Fondo pensione forze armate e di sicurezza: cosa esiste oggi e cosa manca

Nel confronto quotidiano con i lavoratori del pubblico impiego emerge spesso una criticità che, per chi si occupa di educazione previdenziale, risulta particolarmente difficile da comunicare: l’impossibilità, per alcune categorie, di versare il TFR al proprio fondo pensione.

Si tratta di una limitazione rilevante, soprattutto in un contesto in cui la previdenza complementare rappresenta uno strumento sempre più necessario per integrare le prestazioni del sistema pubblico obbligatorio.

Per comprendere appieno la questione, è utile richiamare sinteticamente l’architettura del sistema pensionistico italiano, articolato negli ultimi decenni su tre pilastri:

  1. Il primo pilastro è costituito dalla previdenza obbligatoria, gestita dall’INPS o, per alcune categorie professionali, da enti previdenziali privatizzati. Si tratta della componente pubblica e obbligatoria del sistema, finanziata con il metodo a ripartizione.

  2. Il secondo pilastro si fonda sull’utilizzo del TFR. Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta infatti una risorsa nella disponibilità del lavoratore dipendente; tuttavia, nel settore pubblico, come vedremo tra poco, può essere sostituito da altri istituti, come il TFS o analoghe indennità di fine servizio.

  3. Il terzo pilastro, infine, è costituito dall’iniziativa individuale: si basa su versamenti effettuati volontariamente dal lavoratore, in modo autonomo e senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

In questo ambito operano diversi attori: 

  • fondi pensione negoziali, forme di previdenza complementare collettiva istituite tramite accordi tra rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, destinate a specifiche categorie o settori;
  • fondi pensione aperti, istituite da banche, assicurazioni o società di gestione, alle quali può aderire qualsiasi lavoratore su base individuale o collettiva
  • PIP, piani individuali pensionistici, forme individuali di tipo assicurativo, attivate su iniziativa del singolo lavoratore tramite una compagnia di assicurazione.

Nel settore privato, il lavoratore dispone di una discreta libertà di scelta: può aderire a una forma collettiva o individuale, valutando in autonomia quale strumento sia più coerente con le proprie esigenze previdenziali.

Nel pubblico impiego, invece, il quadro risulta più rigido. 

L’accesso al secondo pilastro è infatti vincolato all’adesione ai fondi pensione negoziali individuati dai contratti collettivi di lavoro. 

Tra questi:

  • Perseo Sirio, destinato ai dipendenti della pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni, Enti locali, Sanità, Agenzie fiscali, Università, enti di ricerca e altre amministrazioni);
  • Espero, rivolto al personale del comparto scuola.
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È proprio a questo punto che emerge una significativa area di esclusione. Esistono infatti categorie di lavoratori pubblici per le quali, allo stato attuale, l’accesso al secondo pilastro è precluso.

Ci riferiamo in particolare al personale appartenente a:

  • comparto difesa (Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare);
  • comparto sicurezza (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria);
  • soccorso pubblico, cioè i Vigili del Fuoco;
  • personale della carriera prefettizia e diplomatica;
  • personale della Magistratura e gli Avvocati e i Procuratori dello Stato.

A questo elenco si aggiunge anche il personale docente e di ricerca universitaria, che però lo anticipiamo, non è coinvolto nelle dinamiche che vedremo nel corso dell’articolo.

E le ragioni di questa esclusione sono essenzialmente due.

Vediamole insieme.


Il regime di TFS

In primo luogo, le categorie di lavoratori appartenenti ai comparti della sicurezza restano ancora sottoposte al regime del TFS (Trattamento di Fine Servizio), e non a quello del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Il TFS e il TFR costituiscono, sotto il profilo economico, due modalità attraverso cui si realizza una sorta di “retribuzione differita” nel pubblico impiego. In entrambi i casi, infatti, si tratta di somme che maturano nel corso della carriera lavorativa e che vengono corrisposte al momento della cessazione dal servizio.

Una prima, rilevante differenza riguarda la natura del TFS, che non si configura come una prestazione uniforme, ma assume caratteristiche diverse a seconda del comparto di appartenenza del lavoratore.

Nel caso dei dipendenti statali del comparto della sicurezza si parla di indennità di buonuscita. Il meccanismo di calcolo, in questo caso, risulta piuttosto articolato. 

La base di riferimento è costituita dall’80% dell’ultima retribuzione annua lorda utile ai fini contributivi, comprensiva della tredicesima mensilità che il lavoratore percepisce al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Su tale importo viene determinata una quota annua pari a 1/12, che viene moltiplicata per gli anni di servizio.

È proprio questo aspetto a segnare una prima differenza rispetto al TFR

Quest’ultimo, infatti, segue una logica di accumulo “per competenza”, in cui ogni anno contribuisce in modo autonomo alla formazione del montante complessivo. Dal punto di vista del calcolo, per ciascun anno di lavoro, si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua lorda del singolo anno. Le somme così maturate vengono poi rivalutate (dell’1,5% + il 75% del tasso di inflazione) nel tempo fino al momento della liquidazione.

Solo il TFR può essere destinato alla previdenza complementare

Mentre per i lavoratori del pubblico impiego assunti dopo il 1° gennaio 2001 il regime del TFR consente già di destinare il trattamento di fine rapporto ai fondi pensione di categoria, come Perseo Sirio o Espero, per i dipendenti del comparto sicurezza questa possibilità non esiste ancora. Essi restano, infatti, vincolati al TFS, che non può essere trasferito a un fondo pensione.

La soluzione potrebbe emergere dalla contrattazione tra Sindacati e Funzione Pubblica, che potrebbero definire le modalità di versamento al fondo pensione negoziale e stabilire le condizioni per un eventuale passaggio volontario dal regime TFS a quello TFR, aprendo così la strada alla previdenza complementare anche per queste categorie.

Come funzionano i fondi pensione del settore pubblico 

Prima di procedere, è utile vedere velocemente come funziona oggi la previdenza complementare per i dipendenti pubblici che possono utilizzare il TFR nei fondi pensione, come ad esempio Espero (comparto scuola) e Perseo Sirio (pubblica amministrazione).

Come abbiamo visto, quando si parla di TFR dei dipendenti pubblici, il TFR maturando può essere destinato esclusivamente al fondo pensione di categoria previsto dal proprio contratto. 

Con l’iscrizione al fondo di categoria, il lavoratore può ottenere il cosiddetto contributo datoriale: una percentuale della tua RAL che, sotto forma di extra, entra ogni anno nel tuo fondo pensione, oltre al TFR, se sei disposto a versare nel tuo fondo pensione, anche tu, una piccola percentuale del tuo stipendio prelevata direttamente dalla busta paga.

È bene però sapere che nei fondi pensione di categoria dei dipendenti pubblici esistono due “conti”: uno reale e uno virtuale

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro confluiscono nel conto reale e vengono investiti dal fondo. Il TFR, invece, resta accantonato presso l’INPS in modo figurativo (conto virtuale) e viene trasferito al fondo solo al termine della carriera lavorativa, insieme alle rivalutazioni maturate.

Questo significa che, di fatto, il TFR dei dipendenti pubblici entra nel fondo pensione solo alla fine, quando viene liquidato e si somma agli altri contributi per determinare la prestazione finale.

Detto questo, però, emerge un dubbio: esiste un fondo pensione negoziale dedicato al comparto della sicurezza?

Il fondo Pre.Si.Di. 

La risposta è sì, esiste!

Il fondo è stato formalmente istituito il 4 aprile 2022, ma non risulta ancora iscritto all’albo della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Pur essendo stato creato, infatti, il Fondo Pensione Previdenza Sicurezza e Difesa (in sintesi Pre.Si.Di.), non è ancora operativo

La principale criticità riguarda l’assenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire l’avvio dell’attività, in particolare il cosiddetto “capitale di dotazione iniziale”.

Questo ha portato alla costituzione dell’Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. che, di fronte all’inerzia delle istituzioni, ha deciso di lanciare una raccolta iniziale, importi che saranno poi scalati dalle quote associative annue una volta che il fondo pensione verrà attivato. 

Cosa si potrà versare in Pre.Si.Di

Dallo Statuto di Pre.Si.Di, disponibile sull’attuale sito internet, capiamo che le risorse che alimentano la posizione individuale dell’aderente potrebbero evolvere nel tempo. 

Lo statuto chiarisce infatti che, all’avvio del fondo pensione, il finanziamento del fondo si baserebbe sui contributi versati dal lavoratore: è l’aderente a decidere se e quanto versare, entro alcuni limiti minimi stabiliti, fissati in misura pari all’1% del reddito annuo lordo percepito nell’anno precedente

Per fare un esempio: se immaginiamo un vigile del fuoco coordinatore con un reddito lordo annuo (RAL) di 25.000 €, il contributo minimo da versare al fondo pensione è pari almeno a  250 € annui. 

Lo statuto prevede, inoltre, la possibilità che il fondo sia alimentato anche da contributi del datore di lavoro o dell’amministrazione di appartenenza: l’ormai famoso contributo datoriale. Tuttavia, questa componente non è automatica: deve essere prevista dalle fonti istitutive del fondo, come contratti o accordi collettivi

In modo analogo, lo statuto precisa che il versamento del solo contributo a carico del lavoratore non comporta automaticamente il passaggio dal TFS al TFR. Questo in quanto:

  • tale opzione, come abbiamo visto, non è mai stata prevista per i lavoratori del comparto sicurezza;
  • è necessario l’intervento del legislatore che, analogamente a quanto fatto con il DPCM del 29/07/1999, consenta la trasformazione del TFS in TFR anche per questa categoria di lavoratori.

Nel complesso, il sistema di contribuzione è concepito secondo una logica evolutiva: l’obiettivo è avviare Pre.Si.Di. con una contribuzione inizialmente basata sui versamenti volontari dei lavoratori, per poi favorire nel tempo l’attivazione anche del contributo datoriale e, ove previsto dalla normativa, il conferimento del TFR maturando.


Quali linee d’investimento sono previste

Sempre facendo riferimento a quanto indicato nello statuto di Pre.Si.Di., vediamo che il modello adottato in materia di gestione finanziaria è quello della gestione multicomparto, una struttura che consente di mettere a disposizione diverse linee di investimento, ciascuna caratterizzata da uno specifico profilo di rischio e di rendimento. 

Al momento dell’adesione, infatti, ciascun iscritto è chiamato a individuare il comparto nel quale far confluire i propri versamenti. Si tratta di una scelta rilevante, perché determina la strategia di investimento applicata alla posizione individuale. 

Accanto alla possibilità di scegliere liberamente tra i diversi comparti, lo statuto prevede anche una modalità di investimento cosiddetta “life cycle. Si tratta di un percorso guidato che modifica automaticamente l’allocazione delle risorse nel tempo, riducendo progressivamente il livello di rischio con l’avvicinarsi dell’età pensionabile, senza che l’aderente debba intervenire attivamente.

Il fondo prevede, inoltre, l’esistenza di un comparto garantito pensato per offrire una maggiore protezione del capitale, particolarmente rilevante per gli aderenti più prossimi alla pensione o con una minore propensione al rischio. 

Va tuttavia considerato che, nel primo anno di attività, il fondo opererà in una fase di avvio caratterizzata da una gestione finanziaria semplificata, articolata su un unico comparto. Dalle informazioni disponibili sul sito, questa linea dovrebbe avere un profilo bilanciato: la gestione sarà prevalentemente orientata verso strumenti obbligazionari, mentre la componente azionaria potrà essere presente entro un limite massimo del 45%.

Solo successivamente verrà resa pienamente operativa la struttura multicomparto, ampliando così le possibilità di scelta per gli aderenti.

Le alternative attuali al fondo Pre.Si.Di.

In attesa di comprendere se e quando il fondo Pre.Si.Di. diventerà operativo, il lavoratore del comparto sicurezza si trova oggi di fronte a un quadro parziale sul fronte della previdenza complementare. 

Questo non significa, però, che oggi non vi siano soluzioni percorribili.

In assenza di un fondo negoziale attivo, è possibile valutare l’adesione a strumenti di terzo pilastro, come i fondi pensione aperti o PIP

In questi casi, il fondo pensione verrebbe alimentato dai soli versamenti volontari dell’iscritto, senza TFR, e potrebbe avere un valore strategico rilevante, soprattutto in ottica fiscale.

Uno dei vantaggi più importanti di questa scelta è, infatti, la possibilità di “bloccare” la data di prima adesione alla previdenza complementare. 

Questo aspetto incide direttamente sulla tassazione finale al pensionamento

Al momento della pensione, le somme accumulate nei fondi pensione sono tassate con un’aliquota massima del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a un minimo del 9%. Ai fini di questo calcolo, però, conta tutto il percorso: vengono considerati tutti i periodi di partecipazione a qualsiasi fondo pensione. 

In pratica, la tassazione si determina prendendo come riferimento la data di adesione al primo fondo, anche se nel tempo si è cambiato strumento o si hanno avuti più fondi pensione.

Ad esempio, un lavoratore che ha aderito a un fondo nel 2010 e nel 2020 ne apre un altro, non riparte da zero: ai fini fiscali si considerano gli anni a partire dal 2010. Questo significa che anticipare l’ingresso nella previdenza complementare, anche con soli versamenti contenuti, consente quindi di maturare nel tempo una fiscalità più favorevole.

Nell’ipotesi in cui il fondo Pre.Si.Di. dovesse diventare operativo nel prossimo futuro, è importante ricordare anche l’esistenza dello strumento del trasferimento

La normativa prevede infatti che, trascorsi almeno due anni di permanenza in una forma di previdenza complementare, l’iscritto possa trasferire la propria posizione verso un altro fondo pensione.

Questo trasferimento non riguarda soltanto il capitale accumulato, ma anche un elemento particolarmente rilevante: la data di prima adesione. 

In questo modo, il lavoratore del comparto sicurezza che abbia già aderito a un fondo pensione aperto o a un PIP potrebbe, al momento dell’avvio di Pre.Si.Di., trasferire integralmente la propria posizione, mantenendo i benefici fiscali legati all’anzianità di partecipazione.

A ciò si aggiunge il beneficio immediato della deducibilità fiscale dei contributi

I versamenti volontari fino a un massimo di 5.300 € annui possono essere dedotti dal reddito complessivo, riducendo così l’imponibile su cui si calcola l’IRPEF. In altre parole, una parte di quanto destinato al fondo pensione non viene tassata oggi.

tabella scaglioni irpef

Per comprendere meglio il vantaggio, è utile richiamare il funzionamento dell’IRPEF, che è un’imposta progressiva articolata su tre aliquote: 

  • 23% per i redditi fino a 28.000 €
  • 33% per la parte compresa tra 28.001 e 50.000 € 
  • 43% per la quota eccedente i 50.000 €.

Immaginiamo, ad esempio, un reddito annuo lordo di 51.000 €. In questo caso, l’imposta si calcola applicando le diverse aliquote per scaglioni: 

  • sui primi 28.000 € si pagano 6.440 €
  • sui successivi 22.000 € si pagano 7.260 €
  • sull’ultima parte di 1.000 € si pagano 430 €, per un totale di 13.700 € di IRPEF.

Se una parte di questo reddito viene destinata a un fondo pensione, l’imponibile si riduce e, di conseguenza, diminuisce anche l’imposta dovuta. Il beneficio è tanto più rilevante quanto più elevata è l’aliquota marginale applicata al contribuente.

In questa prospettiva, anche in assenza del fondo Pre.Si.Di., l’adesione a una forma di previdenza complementare individuale può rappresentare una scelta più che razionale: da un lato consente di iniziare ad accumulare risorse per il futuro, dall’altro permette di ottimizzare la fiscalità sia nel breve sia nel lungo periodo, in attesa dell’eventuale attivazione del secondo pilastro di riferimento.

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Conclusioni

Il quadro che emerge è quello di un sistema ancora incompleto, nel quale una parte rilevante del pubblico impiego continua a rimanere ai margini della previdenza complementare di secondo pilastro. 

Per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, il fondo Pre.Si.Di. rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale, ma ad oggi resta un progetto non ancora operativo, frenato da criticità concrete come l’assenza del capitale iniziale e, più in generale, da un contesto normativo non pienamente allineato.

Il nodo centrale, come abbiamo visto, non è solo tecnico ma strutturale. 

Il permanere del regime di TFS e la mancata possibilità di convertirlo in TFR e destinarlo alla previdenza complementare rappresentano un limite significativo, che rende il sistema meno favorevole rispetto a quello di altri comparti del pubblico impiego e ancor più sfavorevole rispetto ai dipendenti del settore privato. 

Senza un intervento normativo ed economico che consenta una reale apertura, il secondo pilastro rischia di rimanere, per queste categorie, solo teorico.

Allo stesso modo, però, non si può ignorare che il tempo sia una variabile determinante nelle scelte previdenziali. Attendere l’avvio di Pre.Si.Di., senza adottare alcuna strategia alternativa, può tradursi in una perdita di opportunità, soprattutto sotto il profilo fiscale e dell’accumulo nel lungo periodo. 

In questo senso, il ricorso al terzo pilastro non deve essere letto come una soluzione di ripiego, ma come uno strumento che consente di iniziare a costruire una posizione previdenziale, di sfruttare i benefici fiscali e, soprattutto, di “fissare” una data di adesione che avrà effetti concreti sulla tassazione futura anche di Pre.Si.Di.

Il vero tema, quindi, non è scegliere tra attendere o agire, ma comprendere come gestire in modo consapevole questa fase di transizione

Se e quando Pre.Si.Di. diventerà operativo, potrà rappresentare un’opportunità importante, soprattutto se accompagnato da contributi datoriali e da un quadro normativo più favorevole. 

Fino ad allora, tuttavia, la pianificazione previdenziale resta una responsabilità individuale, che richiede attenzione, informazione e, soprattutto, tempestività.

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Link utili e approfondimenti

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