
In Italia, oggi, ci sono quasi 150 fondi pensione divisi in Fondi Negoziali o di Categoria, Fondi Pensione Aperti e Piani Individuali Pensionistici (rispettivamente FPN, FPA, PIP).
Si differenziano per costi, linee di investimento, enti che li gestiscono ma, nella maggior parte dei casi, hanno tutti le stesse regole perché rispondono alla stessa normativa: il D.Lgs. 252/2005 che regolamenta la previdenza complementare in Italia. Fanno parzialmente eccezione i fondi pensione negoziali dei dipendenti pubblici che, come avremo modo di approfondire nel corso del nostro approfondimento, sono regolamentati anche dal D.Lgs. 123/1993.
I fondi pensione si possono alimentare con il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e con contributi personali volontari che prevedono lo sgravio fiscale della deduzione.
Si potrebbe pensare, quindi, che tutti i lavoratori possano scegliere qualunque fondo pensione, ma non è così.
Ad esempio, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi non possono alimentare il loro fondo con il TFR, semplicemente perché non hanno il TFR.
Solo i contratti di subordinazione prevedono che il datore di lavoro accantoni il TFR dei dipendenti, sia quelli del settore privato, sia quelli del settore pubblico.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, però, la previdenza complementare comporta delle differenze tra dipendenti del settore privato e dipendenti pubblici.
In questo articolo vogliamo spiegarti tutto quello che devi sapere su TFR e fondo pensione, se sei un dipendente pubblico.
Chi rientra nella categoria Dipendente Pubblico
Sono considerati dipendenti pubblici tutti coloro che lavorano:
- alle dirette dipendenze dello Stato Italiano (chi è assunto da un Ministero ad esempio, o chi lavora nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo per citare due casi tra tanti);
- negli enti locali (ad esempio chi lavora presso una Regione o un Comune o nella polizia municipale);
- nella scuola pubblica e nelle Università o centri di ricerca;
- nella sanità pubblica
- nelle Forze Armate
Dipendenti pubblici e fondi pensione
Un dipendente pubblico può aderire a uno o più fondi pensione perché, come qualunque altro lavoratore, si ritroverà ad avere, con le regole attuali, un assegno pensionistico di gran lunga inferiore rispetto al suo ultimo stipendio.
Vediamo quali sono le regole valide per i dipendenti pubblici e quando coincidono o differiscono rispetto a quelle previste per i lavoratori con altri inquadramenti professionali.
Regole comuni a tutti gli aderenti
I dipendenti pubblici, come i dipendenti del settore privato e gli autonomi/liberi professionisti, possono scegliere qualunque fondo tra i PIP e gli FPA, da utilizzare liberamente come accantonamento a scopo pensionistico e per sfruttare la deducibilità delle forme di previdenza complementare che, ricordiamo, vale per tutti ed è uguale per tutti.
Si possono dedurre al massimo 5.164,57 € all’anno e si recupera l’aliquota IRPEF corrispondente agli importi versati calcolata a partire dal proprio reddito dichiarato.

Le regole sulla rivalutazione, le anticipazioni, la tassazione finale e la data di prima adesione sono le stesse in tutti i fondi, così come le regole che stabiliscono quando e come si può trasferire un fondo, quando e come si può riscattarlo e come si può ritirarlo una volta raggiunta la pensione.
In sintesi, i dipendenti pubblici che usano un FPA o un PIP per dedurre, hanno le stesse possibilità e gli stessi obblighi di qualunque altro aderente.
Inoltre, esattamente come la maggior parte dei dipendenti inquadrati in un CCNL del settore privato, il lavoratore del pubblico impiego avrà a disposizione un fondo di categoria legato proprio a quel CCNL.
Regole comuni a tutti i dipendenti, pubblici e privati
Oltre a sfruttare il fondo pensione con il contributo volontario deducibile, i dipendenti pubblici, come quelli del settore privato, possono utilizzare il loro TFR maturando per alimentare il loro fondo pensione.
In questo caso, godranno della tassazione agevolata dal 15% al 9% su tutto il TFR versato nel fondo pensione (o del 23% in caso di riscatto per disoccupazione inferiore a 12 mesi) e potranno beneficiare del contributo datoriale nei fondi di categoria a loro riservati.
Mentre, però, i dipendenti del settore privato possono scegliere di far versare il TFR nel fondo di categoria legato a loro CCNL, ma anche in qualunque Fondo Pensione Aperto e in qualunque Piano Individuale Pensionistico, i dipendenti pubblici hanno una forte limitazione.
Regole che valgono solo per i dipendenti pubblici
Gestione del TFR
Innanzitutto il loro TFR può essere versato solo ed esclusivamente nei fondi di categoria previsti per i dipendenti pubblici.
FPA e PIP rimangono a disposizione dei dipendenti pubblici solo per gli importi volontari dal proprio conto corrente.
Questo non significa che in caso di versamento volontario libero loro debbano necessariamente scegliere un PIP o un FPA. Possono versare importi volontari anche nel loro fondo di categoria.
La limitazione vale solo per la destinazione del TFR e del conseguente accordo datoriale.
Come abbiamo appena visto, queste fonti di contribuzione possono essere versate solo nei fondi di categoria riservati ai dipendenti pubblici.
Anticipazioni
Chi lavora in azienda può chiedere delle anticipazioni sul proprio TFR, sia se l’ha lasciato presso il datore di lavoro, sia se l’ha destinato a un fondo pensione.
I limiti che regolano la richiesta di anticipazione sono un po’ rigidi, ma per i dipendenti privati questa possibilità è prevista.
I dipendenti pubblici invece, non possono richiedere anticipazioni sul TFR, né se l’hanno lasciato presso il datore di lavoro, ed è quindi accantonato nelle casse dell’INPS, né se hanno chiesto di versarlo nel fondo pensione di categoria.
Le anticipazioni nei fondi pensione dei dipendenti pubblici sono previste solo sugli importi diversi dal TFR, cioè sulle percentuali dell’accordo datoriale e sulla contribuzione volontaria aggiuntiva personale.
Per il pubblico impiego, inoltre, il riferimento normativo per le prestazioni è il D.Lgs. n. 124 del 1993, che prevede per le anticipazioni motivazioni diverse rispetto a quelle dei lavoratori privati. In concreto, un iscritto al fondo pensione di categoria può chiedere un’anticipazione per tre tipi di esigenze:
- spese sanitarie
- prima casa per sé o per i figli
- spese per congedi parentali e per la formazione continua.
C’è però una condizione: per tutte le tipologie di anticipo bisogna aver maturato almeno otto anni di iscrizione al fondo pensione. Una volta raggiunto questo requisito, in linea generale, l’anticipo può essere richiesto sull’intera posizione accumulata nel fondo, salvo accordi diversi previsti dai singoli fondi pensione.
Ai dipendenti pubblici è anche negata la possibilità di richiedere al datore di lavoro di versare nel fondo pensione il TFR pregresso, cioè quello maturato fino alla data in cui hanno scelto di destinare il maturando al fondo pensione.
Questa possibilità è prevista solo nel settore privato e solo in alcuni casi.
Riscatti prima del pensionamento
A differenza di quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005 in materia di riscatto per i lavoratori privati, il D.Lgs. 124/1993, che disciplina i fondi pensione negoziali del pubblico impiego, stabilisce due casi specifici in cui è possibile riscattare la posizione maturata prima del pensionamento:
- Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo
Succede, ad esempio, in caso di interruzione del rapporto di lavoro o di cambio del contratto collettivo. In questa circostanza è possibile riscattare il 100% della posizione maturata, con applicazione di una tassazione definitiva del 23%. - Decesso dell’iscritto
Anche qui ci sono differenze rispetto al settore privato. La legge individua come beneficiari prioritari il coniuge, i figli e, se a carico dell’iscritto, i genitori. Solo in mancanza di queste figure è consentito indicare beneficiari diversi tramite apposita designazione.
Per quanto riguarda la fiscalità, è confermata l’agevolazione: gli eredi o i soggetti designati ricevono le somme con una tassazione massima del 15%, che si riduce progressivamente dopo il quindicesimo anno di iscrizione dello 0,3% l’anno, fino a un minimo del 9%.
Prestazione finale al pensionamento
Nei fondi pensione negoziali dei dipendenti pubblici ci sono regole particolari anche per le prestazioni al momento del pensionamento.
Per i lavoratori privati, basta raggiungere la pensione e avere almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare per chiedere la liquidazione finale.
Per i dipendenti pubblici, invece se si raggiunge:
- la pensione anzianità (anticipata): servono
- almeno 15 anni di iscrizione alla previdenza complementare e
- un’età che sia al massimo di 10 anni inferiore rispetto a quella della vecchiaia. Oggi, quindi, avere almeno 57 anni;
- pensione di vecchiaia restano sufficienti 5 anni di partecipazione al fondo.
Anche sulle modalità di riscossione ci sono differenze. Le opzioni restano le stesse:
- 100% in rendita;
- 50% rendita e 50% capitale;
- 100% in capitale, ma con condizioni più favorevoli rispetto al settore privato.
Infatti, si può ritirare tutto il montante se, convertendolo totalmente in rendita, l’importo risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo (nel 2025, circa 7.000 euro). Questo significa che oggi, per un iscritto di 67 anni, la soglia da non superare per ottenere tutto in forma di capitale è di circa 160.000 euro, cioè 40-50 mila euro in più rispetto ai limiti previsti per dipendenti privati e autonomi.
È importante fare attenzione a un aspetto importante: per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali, le somme già ottenute come anticipo vengono considerate nella “ricostruzione” della soglia da non superare per poter richiedere il fondo interamente in capitale.
Facciamo un esempio: un iscritto che a 67 anni possiede una posizione di 140.000 euro ma che in passato ha già ricevuto anticipazioni per 40.000 euro, si vedrà attribuito un montante ricostruito di 180.000 euro. In questo caso la soglia risulta più alta di quella prevista per ritirare l’intera posizione in forma di capitale.
I fondi pensione per i dipendenti pubblici
Vista la limitazione sulla destinazione del TFR dei dipendenti pubblici, che per questa fonte contributiva hanno a disposizione solo il fondo di categoria, analizziamo ora proprio i fondi negoziali previsti per i dipendenti pubblici.
Espero
Chi lavora nella scuola può aderire al Fondo Espero, istituito nel 2001 tramite accordo sindacale e iscritto all’albo Covip con il numero 145.
A Espero possono aderire:
- docenti della scuola
- personale amministrativo ATA
- dirigenti
- personale AFAM
- soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti al fondo
È possibile aderire a Espero se si è assunti a tempo indeterminato, ma anche se si ha un contratto a tempo determinato. In questo caso, però, si deve aderire entro 3 mesi dalla conclusione del contratto.
Questo fondo prevede anche un accordo sul silenzio/assenso.
Se sei un dipendente della scuola assunto dopo il 31 dicembre 2018, riceverai dal tuo datore di lavoro (o hai già ricevuto entro agosto 2024) un’informativa sulla sottoscrizione dell'accordo.
Una volta ricevuta l’informativa, avrai 9 mesi di tempo per decidere se aderire volontariamente al Fondo Espero con il TFR, oppure rinunciare all'adesione silente.
In caso tu decida di optare per questa seconda scelta, dovrai comunicare la tua decisione non al fondo pensione ma al tuo datore di lavoro.
Se, alla scadenza dei 9 mesi, non avrai comunicato ufficialmente alcuna scelta, sarai automaticamente iscritto al Fondo Espero tramite meccanismo di silenzio/assenso e avrai a disposizione ancora 30 giorni per esercitare il diritto di recesso.
Se non eserciti il recesso, il tuo TFR andrà per sempre nel fondo pensione perché la legge stabilisce che, una volta destinato il TFR al fondo, non è più possibile accantonarlo in azienda.
Come per qualunque adesione al fondo con TFR, la contribuzione riguarderà solo il TFR maturando a partire dalla data della tua adesione. Trattandosi poi di dipendenti pubblici, non sarà possibile richiedere al datore di lavoro il versamento del TFR pregresso.
Perseo-Sirio
I dipendenti pubblici che non lavorano nella scuola, possono aderire al Fondo Perseo Sirio, che è nato nel 2014 dall’unificazione del fondo pensione Perseo e del fondo pensione Sirio ed è iscritto all’albo Covip con il numero 164.
A Perseo Sirio possono aderire dipendenti e dirigenti:
- dei Ministeri, delle Regioni e delle Autonomie Locali
- della Sanità
- degli Enti pubblici non economici (EPNE)
- dell’aviazione civile (ENAC)
- del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (del CNEL)
- delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione
- delle Agenzie Fiscali
- soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti al fondo
In tutti questi casi, la condizione è che il dipendente abbia un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato che duri almeno tre mesi continuativi.
Anche Perseo Sirio, come già Espero, ha previsto, a partire dal 16 settembre 2021 che, se sei un neo assunto, hai sei mesi di tempo per esprimere la tua scelta di adesione o meno al fondo.
Trascorsi questi 6 mesi, se non avrai effettuato alcuna scelta, sarai iscritto automaticamente al fondo per silenzio/assenso e potrai esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi.
Pre.si.di
C’è poi un terzo fondo, il Fondo Pre.si.di. istituito per altre tipologie di dipendenti pubblici e pensato perché vi possano aderire i lavoratori:
- del comparto difesa (Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare);
- del comparto sicurezza (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria);
- del soccorso pubblico, cioè i Vigili del fuoco;
- il personale della carriera prefettizia e diplomatica;
- il personale della Magistratura e gli Avvocati e i Procuratori dello Stato;
- i familiari fiscalmente a carico dell’aderente.
Questo fondo, però, non è ancora attivo.
È stato istituito ufficialmente il 4 aprile 2022, ma non è ancora iscritto all’albo Covip, in attesa della copertura finanziaria statale, necessaria per avviarne l’attività.
Quindi, al momento, il fondo risulta non operativo e chi rientra nelle categorie di lavoratori che abbiamo appena elencato, non può versare il proprio TFR in un fondo pensione e non può ottenere il contributo datoriale.
Tutti i dipendenti pubblici che, invece, dispongono di Espero e Perseo Sirio, possono sfruttare anche l’accordo datoriale previsto dal loro CCNL.
Ricordiamo infine anche Fondemain e Laborfonds, rispettivamente fondi pensione negoziali e territoriali delle Regioni Autonome di Valle D’Aosta e del Trentino Alto Adige, tra i cui iscritti possono rientrare anche i dipendenti del settore pubblico.
Il contributo del datore nei fondi per i dipendenti pubblici
I fondi di categoria prevedono la possibilità di far versare al datore di lavoro, oltre al proprio TFR, anche una percentuale della propria RAL (Retribuzione Annua Lorda), sotto forma di extra.
Il contributo datoriale si ottiene se anche il dipendente versa nel suo fondo pensione una piccola percentuale del suo compenso lordo.
Le percentuali degli accordi sono stabilite dai singoli CCNL e quelle previste nei fondi Espero e Perseo-Sirio sono:
- 1% a carico del dipendente
- 1% a carico del datore di lavoro
La percentuale di contribuzione del dipendente può essere anche aumentata rispetto a quella obbligatoria dell’1%, mentre quella del datore di lavoro rimane costante e fissa all’1%.
Il dipendente non deve fare alcuna operazione bancaria in autonomia.
È, infatti, il datore di lavoro a trattenere la percentuale del dipendente dalla busta paga lorda e a versarla nel fondo pensione, aggiungendo anche il suo contributo.
La contribuzione
I dipendenti del settore privato sanno che il loro TFR e l’eventuale accordo datoriale vengono versati fisicamente nel loro fondo pensione.
Nei fondi pensione per i dipendenti pubblici, invece, c’è una distinzione tra Conto Reale e Conto Virtuale.
Conto reale
Nel conto reale, cioè nel fondo pensione a tutti gli effetti, vengono versati gli importi che derivano dalle due percentuali legate all’accordo datoriale e gli eventuali altri importi che l’aderente decide di versare volontariamente nel fondo per dedurre fiscalmente.
Conto virtuale
Il TFR dei dipendenti pubblici, invece, viene contabilizzato nel fondo pensione in un conto virtuale, ma fisicamente viene mantenuto nelle casse dell’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, o presso l’INPS Gestione ex INPDAP (per gli aderenti al fondo Espero).
Le quote di TFR, quindi, non sono effettivamente versate al fondo pensione man mano che maturano, ma vengono accantonate figurativamente presso l’INPS.
Le quote virtuali, contabilizzate nel fondo Perseo-Sirio, sono rivalutate dall’INPS sulla base della media ponderata dei risultati finanziari conseguiti da una selezione di fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005.
Le quote virtuali, contabilizzate nel Fondo Espero, sono rivalutate secondo il tasso di rendimento del comparto d’investimento scelto dall’aderente.
Alla conclusione del rapporto di lavoro, l’INPS Gestione dipendenti pubblici, o Gestione ex INPDAP, provvede al trasferimento, nel fondo pensione, del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati delle quote di TFR, che si sommano ai contributi versati dal lavoratore e dal datore e ai rendimenti frutto della gestione finanziaria.
In pratica, quando il dipendente pubblico andrà in pensione, l’INPS verserà nel fondo pensione tutto il TFR maturato dal momento in cui il dipendente ha scelto di aderire al fondo e le relative rivalutazioni.
A questo punto, il fondo pensione liquiderà il TFR dell’aderente con la tassazione agevolata dal 15% al 9% prevista nella previdenza complementare.
I Costi
Come per qualunque altro fondo pensione, il sito Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) mette a disposizione degli aderenti l’ISC dei fondi Espero e Perseo Sirio e le due schede costi dettagliate sono consultabili nel sito Covip, oppure nei siti dei due fondi pensione all’interno della Nota Informativa.
Le linee di investimento
Il fondo Espero dei lavoratori della scuola permette agli aderenti di scegliere tra due comparti di investimento:
- il comparto Garanzia, più prudente
- il comparto Crescita, una linea bilanciata
Perseo-Sirio, prevedeva anch’esso una linea garantita e una bilanciata ma, a partire dal 31 dicembre 2023 offre la possibilità di scegliere tra diversi profili d’investimento:
- Garantito
- Obbligazionario Puro
- Bilanciato Prudente
- Bilanciato Crescita
- Bilanciato Dinamico
- l’opzione Lifecycle; questo è uno strumento che consente a chi lo sceglie di non doversi occupare da solo della gestione finanziaria nel tempo. L’investimento dei soldi viene, infatti, automaticamente modificato dal fondo stesso, diminuendo il rischio man mano che ci si avvicina all’età del pensionamento.
In Perseo-Sirio, queste opzioni d’investimento si riferiscono esclusivamente ai contributi del lavoratore e del datore di lavoro, mentre gli importi di TFR, come abbiamo visto poco fa, vengono rivalutati dal datore di lavoro sulla base della media ponderata dei risultati finanziari conseguiti da una selezione di fondi pensione.
Tra qualche settimana, pubblicheremo in questo blog due approfondimenti specifici sulle linee d’investimento, i costi dettagliati, le rendite e i coefficienti di trasformazione del Fondo Perseo Sirio e del Fondo Espero.
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