annunciate, l’aumento al 60% del capitale richiedibile al pensionamento, non è partita.

In questo articolo vediamo, una dopo l’altra:

  • cosa è già cambiato nel 2026;
  • cosa cambia dal 1° luglio 2026;
  • cosa succede per i neoassunti e per chi ha già lavorato;
  • quali novità sono state rinviate;
  • cosa, invece, rimane invariato.

Fondi pensione 2026: le novità in breve

tabella novità fondi pensioni 2026
Novità fondi pensione nel 2026

Cosa è già cambiato nei fondi pensione nel 2026

Prima di arrivare alle novità del 1° luglio, partiamo dalle modifiche che sono già operative dall’inizio del 2026.

Cambiano le soglie per il versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS

Se nel corso del 2025 la tua azienda ha avuto in media più di 60 dipendenti, dal 2026 non può più mantenere nei propri conti aziendali il TFR maturando dei lavoratori che scelgono di non versarlo in un fondo pensione.

Il TFR deve essere accantonato al Fondo Tesoreria INPS.

La scadenza inizialmente indicata per il primo versamento era il 16 maggio 2026 ed è stata successivamente prorogata al 16 luglio 2026 tramite il d.Lgs 62/2026, chiamato per semplicità Decreto Lavoro o Decreto Primo Maggio.

Sei un HR? Leggi la nostra guida al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.

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Il limite di deducibilità sale a 5.300 €

Fino al 2025 era possibile dedurre i versamenti alla previdenza complementare fino a 5.164,57 € all’anno. Una cifra che sembra scelta a caso, ma che corrisponde ai vecchi 10 milioni di lire.

Dal 2026 il limite è stato innalzato a 5.300 € ed è già operativo per l’anno fiscale 2026.

La deduzione permette di sottrarre dal reddito imponibile i contributi versati nel fondo pensione entro il limite previsto, riducendo così le imposte da pagare.

Per approfondire, leggi la nostra guida sulla deduzione fiscale dei fondi pensione nel 2026.

Cambia l’aliquota IRPEF del secondo scaglione

Il risparmio fiscale ottenuto attraverso la deduzione dipende anche dal reddito annuo lordo e dall’aliquota IRPEF applicata.

Il secondo scaglione, relativo ai redditi compresi tra 28.000 € e 50.000 €, passa dal 35% al 33%.

Versando nel fondo pensione l’intero massimale deducibile di 5.300 €, il beneficio fiscale teorico collegato alle diverse aliquote è il seguente:

tabella scaglioni IRPEF e risparmio fiscale 2026
scaglioni IRPEF 2026

Il premio di risultato versabile nel fondo passa da 3.000 € a 5.000 €

Questa modifica non rientra tra quelle previste dalla Legge di Bilancio 2026, ma è comunque una novità importante già operativa.

Fino al 2025, in presenza dei requisiti previsti, era possibile versare nel fondo pensione il premio di risultato fino a un massimo di 3.000 €. Dal 2026 il limite sale a 5.000 €.

Per approfondire, leggi il nostro articolo su welfare aziendale e previdenza complementare.

Cosa cambia nei fondi pensione dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 cambia soprattutto il modo in cui viene gestita l’adesione alla previdenza complementare per i nuovi rapporti di lavoro nel settore privato.

Il fondo pensione diventa obbligatorio dal 1° luglio 2026?

No, il fondo pensione non diventa obbligatorio per tutti.

Le nuove regole riguardano i rapporti di lavoro dipendente del settore privato avviati a partire dal 1° luglio 2026. Il sistema prevede un’adesione automatica, ma il lavoratore ha 60 giorni di tempo per scegliere di lasciare il TFR in azienda oppure di destinarlo a un fondo pensione diverso.

Non scatta, quindi, un’iscrizione automatica generalizzata per tutti i lavoratori già in forza presso la stessa azienda.

Chi è un lavoratore di prima assunzione?

Per “lavoratore di prima assunzione” si intende chi viene assunto per la prima volta con un contratto di lavoro dipendente nel settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, a partire dal 1° luglio 2026.

La definizione riguarda il primo rapporto di lavoro dipendente privato, non necessariamente il primo lavoro in assoluto.

Per esempio, se hai lavorato per anni come autonomo e dal 1° luglio 2026 vieni assunto per la prima volta come dipendente del settore privato, rientri comunque tra i lavoratori di prima assunzione.

Come funzionava prima il silenzio-assenso sul TFR

Fino al 30 giugno 2026 era in vigore il precedente meccanismo di adesione tacita tramite silenzio-assenso. Per un approfondimento verticale puoi leggere anche la nostra guida sul silenzio-assenso nei fondi pensione.

Entro i primi sei mesi dall’assunzione, cioè 180 giorni, il lavoratore doveva comunicare la destinazione del proprio TFR compilando il modulo TFR2 e scegliendo se:

  • mantenere il TFR in azienda;
  • destinarlo a un fondo pensione.

In assenza di una scelta esplicita, il silenzio veniva interpretato come assenso e il lavoratore veniva iscritto tacitamente a un fondo pensione individuato secondo queste regole:

  1. il fondo di categoria previsto dal CCNL;
  2. se erano presenti più fondi collegati al CCNL o ad accordi aziendali, quello con il maggior numero di adesioni tra i dipendenti dell’azienda;
  3. se il CCNL e gli altri accordi non individuavano un fondo di riferimento, il Fondo Cometa.

Come funziona la nuova adesione automatica

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato, l’adesione automatica comporta il conferimento al fondo pensione non soltanto del TFR maturando, ma anche:

  • del contributo minimo a carico del lavoratore;
  • del contributo a carico del datore di lavoro previsto dal CCNL.

Il contributo datoriale è una somma aggiuntiva versata dall’azienda direttamente nella posizione previdenziale del dipendente. In Ciao Elsa lo chiamiamo, senza troppi giri di parole, “soldi gratis”.

Abbiamo spiegato come funziona anche nel nostro approfondimento sul contributo datoriale e in questo video.

Il fondo pensione di riferimento viene individuato con le stesse regole già viste:

  1. il fondo di categoria previsto dal CCNL;
  2. se esistono più fondi collegati agli accordi applicabili, quello con il maggior numero di adesioni in azienda;
  3. se non esiste un fondo di riferimento, il Fondo Cometa.

Quanto tempo ha il lavoratore per scegliere?

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per decidere cosa fare.

Entro questo termine può:

  • esercitare il diritto di recesso e lasciare il TFR in azienda;
  • destinare il TFR a un fondo pensione diverso da quello individuato automaticamente;
  • aderire volontariamente allo stesso fondo al quale è stato iscritto automaticamente, trasformando l’adesione da automatica a volontaria.

Se entro 60 giorni il lavoratore sceglie un fondo pensione diverso, il datore di lavoro vi versa tutto il TFR maturato dall’inizio del rapporto.

Allo stesso modo, se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR in azienda, la decisione si applica a tutto il TFR maturato dalla data di assunzione.

In pratica, se la rinuncia all’adesione automatica avviene entro i 60 giorni, è come se l’automatismo non fosse mai entrato in funzione.

Cosa cambia per chi ha già lavorato e cambia azienda?

Le nuove regole non riguardano soltanto chi è alla prima esperienza come dipendente privato.

Se hai già lavorato e inizi un nuovo rapporto di lavoro dopo il 1° luglio 2026, la nuova azienda deve chiederti dove avevi destinato il TFR nel precedente rapporto.

Hai 60 giorni per rispondere e comunicare la tua scelta attuale.

Se avevi lasciato il TFR in azienda

Si applica un principio di continuità: il TFR continua a rimanere in azienda, o al Fondo Tesoreria INPS nei casi previsti.

Puoi comunque cambiare idea in qualunque momento successivo e destinare il TFR futuro a un fondo pensione.

Se avevi già destinato il TFR a un fondo pensione

Hai 60 giorni per indicare alla nuova azienda in quale fondo deve essere versato il TFR maturando.

Se non comunichi il fondo prescelto, l’azienda procede con l’adesione automatica al fondo individuato secondo le regole viste in precedenza.

Anche in questo caso nel fondo confluiscono il TFR, il contributo del lavoratore e il contributo datoriale previsti dagli accordi applicabili.

Quali informazioni deve fornire il datore di lavoro?

La riduzione del termine da 180 a 60 giorni è accompagnata da maggiori obblighi informativi e documentali per il datore di lavoro.

L’azienda deve fornire al lavoratore un’informativa chiara sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare, illustrare le alternative disponibili e consegnare la modulistica necessaria per esprimere la propria volontà.

Chi è escluso dalle nuove regole?

Le nuove regole non si applicano:

  • ai dipendenti del settore pubblico, per i quali continua a operare un diverso meccanismo di silenzio-assenso;
  • ai lavoratori domestici;
  • ai neoassunti con un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni.

Secondo quanto indicato dalla COVIP, per i contratti inferiori a 60 giorni non ci sarebbe il tempo necessario per completare il periodo previsto per la scelta.

Quale linea di investimento viene scelta con l’adesione automatica?

Dal 1° luglio cambia anche il comparto di investimento assegnato in caso di adesione automatica.

Fino al 30 giugno 2026, in caso di adesione tacita, il TFR veniva generalmente destinato alle linee garantite e più prudenti del fondo pensione.

Con le nuove regole viene invece scelto un percorso life-cycle oppure una linea di investimento coerente con l’età del lavoratore e con il tempo che manca al pensionamento.

I piani life-cycle sono strategie che riducono progressivamente l’esposizione al rischio man mano che l’aderente si avvicina alla pensione.

La riduzione del rischio può avvenire in tre modi:

  1. Cambio del comparto: la posizione passa, per esempio, da una linea azionaria a una bilanciata e successivamente a una obbligazionaria.
  2. Combinazione di più comparti: cambia nel tempo il peso attribuito alle diverse linee. Per esempio, dall’80% azionario e 20% bilanciato si può passare al 60% azionario e 40% bilanciato.
  3. Riallocazione interna del portafoglio: il comparto non cambia, ma al suo interno aumenta il peso degli strumenti meno rischiosi in base all’età e alla data presunta di pensionamento della coorte di aderenti.

La COVIP ha inoltre previsto criteri minimi di investimento collegati all’età.

Per gli aderenti più giovani, l’investimento in titoli di capitale deve essere almeno pari al 50% della posizione individuale. La quota si riduce progressivamente fino ad arrivare, per chi è vicino al pensionamento, a un massimo del 20% investito in azioni.

Nuove prestazioni finali: cosa parte dal 1° luglio 2026

La Legge di Bilancio 2026 aveva previsto tre nuove modalità di erogazione del fondo pensione al momento del pensionamento:

  • rendita a durata definita;
  • prelievi liberamente determinabili;
  • erogazione frazionata del montante.

Dal 1° luglio sono operative le prime due.

Rendita a durata definita

La rendita a durata definita viene erogata per un periodo massimo calcolato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, utilizzando le tabelle di mortalità ISTAT.

Se il regolamento del fondo lo permette, il lavoratore può richiedere una durata superiore a quella standard.

Facciamo un esempio: se al momento della richiesta la speranza di vita media prevista per una persona della tua età è di 22 anni, puoi richiedere l’erogazione per 22 anni. Puoi scegliere una durata superiore, per esempio 23, 24 o 25 anni, soltanto se il fondo pensione prevede questa possibilità.

Il fondo stabilisce anche le frequenze di pagamento disponibili. L’intervallo tra le rate non può comunque essere inferiore a un mese né superiore a un anno.

Rendita a prelievi liberamente determinabili

Con questa prestazione puoi decidere sia la frequenza sia l’importo dei prelievi.

Il fondo può prevedere:

  • un importo minimo per ciascun prelievo;
  • un intervallo minimo di tempo tra un prelievo e l’altro.

L’importo massimo prelevabile viene calcolato sulla rendita a durata definita che ti sarebbe spettata.

Per esempio, se la rendita a durata definita fosse pari a 500 € al mese per 20 anni, dopo un anno dal pensionamento potresti prelevare al massimo 6.000 €, cioè 500 € moltiplicati per 12 mensilità non ancora riscosse.

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Quali novità sono state rinviate?

Non tutte le modifiche previste dalla Legge di Bilancio diventano effettive dal 1° luglio 2026.

Erogazione frazionata del montante

L’erogazione frazionata permetterà di ricevere l’intero fondo pensione in più rate, per un periodo scelto dall’aderente e comunque non inferiore a cinque anni.

A differenza della rendita a durata definita, questa prestazione non è collegata all’aspettativa di vita residua.

La tassazione prevista passa dal regime ordinario del 15%-9% al 20%-15%, in base agli anni di permanenza nella previdenza complementare.

Al momento della richiesta, l’aderente sceglie la durata e la frequenza dei pagamenti tra le opzioni rese disponibili dal fondo.

Per consentire ai fondi pensione di adeguare sistemi e procedure, la COVIP ha previsto un periodo di adeguamento che termina il 31 dicembre 2026.

Fino a quel momento, o prima se il fondo completa l’adeguamento, le richieste devono comunque essere raccolte e potranno essere erogate una volta concluso il processo operativo interno.

Portabilità del contributo datoriale

La portabilità del contributo datoriale è probabilmente la novità più attesa e dibattuta della Legge di Bilancio 2026.

La sua entrata in vigore è stata prevista, per ora, dal 31 ottobre 2026, in attesa di ulteriori istruzioni operative da parte della COVIP.

La norma stabilisce che, quando un lavoratore trasferisce la propria posizione da un fondo pensione negoziale a un fondo non di categoria, insieme alla posizione maturata debba essere trasferito anche il diritto a ricevere il contributo datoriale, indipendentemente dal fondo di destinazione.

La modifica potrebbe consentire a chi è iscritto da almeno due anni al fondo negoziale previsto dal proprio CCNL di continuare a ricevere il contributo del datore di lavoro anche dopo il trasferimento a un fondo pensione aperto o a un PIP.

Su questo punto il dibattito è ancora aperto.

Il 26 maggio 2026 le principali sigle sindacali hanno sottoscritto un Avviso comune, non vincolante per il legislatore, nel quale ribadiscono il legame tra contributo datoriale, contrattazione collettiva e adesione al fondo negoziale previsto dal CCNL, manifestando la propria contrarietà alla portabilità.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto il possibile indebolimento della contrattazione collettiva e dei fondi negoziali e il rischio che alcuni fondi aperti o PIP abbiano costi più elevati, rendimenti più contenuti o un diverso livello di rischio.

Costi, rendimenti e rapporto tra rischio e rendimento devono essere valutati con attenzione. Non esiste un fondo pensione migliore in assoluto: la scelta dipende dall’orizzonte temporale, dalla propensione al rischio e dalle esigenze della singola persona.

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Cosa non cambia dal 1° luglio 2026

Non è aumentata al 60% la quota richiedibile in capitale

La Legge di Bilancio 2026 aveva previsto l’aumento dal 50% al 60% della quota massima del fondo pensione richiedibile sotto forma di capitale al pensionamento.

Questa modifica è stata eliminata dalla legge di conversione 112/26.

Di conseguenza, rimangono ferme le combinazioni già previste:

  • 100% in rendita;
  • 50% in capitale e 50% in rendita;
  • 100% in capitale quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.

Conclusioni

Il 1° luglio 2026 segna un passaggio importante per la previdenza complementare, ma non trasforma il fondo pensione in un obbligo generalizzato.

Le novità più rilevanti riguardano l’adesione automatica nei nuovi rapporti di lavoro privati, la riduzione del termine per scegliere da 180 a 60 giorni, il versamento delle componenti contributive previste dal CCNL, i percorsi life-cycle e le nuove modalità di erogazione al pensionamento.

Allo stesso tempo, alcune misure sono state rinviate e altre non sono entrate in vigore.

Come sempre, quando si parla di TFR e fondi pensione, non esiste una scelta giusta per tutti. Informarsi, confrontare le alternative e valutare costi, rendimenti, rischio e orizzonte temporale è il modo migliore per prendere una decisione consapevole.

È esattamente quello che proviamo a fare ogni giorno in Ciao Elsa: spiegare facile le cose difficili e noiose, per aiutarti a scegliere con maggiore consapevolezza ciò che è più adatto al tuo futuro.

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Domande frequenti sulle novità dei fondi pensione 2026

Dal 1° luglio 2026 il fondo pensione è obbligatorio per tutti?

No. Le nuove regole riguardano i rapporti di lavoro dipendente del settore privato avviati dal 1° luglio 2026. Il lavoratore può esprimere una scelta diversa entro 60 giorni dall’assunzione.

Cosa cambia per chi è già assunto prima del 1° luglio 2026?

Se continui a lavorare presso la stessa azienda, non scatta una nuova adesione automatica. Le regole diventano rilevanti se inizi un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026.

Cosa cambia per chi cambia datore di lavoro?

La nuova azienda deve chiederti dove avevi destinato il TFR nel precedente rapporto. Hai 60 giorni per comunicare la scelta e indicare l’eventuale fondo pensione al quale destinare il nuovo TFR maturando.

Cosa succede se non scelgo entro 60 giorni?

Scatta l’adesione automatica al fondo pensione individuato dal CCNL o dagli accordi applicabili. Nel fondo confluiscono il TFR, il contributo del lavoratore e il contributo datoriale previsti.

Posso lasciare il TFR in azienda?

Sì. Puoi comunicarlo entro 60 giorni dall’assunzione. La scelta si applica a tutto il TFR maturato dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

Il contributo datoriale è già portabile in qualsiasi fondo?

No. L’entrata in vigore della portabilità è stata prevista, per ora, dal 31 ottobre 2026 e si attendono ulteriori istruzioni operative della COVIP.

Dal 1° luglio posso richiedere il 60% del fondo pensione in capitale?

No. La modifica non è entrata in vigore. Rimane il limite ordinario del 50%, salvo i casi previsti dalla legge nei quali è possibile ricevere il 100% in capitale.

Le nuove regole valgono anche per i dipendenti pubblici?

No. Per i dipendenti pubblici continua a essere previsto un diverso meccanismo di silenzio-assenso.

Le nuove regole valgono per tutti i contratti a tempo determinato?

Sono esclusi i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni.

Link utili e approfondimenti

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