TFS e TFR nel pubblico impiego: tempi di liquidazione, ritardi e possibili riforme

Ultimamente il tema dei tempi di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel pubblico impiego è tornato al centro del dibattito. Non si tratta di una questione meramente tecnica, anzi. 

La tempistica incide direttamente sulla tutela del risparmio dei lavoratori pubblici.

L’ordinanza della Corte Costituzionale, depositata lo scorso 5 marzo 2026, segna un punto di svolta nell’evoluzione delle modalità di liquidazione delle cosiddette “liquidazioni” dei lavoratori del settore pubblico: in questo articolo analizziamo in modo approfondito il funzionamento dei tempi di liquidazione dei TFS e dei TFR nel pubblico impiego, le differenze tra i due istituti, le criticità della disciplina vigente e le possibili evoluzioni normative.

Cos’è il TFS e la differenza con il TFR

Il TFS e il TFR rappresentano, sotto il profilo economico, una forma di salario differito per i lavoratori dipendenti pubblici: sono somme maturate nel corso della vita lavorativa e corrisposte al momento della cessazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Nello specifico, il Trattamento di Fine Servizio (TFS) riguarda i dipendenti pubblici:

  • assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
  • di alcune categorie lavorative che, a prescindere dal periodo di assunzione, maturano unicamente TFS (e non TFR) tra cui, ad esempio, professori universitari e ricercatori, forze armate, vigili del fuoco.

Una peculiarità del TFS riguarda la variabilità di questa indennità. Essa, infatti, non consiste in un’unica prestazione, ma in diverse prestazioni che variano a seconda del settore lavorativo:

  • Indennità di buonuscita per i dipendenti statali, come ad esempio insegnanti e personale dei ministeri. In questo caso, dal punto di vista del calcolo, l’indennità si basa sullultima retribuzione percepita, ma il calcolo è abbastanza articolato. Per calcolare il TFS, infatti, si prende come riferimento l’80% della retribuzione annua lorda utile ai fini contributivi, includendo anche la tredicesima mensilità percepita al momento della cessazione dal servizio. Su questo importo si calcola un dodicesimo, che rappresenta la quota annua di TFS maturata.
  • Indennità premio di servizio per enti locali e sanità (pensiamo ad esempio agli impiegati amministrativi comunali, medici, infermieri). Qui l’indennità viene calcolata prendendo come base l’80% della retribuzione di riferimento percepita nell’ultimo anno prima della cessazione del rapporto. Questo importo viene poi diviso per 15 e moltiplicato per il numero di anni utili maturati.
  • indennità di anzianità per i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato), ovvero i dipendenti di quegli enti pubblici che non fanno parte direttamente dell’amministrazione statale, e che però sono finanziati e controllati dallo Stato stesso (Inps, Inail, Coni e così via). L’indennità è pari alla contabilizzazione annuale di 1/12 dello stipendio complessivo, moltiplicato per gli anni utili di servizio.

Questa quota viene poi moltiplicata per il numero di anni utili, cioè gli anni coperti da contribuzione secondo quanto previsto dalla normativa. Nel conteggio degli anni, le frazioni superiori a sei mesi vengono considerate come un anno intero, mentre quelle pari o inferiori a sei mesi non vengono conteggiate.

Questa caratteristica lo distingue in modo netto dal TFR che, invece, si accumula anno per anno sulla base della retribuzione percepita in ciascun periodo. 

Il TFR riguarda i dipendenti pubblici assunti dopo il 1° gennaio 2001, ma anche coloro che hanno scelto di passare dal regime di TFS a quello di TFR per poter destinare questa forma di risparmio alla previdenza complementare attraverso i fondi pensione di categoria Espero (lavoratori della scuola) e Perseo Sirio (dipendenti di amministrazioni pubbliche e sanità).

È importante, però, sottolineare che la possibilità di passare dal TFS al TFR è rimasta attiva fino al 31 dicembre 2025

Ad oggi, quindi, questa opzione non è più esercitabile per i lavoratori assunti prima del 2001 e, di conseguenza, per loro non è possibile iscriversi ai fondi pensione di categoria.

Analogamente a quanto accade per il settore privato, il calcolo del TFR è piuttosto lineare: per ogni anno di lavoro, si prende la retribuzione annua lorda e la si divide per 13,5. Il risultato rappresenta la quota di TFR maturata in quell’anno. Nell’ipotesi in cui il lavoratore non si iscriva ai fondi pensione di categoria, le quote accantonate anno per anno vengono rivalutate nel tempo applicando un tasso composto da una parte fissa (1,5%) e da una parte variabile pari al 75% dell’inflazione.

Tuttavia, ed è questo il punto centrale, sia che si tratti di TFS che di TFR, i tempi di liquidazione nel pubblico impiego non seguono la logica del settore privato, nel quale la liquidazione avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Vediamo perché.

Le ragioni dei ritardi: la finanza pubblica

Le norme che oggi regolano i tempi di liquidazione del TFS, e che vedremo tra poco, sono state modificate in un contesto di emergenza finanziaria, tra il 2010 e il 2013.

Nell’autunno del 2011 lo spread tra i titoli di Stato italiani (BTP) e quelli tedeschi (Bund) aveva superato i 500 punti base. In pratica, questo significava che per convincere gli investitori a comprare un BTP a dieci anni, lo Stato italiano doveva offrire un rendimento superiore di circa il 5% rispetto a quello offerto dalla Germania.

Un divario di questo tipo non è un tecnicismo per addetti ai lavori, ma un segnale molto chiaro: i mercati considerano quel Paese più rischioso. Quando cresce il dubbio sulla tenuta dei conti pubblici, gli investitori chiedono interessi più alti per compensare il rischio di prestare denaro.

In quel momento, l’idea che l’Italia potesse avvicinarsi a una crisi finanziaria seria stava alimentando un circolo vizioso. 

Per continuare a finanziarsi, lo Stato era costretto a pagare interessi sempre più elevati, con un rapido aumento del costo del debito. Questo metteva sotto pressione i conti pubblici e riduceva ulteriormente la capacità di intervento del governo.

L’Italia era osservata con crescente preoccupazione sia dai mercati internazionali sia dalle istituzioni europee. Il rischio di perdere accesso ai finanziamenti o di non riuscire a sostenere il proprio debito non era più solo teorico, ma iniziava a essere considerato concreto.

È in questo contesto che vennero varate numerose riforme, tra cui la molto citata Riforma Fornero sulle pensioni, con un obiettivo preciso: ridurre rapidamente la spesa pubblica e rassicurare i mercati sulla sostenibilità dei conti dello Stato nel breve periodo.

E così fu introdotto anche il pagamento “rateizzato” del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici, che ebbe (e ha tuttora) un impatto rilevante sui conti pubblici. 

Secondo le stime, l’eliminazione immediata dei differimenti e delle rateizzazioni comporterebbe un costo complessivo fino a circa 15,6 miliardi di euro.

Dall’altra parte, però, ci si confronta con situazioni concrete di persone che, una volta terminato il rapporto di lavoro nel settore pubblico, potrebbero avere un reale bisogno di disporre subito di quelle somme e che, invece, sono spesso costrette ad affrontare tempi di attesa anche piuttosto lunghi prima di riceverle. 

Vediamo allora quali sono questi tempi.

I tempi di liquidazione e di rateizzazione di TFS e TFR: la normativa vigente

I tempi di erogazione della TFS e TFR dei dipendenti pubblici differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro:

  • nel caso più “favorevole”, cioè in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, il pagamento deve avvenire entro 105 giorni. Trascorso questo periodo, qualora la prestazione non venga corrisposta, vengono applicati gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo. La Circolare Inps n. 157/2025 ha stabilito la misura del tasso legale per il ritardato pagamento pari all’1,6% dal 1° gennaio 2026.

  • Nel caso in cui il rapporto termini per raggiungimento del limite di età (pensione di vecchiaia), per scadenza di un contratto a tempo determinato o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro dopo aver maturato i requisiti per la pensione anticipata, la prestazione deve essere corrisposta dopo 12 mesi dalla cessazione. Se il pagamento non avviene entro i successivi tre mesi, vengono applicati gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

  • Il quadro peggiora sensibilmente in caso di dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione. In queste situazioni, il pagamento avviene non prima di 24 mesi dalla cessazione. Anche in questo caso, se il pagamento non avviene entro i tre mesi successivi, si maturano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Questo significa che un lavoratore che rassegna le dimissioni può attendere oltre due anni prima di ricevere la prima tranche della liquidazione.

Oltre a queste tempistiche, è necessario tener conto anche del meccanismo di rateazione delle prestazioni, introdotte proprio dal governo Monti, che prevede il pagamento:

  • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 €;

  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 € e inferiore a 100.000 €;

  • in tre  rate  annuali,  se  l’ammontare  complessivo  lordo  è  pari  o  superiore a 100.000 €.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Plausibilmente, per un lavoratore che abbia svolto l’intera carriera nel settore pubblico, l’ammontare complessivo di TFS o di TFR può superare i 100.000 €. Tuttavia, a causa dei tempi di attesa previsti, comprensivi sia del differimento iniziale sia della dilazione successiva, il pagamento dell’intero importo potrebbe avvenire anche 3-4 anni dopo la cessazione del servizio.

Le ricadute per i fondi pensione di categoria

Anche i lavoratori pubblici che scelgono di destinare il TFR al fondo pensione di categoria restano soggetti alle medesime tempistiche di liquidazione. Questo dipende da una caratteristica peculiare della previdenza complementare nel pubblico impiego: la distinzione tra “conto reale” e “conto virtuale”.

Nel conto reale confluiscono i contributi effettivamente versati al fondo pensione, cioè quelli derivanti dalle percentuali previste dagli accordi collettivi tra lavoratore e datore di lavoro, oltre agli eventuali versamenti volontari effettuati dall’aderente per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Si tratta, in sostanza, della posizione individuale concretamente investita sui mercati finanziari e gestita dal fondo.

Diversa è invece la logica del conto virtuale, che riguarda il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici. Il TFR, infatti, pur essendo contabilizzato all’interno della posizione nel fondo pensione, non viene materialmente trasferito al fondo durante la vita lavorativa. Le relative quote restano accantonate presso l’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) e vengono registrate solo figurativamente.

Ciò significa che il TFR non è effettivamente investito nel fondo pensione man mano che matura, ma rimane nelle casse dell’INPS e verrà versato al fondo pensione nei medesimi tempi previsti per il lavoratore che abbiamo appena visto insieme. 

Ciò nonostante, il TFR destinato ai fondi di categoria è rivalutato in base all’andamento della linea d’investimento scelta dall’iscritto sebbene non vi sia un vero e proprio investimento “fisico”. 

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Si tratta di un aspetto cruciale perché quelle risorse non sono nella disponibilità del fondo pensione fino al momento dell’effettivo versamento da parte dell’INPS. Di conseguenza, il fondo non può procedere alla liquidazione della prestazione per la componente di TFR finché tali somme non vengono materialmente accreditate: procederà invece immediatamente per la parte di contribuzione “reale” (contributo azienda e contributi volontari). 

In entrambi i casi, sarà riconosciuta la tassazione agevolata, riconosciuta alla previdenza complementare, compresa tra il 15% e il 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione.

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L’intervento della Corte Costituzionale

Con l’ordinanza di inizio marzo 2026, pur non dichiarando immediatamente illegittima la normativa vigente, la Corte Costituzionale verifica che, nonostante i richiami già fatti in passato, non è stato ancora avviato in modo concreto un percorso per eliminare i ritardi con cui vengono pagate le somme dovute ai lavoratori.

Per questo motivo, la Corte ha ribadito che la situazione attuale è in contrasto con la Costituzione, in particolare con il principio secondo cui il lavoratore ha diritto a ricevere quanto gli spetta in tempi adeguati.

Allo stesso tempo, però, i giudici hanno riconosciuto che eliminare subito tutti i ritardi per legge avrebbe un impatto troppo pesante sui conti pubblici, perché lo Stato dovrebbe pagare tutto immediatamente.

Per questa ragione, la Corte ha deciso di non intervenire subito in modo definitivo e di dare ancora tempo al legislatore per trovare una soluzione, anche graduale

La questione verrà riesaminata il 14 gennaio 2027: entro quella data si valuterà se sarà stata approvata una riforma capace di superare, almeno progressivamente, questi ritardi nei pagamenti.

Conclusioni: una riforma non più rinviabile

Il tema dei tempi di liquidazione del TFS e del TFR nel pubblico impiego rappresenta uno dei nodi più delicati del sistema previdenziale e retributivo italiano.

Da un lato, vi è l’esigenza di garantire la sostenibilità dei conti pubblici. Dall’altro, vi è la necessità di tutelare diritti economici che derivano da anni di lavoro.

L’intervento della Corte Costituzionale ha reso evidente che l’attuale equilibrio è fragile e, per certi aspetti, insostenibile nel lungo periodo.

Il termine del 14 gennaio 2027 impone una scelta: mantenere un sistema che penalizza i lavoratori del pubblico impiego o avviare una riforma capace di conciliare equità e sostenibilità.

Link utili e approfondimenti

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