
Dal 1° luglio 2026 sono cambiate le regole con cui le aziende devono gestire la destinazione del TFR dei nuovi assunti.
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare la propria scelta e, se rientra tra i soggetti interessati e non si esprime entro il termine, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Fino al 30 giugno 2026 era in vigore il meccanismo del silenzio-assenso e dell’adesione tacita. Con quel metodo, i dipendenti avevano 6 mesi di tempo per esprimere la propria preferenza. Oggi il termine entro cui decidere è molto ridimensionato e nei 60 giorni di tempo utili, il datore di lavoro non deve semplicemente consegnare un modulo, ma deve anche:
- individuare correttamente il fondo pensione di riferimento;
- verificare la storia previdenziale del nuovo assunto;
- fornire un’informativa completa;
- acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore;
- controllare la scadenza dei 60 giorni;
- attivare correttamente i versamenti di TFR e contributi.
Perché l’adesione automatica è diventata un tema centrale per le aziende?
La previdenza complementare italiana era già in crescita prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, istituite dalla Manovra di Bilancio 2026.
Alla fine del 2025, infatti, gli iscritti erano 10,425 milioni, quasi il 5% in più rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno sono stati raccolti 22,4 miliardi di euro di contributi versati, dei quali 9,6 miliardi derivanti dal TFR.
Con il nuovo meccanismo di adesione automatica introdotto dalla Legge di Bilancio, l’azienda assume un ruolo ancora più rilevante, non soltanto nella gestione amministrativa, ma anche nel permettere al dipendente di comprendere le conseguenze della mancata scelta.
Che cos’è l’adesione automatica alla previdenza complementare?
L’adesione automatica è il meccanismo che si applica, in determinati casi, quando il lavoratore non comunica entro 60 giorni dove intende destinare il proprio TFR.
In particolare, nel caso delle nuove prime assunzioni effettuate nel settore privato a partire dal 1° luglio 2026, il lavoratore viene considerato automaticamente iscritto al fondo pensione di riferimento (individuato dalla normativa).
A partire dall’assunzione il lavoratore ha a disposizione un termine di 60 giorni per rinunciare all’adesione automatica e conferire il proprio TFR ad un’altra forma di previdenza complementare o mantenerlo in azienda (o al Fondo Tesoreria dell’INPS). Se il neoassunto non rinuncia, al fondo pensione di riferimento vengono conferiti il TFR e i contributi eventualmente previsti dall’accordo datoriale, calcolati a partire dalla data di assunzione.
Rispetto al precedente sistema del silenzio-assenso, le principali differenze sono:

A quali nuovi assunti si applica
La prima attività che deve compiere l’azienda è capire in quale situazione si trova il lavoratore.
1. Lavoratore alla prima assunzione nel settore privato
Il lavoratore ha 60 giorni per:
- aderire espressamente a un fondo pensione (FPN, FPA o PIP);
- scegliere di mantenere il TFR presso il datore di lavoro o, se l'azienda supera le soglie dimensionali stabilite dalla legge, di versarlo al Fondo Tesoreria dell'INPS;
- non esprimere alcuna scelta.
Nel terzo caso scatta l’adesione automatica.
Rientra in questa situazione anche chi ha lavorato in passato esclusivamente, ad esempio, come autonomo e viene assunto per la prima volta come dipendente privato.
2. Lavoratore che ha già destinato il TFR a un fondo pensione
Se il nuovo assunto ha già una posizione di previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, con il TFR, ha 60 giorni dall’assunzione per indicare a quale fondo destinare il TFR del nuovo rapporto.
In questo caso, avendo aderito in passato ad un fondo pensione con il TFR, il lavoratore non può scegliere di mantenere il TFR in azienda, ma eventualmente indicare un fondo diverso da quello di riferimento.
Perciò, se non si esprime entro il termine, l'adesione automatica diventa effettiva e, a partire dal mese successivo, il datore di lavoro comincerà a versare nel fondo pensione di riferimento il TFR e i contributi eventualmente previsti dall'accordo datoriale.
3. Lavoratore che nel precedente rapporto aveva mantenuto il TFR in azienda
Se il lavoratore aveva scelto di non destinare il TFR alla previdenza complementare, si segue un principio di continuità con la scelta fatta nei precedenti rapporti lavorativi.
Se il neoassunto non comunica nulla, quindi, non scatta l’adesione automatica e il TFR continua a essere gestito in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
Il lavoratore conserva comunque la possibilità di destinare in futuro il TFR maturando a un fondo pensione.
4. Lavoratore che ha riscattato integralmente il precedente fondo
Se in passato il lavoratore aveva destinato il TFR ad un fondo pensione, ma ha riscattato integralmente la posizione, l'adesione automatica non si applica.
In questo caso, infatti, se il neoassunto non sceglie espressamente di destinarlo ad un fondo pensione, il TFR rimane in azienda o viene versato al Fondo Tesoreria INPS.
Il nuovo meccanismo riguarda i dipendenti del settore privato. Il pubblico impiego e i lavoratori domestici restano esclusi.

L’altra grande novità: l’aggiunta dei “soldi gratis”
In assenza di una scelta diversa, l’adesione automatica comporta la cosiddetta contribuzione piena, calcolata a partire dal giorno dell’assunzione, e il datore di lavoro deve versare nel fondo del dipendente:
- intero TFR maturando;
- contributo minimo del lavoratore previsto dagli accordi;
- contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi. Si tratta di un versamento aggiuntivo a carico del datore di lavoro che può essere previsto dal CCNL o dagli accordi aziendali. Di norma si tratta di una percentuale che viene calcolata a partire dalla retribuzione di riferimento del lavoratore, ma alcuni accordi collettivi applicano la percentuale a valori diversi (come il Minimo Tabellare) o, ancora, stabiliscono dei versamenti fissi.
Facciamo qualche esempio:- il CCNL Terziario - Commercio stabilisce che se il lavoratore versa il TFR e almeno lo 0,55% della propria RAL nel FPN di categoria (Fon.Te), il datore di lavoro è tenuto a versare a propria voltal’1,55% della RAL.
- per il CCNL Metalmeccanico le percentuali sono dell’1,2% a carico del lavoratore e del 2% a carico del datore (2,2% per gli under 35), ma vengono calcolate sul Minimo Tabellare.
Il lavoratore con una RAL inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (7.101€ annui nel 2026) può chiedere di non versare il contributo a proprio carico.
Per determinare correttamente la contribuzione, HR e payroll devono verificare:
- base di calcolo prevista dal contratto;
- percentuale a carico dell’azienda;
- percentuale a carico del lavoratore;
- eventuali importi fissi;
- regole applicabili ad apprendisti, dirigenti e lavoratori in prova;
- scadenze e modalità operative del fondo.
Come individuare il fondo pensione di destinazione?
L’azienda deve individuare, prima dell’assunzione, qual è il fondo destinatario dell’eventuale adesione automatica (fondo pensione di riferimento).
L’ordine da seguire è questo:
- forma pensionistica prevista dagli accordi aziendali. Gli accordi aziendali possono prevedere l'istituzione di fondi pensione dedicati ai soli dipendenti di una specifica azienda (tanto per fare un esempio: Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT, Fondoposte per i dipendenti delle Poste, etc.);
- forma prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale applicato. Nel primo caso facciamo riferimento tipicamente ai fondi di categoria individuati dai CCNL (ad esempio: Fon.Te, Cometa, Fonchim, etc.) nel secondo, invece, ai fondi territoriali. Questi ultimi consentono l'adesione dei lavoratori di aziende che abbiano sede in alcune specifiche aree geografiche (Solidarietà Veneto per il Veneto, Fondemain per la Val d'Aosta e Laborfonds per il Trentino Alto Adige).
- in presenza di più forme collettive, fondo al quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- in assenza di una forma collettiva, forma residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, oggi rappresentata dal Fondo Cometa.
Per capire individuare il fondo pensione di riferimento si devono, quindi, considerare una serie di elementi quali: il CCNL applicato, eventuali accordi aziendali e, eventualmente, quale fondo pensione è stato scelto dalla maggioranza dei dipendenti dell’azienda.
Cosa deve fare il datore di lavoro al momento dell’assunzione?
Al momento dell’assunzione l’azienda deve fornire al dipendente un’informativa scritta che indichi:
- accordi e contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- fondo pensione destinatario dell’eventuale adesione automatica;
- funzionamento del meccanismo;
- termine di 60 giorni e possibilità di effettuare una scelta diversa;
- conseguenze della mancata risposta;
Dopo averlo ricevuto, il lavoratore dovrà firmare un modulo di informativa aziendale e restituirlo all’azienda, che dovrà conservarlo. Se il lavoratore ha già avuto altri rapporti di lavoro dipendente, il datore deve inoltre verificare la scelta effettuata in passato e acquisire una dichiarazione sulla presenza di un fondo pensione attivo alimentato dal TFR.
Non è sufficiente limitarsi a chiedere: “Hai già un fondo pensione?”.
Un lavoratore potrebbe avere:
- un fondo alimentato dal TFR;
- un fondo alimentato soltanto da versamenti personali;
- una posizione non più attiva perché interamente riscattata;
- più fondi pensione contemporaneamente.
Queste situazioni producono conseguenze diverse ai fini dell’adesione automatica.

Quale modulo deve consegnare l’azienda?
Per le adesioni automatiche, al Modello TFR2 previsto per le assunzioni fino al 30 giugno 2026, si sostituisce una nuova modulistica.
Il 20 luglio 2026 il Ministero ha pubblicato un fac-simile provvisorio del modello TFR3, in attesa dell’adozione del modello ufficiale con decreto interministeriale.
Il documento consente al lavoratore di:
- dichiarare se si tratta della prima assunzione;
- indicare la presenza di un fondo già alimentato dal TFR;
- confermare la destinazione al fondo di riferimento;
- scegliere un altro fondo;
- mantenere il TFR in azienda, quando consentito;
- esercitare le altre opzioni previste.
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione e rilasciarne una copia al dipendente.
In questa fase transitoria, il Ministero ammette anche una dichiarazione in forma scritta libera, purché contenga tutte le informazioni necessarie.
Cosa succede durante i 60 giorni?
Durante la finestra di scelta l’azienda deve:
- registrare la data di assunzione;
- monitorare la scadenza;
- accantonare correttamente il TFR;
- determinare gli eventuali contributi dovuti;
- attendere la scelta del lavoratore o la scadenza del termine.
Se entro il termine di 60 giorni dall'assunzione il dipendente dichiara di voler rinunciare all'adesione automatica, l'azienda procede secondo le modalità previste di volta in volta. Ad esempio, se il lavoratore sceglie un fondo diverso da quello di riferimento, il datore di lavoro verserà lì il TFR maturando calcolato dal momento dell'assunzione.
Se, invece, il lavoratore sceglie (dove possibile) di mantenere il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria dell'INPS il conferimento riguarderà l'intero TFR maturato dall'inizio del rapporto di lavoro. In entrambi i casi, quindi, l'adesione automatica verrà annullata retroattivamente, ossia a partire dall'assunzione e il fondo di riferimento non riceverà nessuna quota di TFR, né di accordo datoriale.
Se non comunica nulla e rientra nei casi di adesione automatica, il datore deve:
- comunicare l’adesione al fondo pensione di destinazione;
- attivare i flussi contributivi;
- iniziare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni;
- includere quanto maturato dalla data di assunzione.
Il fondo pensione comunicherà poi al lavoratore l’avvenuta iscrizione e le caratteristiche del percorso di investimento predefinito.
Un esempio
Immaginiamo un dipendente assunto il 15 luglio 2026. Il termine di 60 giorni scade a metà settembre.
In assenza di scelta, l’azienda:
- perfeziona l’adesione automatica;
- comunica l’iscrizione al fondo;
- effettua il primo versamento dal mese successivo alla scadenza;
- comprende nel pagamento il TFR e i contributi dovuti a partire dal 15 luglio.
Il versamento può quindi avvenire in ottobre, includendo anche le quote maturate nei mesi precedenti.
Cosa succede durante il periodo di prova?
La presenza di un periodo di prova superiore a 60 giorni non sospende l’adesione automatica.
Se il rapporto è ancora attivo alla scadenza dei 60 giorni e il lavoratore non ha espresso una scelta, l’automatismo si perfeziona anche se la prova non è terminata.
Se invece il rapporto cessa prima della scadenza dei 60 giorni, l’adesione automatica non si perfeziona.
L’adesione automatica vale anche per i contratti a termine?
Il meccanismo dell'adesione automatica si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, se si tratta di prime assunzioni o di nuove assunzioni di lavoratori che abbiano aderito alla previdenza complementare con il proprio TFR.
In questo caso, però è necessario che il contratto abbia una durata di almeno 60 giorni. Nel caso in cui la durata sia inferiore, l'adesione al fondo pensione di riferimento potrà avvenire solo se il dipendente richiede espressamente di aderire e conferire il proprio TFR.
Questa verifica dovrebbe essere inserita nella procedura di on-boarding, soprattutto nelle aziende che utilizzano frequentemente contratti brevi o stagionali.
Cosa succede se il lavoratore rinuncia entro 60 giorni?
Il lavoratore alla prima assunzione può rinunciare all’adesione automatica e:
- scegliere un fondo pensione diverso;
- mantenere il TFR in azienda/Fondo Tesoreria INPS.
Nel secondo caso il lavoratore potrà sempre cambiare idea in un secondo momento e scegliere di destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione (FPN, FPA o PIP).
Al contrario, il dipendente che in passato ha destinato il proprio TFR alla previdenza complementare (e non ha riscattato il fondo), non potrà scegliere di mantenerlo in azienda, ma potrà solo optare per un fondo diverso da quello di riferimento.
Quando il TFR deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS?
Se il dipendente può e decide di mantenere il TFR secondo il regime ordinario, bisogna verificare se l’azienda è obbligata a versarlo al Fondo di Tesoreria INPS.
Dal 2026 le soglie sono determinate in base alla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente:

Per il 2026 si utilizza quindi la media occupazionale del 2025.
Anche le imprese che raggiungono la soglia negli anni successivi all’avvio dell’attività possono diventare soggette all’obbligo.
Quali vantaggi sono previsti per l’azienda che versa il TFR all’esterno?
Quando il TFR viene destinato a un fondo pensione o al Fondo di Tesoreria, l’impresa non può più utilizzarlo come fonte di finanziamento interno.
Per compensare questo effetto sono previste alcune misure:
- deduzione dal reddito d’impresa pari al 6% del TFR versato per le aziende fino a 50 dipendenti e al 4% per quelle con più di 50 dipendenti;
- esonero dal contributo al Fondo di garanzia, pari allo 0,20% della retribuzione, in proporzione al TFR conferito;
- riduzione dello 0,28% di alcuni contributi sociali;
- venir meno dell’obbligo di rivalutare il TFR trasferito all’esterno.
La rivalutazione del TFR mantenuto in azienda è pari all’1,5% fisso, al quale si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Checklist per HR e datori di lavoro
Per gestire correttamente le assunzioni successive al 30 giugno 2026, l’azienda dovrebbe verificare di avere completato questi passaggi:
- mappare i CCNL e gli accordi aziendali applicati;
- individuare il fondo destinatario dell’adesione automatica;
- verificare se in azienda sono presenti più fondi collettivi;
- aggiornare lettera e documenti di assunzione;
- predisporre l’informativa sulla previdenza complementare;
- consegnare il fac-simile TFR3 o acquisire una dichiarazione scritta equivalente;
- verificare la storia lavorativa e previdenziale del dipendente;
- registrare la scadenza dei 60 giorni;
- coordinare HR, consulente del lavoro e ufficio payroll;
- comunicare l’eventuale adesione automatica al fondo;
- versare le quote arretrate dalla data di assunzione;
- conservare la dichiarazione e consegnarne copia al dipendente.
Non è soltanto un nuovo adempimento
L’adesione automatica introduce nuovi obblighi amministrativi, ma può anche diventare un’occasione per rendere più comprensibile il welfare previdenziale dell’azienda.
Un’informativa consegnata soltanto per ottenere una firma difficilmente aiuterà il dipendente a comprendere:
- quanto versa l’azienda;
- quale vantaggio rappresenta il contributo datoriale;
- che cosa accade al TFR;
- quale comparto di investimento viene utilizzato;
- quali scelte potrà modificare nel tempo.
Una comunicazione più chiara può invece valorizzare una componente del pacchetto retributivo che spesso rimane poco conosciuta.
Ciao Elsa affianca aziende, HR e People Manager nella gestione della previdenza complementare, attraverso analisi degli accordi applicabili, informativa ai dipendenti, formazione e supporto operativo.

Domande frequenti
Da quando si applica l’adesione automatica ai fondi pensione?
Le nuove regole si applicano alle assunzioni del settore privato successive al 30 giugno 2026.
Quanto tempo ha il lavoratore per scegliere?
Il nuovo assunto ha 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare la propria scelta sulla destinazione del TFR.
L’azienda deve versare subito il TFR al fondo pensione?
In caso di adesione automatica, i versamenti iniziano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.
Qual è il fondo pensione di riferimento?
È quello previsto dagli accordi o contratti collettivi applicabili. Se sono presenti più fondi, si utilizza quello con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale. Se non esiste una forma collettiva, il fondo residuale è Cometa.
Il lavoratore può lasciare il TFR in azienda?
Il lavoratore alla prima assunzione può scegliere di mantenerlo in azienda entro 60 giorni. Chi aveva già destinato il TFR a un fondo pensione non può normalmente tornare indietro, salvo riscatto integrale della precedente posizione.
Il modulo TFR3 è già definitivo?
Il 20 luglio 2026 il Ministero ha pubblicato un fac-simile provvisorio. In attesa del decreto interministeriale è possibile utilizzare il draft o acquisire la dichiarazione del lavoratore in forma scritta.
Cosa succede se il periodo di prova dura più di 60 giorni?
Se il rapporto prosegue e il lavoratore non effettua una scelta, l’adesione automatica si perfeziona alla scadenza dei 60 giorni, anche se il periodo di prova non è terminato.
L’adesione automatica vale per i contratti a tempo determinato?
Sì, quando il rapporto dura abbastanza da superare i 60 giorni senza una scelta del dipendente. Per i contratti che terminano prima, l’automatismo non si perfeziona.

