
Quando si parla di pensioni pubbliche e di previdenza complementare, l’esperienza degli ultimi anni mostra chiaramente come siano soprattutto i requisiti numerici a incidere in modo concreto sul futuro previdenziale dei lavoratori: età anagrafica, anni di contribuzione, soglie economiche, limiti fiscali, percentuali di tassazione.
La Legge di Bilancio 2026 si muove esattamente in questa direzione. Non introduce una riforma strutturale del sistema previdenziale, ma interviene su una serie di valori chiave che, nel loro insieme, ridisegnano il quadro di riferimento sia per la previdenza pubblica sia per quella complementare.
In questo articolo analizziamo tutti i dati, le soglie e i parametri numerici che cambiano dal 2026, spiegando perché contano e quali effetti producono nel medio-lungo periodo.
Pensione pubblica: quali requisiti cambiano?
Uno dei primi dati da chiarire riguarda ciò che non cambia immediatamente.
Per tutto il 2026, i requisiti di accesso alla pensione pubblica restano allineati a quelli del 2025. È una scelta che rinvia, senza cancellarlo, il meccanismo di adeguamento automatico alla speranza di vita.
Le finestre di pensione di vecchiaia e anticipata
Nel dettaglio, nel 2026 restano validi i seguenti requisiti:
- Pensione di vecchiaia:
- 67 anni di età
- almeno 20 anni di contributi
- Per i lavoratori entrati nel mercato del lavoro dopo il 1995, i cosiddetti “contributi puri”, continua a valere il vincolo per il quale la pensione maturata deve raggiungere almeno il valore dell’assegno sociale, che attualmente ammonta a 7.101,12 € lordi annui.
- Pensione anticipata ordinaria:
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne,
- indipendentemente dall’età anagrafica.
Dal 2027 scatterà però il primo aumento dei requisiti, pari a un mese, seguito dall’aumento di ulteriori 2 mesi a partire dal 2028 (totale di tre mesi complessivi), come si può vedere dalle tabelle qui sotto. Il 2026 va, quindi, letto come l’ultimo anno alle condizioni conosciute finora, prima della ripresa graduale degli incrementi.


Le finestre “riservate” ai contributivi puri
Nel nostro ordinamento, sono previste altre due finestre disponibili per i soli contributivi “puri”, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995. Anche in questi casi, i requisiti di accesso verranno mantenuti stabili nel 2026 per poi aumentare progressivamente negli anni successivi.
La pensione anticipata contributiva sarà disponibile per coloro che avranno:
- 64 anni nel 2026
- 64 anni e 1 mese nel 2027
- 64 anni e 3 mesi nel 2028.
oltre ad almeno 20 anni di contributi e un requisito aggiuntivo, che non cambia: per accedere a questa uscita anticipata, l’importo della pensione deve essere pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale (pari a 21.303,36 € annui, ovvero 7.101,12€ x 3).

Anche la pensione vecchiaia contributiva, riservata sempre a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, subirà l’adeguamento del requisito anagrafico.
L’età minima passerà gradualmente da
- 71 anni nel 2026
- 71 anni e 1 mese nel 2027
- 71 anni e 3 mesi nel 2028.
Resta invariato il requisito contributivo, cioè l’aver maturato almeno 5 anni di contributi.

Sebbene in modo indiretto, la finestra di anticipata contributiva e quella di vecchiaia ordinaria (ovvero le due finestre che comportano la necessità di soddisfare un requisito economico soglia legato al valore dell’assegno sociale) sono state colpite da un’altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2026: l’abrogazione della possibilità di poter “contare” sul proprio fondo pensione per accedere a queste due uscite pensionistiche.
Ci spieghiamo meglio.
Nella manovra 2025 era stata introdotta una novità rilevante che consentiva di tenere conto, nel calcolo dei requisiti economici di accesso alla pensione, anche di una rendita pensionistica teorica proveniente dal fondo pensione.
Questa possibilità rendeva meno indispensabile l’ottenimento delle soglie minime richieste con i soli contributi di previdenza obbligatoria. L’idea di fondo era quella di consentire una sorta di integrazione “virtuale” tra pensione pubblica e previdenza complementare, entro confini normativi precisi.
In questo modo, una corretta pianificazione del fondo pensione avrebbe potuto agevolare l’accesso anticipato al pensionamento per molti lavoratori contributivi puri.
Con la Legge di Bilancio 2026, però, questa possibilità è stata ufficialmente abrogata.
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Previdenza complementare: i nuovi valori da conoscere
Deducibilità fondi pensione 2026: nuovo limite fiscale
Uno dei cambiamenti numericamente più significativi della Legge di Bilancio 2026 riguarda la previdenza complementare e, in particolare, il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi pensione.
Dal 2026, il tetto annuo deducibile sale da 5.164,57 € a 5.300 €.
Si tratta del primo aggiornamento sostanziale dopo oltre vent’anni: il precedente limite era rimasto ancorato al valore dei “dieci milioni di lire” convertiti in Euro, senza alcun adeguamento all’evoluzione economica e fiscale.
L’aumento è indubbiamente contenuto, ma consente di riallineare il sistema a un valore più coerente e comprensibile.
Questo adeguamento si inserisce in un contesto più ampio di revisione della struttura dell’IRPEF.
Dal 2026, infatti, lo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 € vedrà l’aliquota scendere dal 35% al 33%.
Va sottolineato, tuttavia, che questa riduzione non avrà un impatto significativo sulla convenienza fiscale dei versamenti effettuati nei fondi pensione che potranno peraltro sfruttare una soglia massima di deducibilità maggiore.

Affianco alla soglia annuale di deducibilità, vengono aggiornati anche i valori utilizzati per il meccanismo dell’extra deducibilità, riservato ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.
In estrema sintesi, il meccanismo funziona così: se nei primi cinque anni di adesione al fondo pensione non è stato sfruttato per intero il limite di deducibilità (che fino allo scorso anno era fissato a 5.164,57 € annui) la parte non utilizzata può essere recuperata progressivamente nei venti anni successivi, attraverso versamenti che eccedono il tetto ordinario.
Dal 2026, per chi rientra in questa fattispecie, la possibilità di recupero si innesta sul nuovo limite di deducibilità di 5.300 €.
A questo importo può essere aggiunta una quota annua aggiuntiva che, dal 2026, sarà pari a 2.650 €, consentendo di arrivare a un massimale complessivo di 7.950 € l’anno.
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Prestazioni finali: più capitale al pensionamento
La legge di bilancio 2026 ha inserito una novità sulle attuali prestazioni finali e inserito tre nuove modalità di ritiro del fondo al pensionamento.
Per le prestazioni già in vigore, resta confermata la possibilità di scegliere:
- la conversione totale del fondo pensione in rendita o, in alternativa,
- di percepire l’intero montante accumulato in forma di capitale, accreditato direttamente sul conto corrente, secondo le condizioni consolidate a cui siamo abituati.
Per chi desidera un’alternativa intermedia, cioè non convertire tutto in rendita, ma non può prelevare l’intero capitale, viene modificato il precedente schema che prevedeva un limite massimo del 50% in capitale e il restante in rendita.
Dal 1° luglio 2026, questa soglia viene aggiornata, consentendo di richiedere fino al 60% del montante in capitale, mentre il restante 40% sarà destinato alla rendita.

A questo aggiornamento si inseriscono tre nuove modalità di ritiro del fondo al pensionamento. In sintesi, sempre dal 1° luglio 2026, sarà possibile richiedere:
- Rendita a durata definita, calcolata sulla base della speranza di vita residua dell’aderente, utilizzando le tavole ISTAT.
- Programma di prelievi liberi, consente di prelevare somme dal fondo in maniera flessibile, entro alcuni limiti.
- Erogazione frazionata del montante che, in sostanza, permette di recuperare completamente il capitale accumulato in un periodo non inferiore a 5 anni.
Come spiegato nel nostro approfondimento “Fondo pensione: come cambiano capitale e rendita dopo la Legge di Bilancio 2026”, entro luglio la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) emanerà istruzioni operative per definire nel dettaglio la gestione concreta di queste nuove opzioni e potremo fornire maggiori dettagli sul loro funzionamento.
Ciò che rimane invece certamente confermata è la tassazione agevolata delle prestazioni finali, fatta eccezione per l’erogazione frazionata del montante nei 5 anni.
Infatti, le prestazioni tradizionali e due delle nuove opzioni, cioè:
- 100% rendita
- 100% capitale
- 60% capitale + 40% rendita
- rendita a durata definita
- programma di prelievi liberi
mantengono la tassazione al 15%, con una riduzione progressiva di 0,3% annuo a partire dal 15° anno di partecipazione, fino a raggiungere il minimo del 9%.
Solo per l’erogazione frazionata del montante (in un lasso di tempo non inferiore ai 5 anni), invece, la tassazione iniziale sarà del 20% per poi ridursi di 0,25% ogni anno dopo il 15° anno di iscrizione, fino a un minimo del 15%.

Adesione “tacita” ai fondi pensione: il fattore tempo
Un ultimo dato numerico riguarda, infine, il tempo a disposizione del lavoratore per esercitare una scelta diversa rispetto all’adesione alla previdenza complementare. La legge di bilancio 2026 è infatti intervenuta in modo strutturale sul meccanismo di adesione automatica (“tacita”) alla previdenza complementare.
A partire dal 2026, vengono introdotte due novità.
Per prima cosa, viene introdotta l’iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale o dagli accordi territoriali o aziendali per i lavoratori dipendenti del settore privato definiti “di prima assunzione”, ossia coloro che iniziano il loro primo rapporto di lavoro.
In questi casi, il lavoratore conserva la possibilità di modificare questa iscrizione comunicando il suo “recesso”, direttamente all’azienda, entro 60 giorni dall’assunzione. In caso diverso, l’adesione al fondo pensione di riferimento avrà efficacia e il datore di lavoro inizierà a versare:
- il TFR maturando;
- il contributo a carico del datore di lavoro;
- il contributo minimo a carico del lavoratore, secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi.
Le somme versate confluiranno in una posizione individuale intestata all’iscritto e saranno investite in un comparto “life cycle”, un sistema di gestione automatica che adatta progressivamente il profilo di rischio del portafoglio in base agli anni che separano l’aderente dal pensionamento.
Diversamente, per i lavoratori non di “prima assunzione”, ossia chi ha già una carriera lavorativa e cambia azienda, la procedura è leggermente diversa:
- il datore di lavoro deve fornire l’informativa sulla previdenza complementare e verificare se il lavoratore abbia già un fondo pensione con conferimento del TFR, o, in caso contrario, se sceglie di lasciare il TFR in azienda;
- se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo, può indicare entro 60 giorni i riferimenti della forma pensionistica a cui destinare il TFR maturando
- in assenza di indicazioni precise sul suo attuale fondo pensione, si applica il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di “prima assunzione”, con iscrizione al fondo di riferimento e versamento di tutti i contributi (TFR, contributo datoriale e contributo del lavoratore).
Questa nuova impostazione si distingue dal modello precedente, secondo il quale, se un lavoratore non comunicava entro sei mesi all’azienda la propria scelta sul TFR (destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda), veniva automaticamente iscritto al fondo pensione di riferimento, ma solo con il conferimento del TFR, senza l’inclusione dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e veniva collocato nel comparto di default più prudente.

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