
Dal 1° gennaio 2026 il sistema di gestione del trattamento di fine rapporto (TFR) compie un ulteriore passo nel percorso iniziato quasi vent’anni fa con la riforma della previdenza complementare.
Il Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, nato con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sempre stato concepito come un elemento di equilibrio: una destinazione “di sistema” per il TFR maturando dei lavoratori che non scelgono la previdenza complementare nelle aziende medio-grandi.
Con la Legge di Bilancio 2026, tuttavia, il Fondo di Tesoreria da destinazione “stabile” nel tempo si trasforma in un sistema dinamico destinato ad ampliarsi progressivamente in pochi anni.
Nel nostro approfondimento sulle novità della manovra 2026 riguardanti TFR, Fondo Tesoreria INPS e adesione automatica (una guida per HR e datori di lavoro) siamo già entrati nello specifico delle novità introdotte dalla manovra 2026.
Oggi, ripercorriamo brevemente i punti salienti relativi e, soprattutto, le implicazioni operative alla luce della recente circolare INPS n. 12 dello scorso 5 febbraio 2026 nonché di un’importante scadenza: entro il 16 maggio 2026, le nuove aziende coinvolte dovranno iniziare a trasmettere il TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS.
Dalla fotografia statica alla dimensione dinamica dell’impresa
Finora l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria era legato a una fotografia storica dell’azienda:
- la dimensione occupazionale rilevata al 31 dicembre 2006, oppure
- la media dei dipendenti nel primo anno di attività, se l’azienda era stata costituita a partire dal 2007.
In entrambi i casi, qualora la media dei dipendenti fosse stata superiore alle 50 unità, scattava l’obbligo di destinare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS.
Ma si trattava di un’immagine statica: un’impresa poteva crescere o ridursi negli anni senza cambiare il suo rapporto con il Fondo di Tesoreria.
Dal 2026 cambia completamente questa logica: la dimensione aziendale diventa un parametro annuale mobile calcolato sulla media dei lavoratori avendo a riferimento l’anno precedente rispetto al periodo di paga.
Le nuove soglie di riferimento evolvono in:
- 60 addetti nel biennio 2026-2027
- 50 addetti dal 2028 al 2031
- 40 addetti dal 2032.
Una precisazione riguarda le aziende che, nel 2025, si trovavano nel loro primo anno di attività. Per queste imprese il legislatore ha scelto di mantenere il criterio originario: nel primo anno continua infatti ad applicarsi la regola “storica”, per cui l’obbligo scatta al raggiungimento della media di 50 dipendenti. Solo a partire dagli anni successivi entrano in funzione le nuove soglie dimensionali progressive.
Per fare un esempio: un datore di lavoro che abbia avviato l’attività nel mese di gennaio 2025 e che, nel corso dello stesso anno, abbia raggiunto una media occupazionale pari a 50 dipendenti, pur trovandosi, oggi, nel 2026, resta comunque tenuto al versamento delle quote al Fondo di Tesoreria. Il parametro di riferimento per le aziende fondate nel 2025, infatti, rimane quello delle 50 unità (e non delle 60) in quanto continua ad applicarsi la disciplina previgente relativa all’anno di inizio attività, come chiarito anche dalla circolare dell’INPS.
In generale, quindi, il legislatore abbandona definitivamente la fotografia “cristallizzata” dell’impresa e introduce un criterio capace di accompagnarne l’evoluzione, anno per anno, tenendo conto di crescite progressive, espansioni, operazioni di fusione e processi di riorganizzazione.
La circolare Inps 12/2026 ha tuttavia precisato che la successiva eventuale riduzione del personale non fa venir meno l’obbligo: una volta entrata nel perimetro del Fondo di Tesoreria, l’azienda vi resta stabilmente.
Come si calcola la media dei dipendenti?
Ai fini del calcolo della soglia dimensionale devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro dipendente per il medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario.
Ad esempio, i dipendenti part-time sono conteggiati in misura proporzionale all’orario svolto: si sommano mensilmente le ore individuali e le si rapporta all’orario previsto per il lavoratore a tempo pieno, arrotondando all’unità qualora la frazione risulti superiore alla metà dell’orario normale (art. 9 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
Nello specifico, per ciascun lavoratore si considera il numero di mesi (o frazioni di mese) di attività, rapportando il periodo lavorato al valore convenzionale di 26 giornate per chi è in forza per l’intero mese, ovvero a un numero inferiore di giornate proporzionalmente ridotto nei rapporti di durata inferiore. La somma complessiva delle giornate riferite a tutti i lavoratori viene poi divisa per 312 (26 giornate × 12 mesi).
Facciamo un esempio concreto. Un’azienda durante l’anno ha:
- 1 dipendente tutto l’anno → 26 × 12 = 312 giornate
- 1 dipendente solo 6 mesi → 26 × 6 = 156 giornate
- 1 dipendente solo 1 mese → 26 giornate
Totale giornate = 312 + 156 + 26 = 494
494 ÷ 312 = 1,58. L’azienda viene considerata come se avesse mediamente circa 1,6 dipendenti nell’anno.
Qualora si superassero le soglie previste, l’azienda deve comunicare il dato tramite il modello SC34, scaricabile dal sito INPS, di cui riportiamo un estratto. Al secondo punto, si andrà ad indicare la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di riferimento.

Il versamento al Fondo di Tesoreria
La circolare INPS 12/2026 ha confermato che il datore di lavoro deve versare mensilmente la quota maturata di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del mese successivo.
Il versamento:
- è obbligatorio
- non gode di agevolazioni o esoneri contributivi
- segue la normale contribuzione previdenziale.
Per determinare la misura della quota, la circolare ricorda come il calcolo derivi dalla formula “classica”: alla retribuzione utile al calcolo del TFR, si divide il coefficiente di 13,5 (media tra 13 e 14 mensilità) oppure la si moltiplica per 7,41% (1 ÷ 13,5).
Da questo importo va sottratto lo 0,50% previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297 a copertura dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’effettiva aliquota versata è quindi pari al 6,91% della retribuzione utile al calcolo del TFR.
Questa “base” non coincide soltanto con la paga base indicata in busta paga, ma comprende un insieme più ampio di voci. L’articolo 2120 del Codice Civile, che disciplina il trattamento di fine rapporto, stabilisce, infatti, che nella retribuzione utile al calcolo del TFR devono essere considerate tutte le somme corrisposte in modo non occasionale dal datore di lavoro.
Rientrano quindi nel calcolo, ad esempio:
- gli scatti di anzianità,
- i compensi per lavoro straordinario,
- le indennità di trasferta,
- l’eventuale superminimo
- le festività retribuite.
Restano invece esclusi i rimborsi spese, in quanto non rappresentano un compenso per l’attività lavorativa ma una restituzione di costi sostenuti dal dipendente.
Va però precisato che la formulazione del Codice Civile è volutamente ampia: per conoscere nel dettaglio quali somme siano effettivamente da includere, occorre consultare il contratto collettivo nazionale applicato (CCNL) che può specificare meglio cosa debba intendersi per erogazioni “non occasionali” e prevedere eventuali esclusioni.
Le aziende che, a decorrere dal 2026, entrano per la prima volta nell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS devono richiedere all’Istituto l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “1R”, che identifica l’“azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo”.
Entro il terzo mese dalla pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 maggio:
- le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che hanno perfezionato il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento di tutte le quote di TFR maturate dall’inizio dell’attività (cosiddette quote pregresse), seguendo le istruzioni fornite dalla circolare 70/2007.
- le aziende in attività già prima del 2025 e che hanno raggiunto l’anno scorso il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2026.
In questo caso, nel flusso Uniemens, canale telematico mensile che i datori di lavoro del settore privato inviano all'INPS, dovrà essere inserito il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT che ha l’obiettivo di segnalare il “versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Le misure compensative: il bilanciamento economico
La circolare INPS n. 12/2026 dedica, inoltre, uno specifico paragrafo alle cosiddette misure compensative, ovvero un insieme di incentivi pensati per riequilibrare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS o alla previdenza complementare.
Nel nostro articolo sul perché alle aziende conviene versare il TFR nei fondi pensione, abbiamo analizzato il tema in modo approfondito, con esempi e simulazioni.
Qui ci limitiamo a richiamare sinteticamente i principali aspetti.
Deduzione fiscale potenziata
Il TFR è già un costo deducibile, ma il conferimento destinato ai fondi pensione o al Fondo di Tesoreria aumenta la base deducibile:
- + 4% per aziende sopra i 50 dipendenti
- + 6% sotto i 50 dipendenti.
L’impresa, in sostanza, deduce fiscalmente più di quanto versa.
Esonero dal contributo al Fondo di Garanzia
Se il TFR “esce” dall’azienda, il datore di lavoro non è più tenuto a versare il contributo al Fondo di Garanzia, pari allo:
- 0,20% retribuzione dipendenti, oppure
- 0,40% dirigenti industria
Riduzione degli oneri impropri
È prevista una diminuzione del costo del lavoro attraverso una riduzione dello 0,28% degli oneri sociali (i cosiddetti “contributi minori”) correlata al flusso di TFR conferito (ex D.L. 203/2005).
Eliminazione della rivalutazione del TFR
Le aziende che mantengono fisicamente il TFR nei propri bilanci sono obbligate a rivalutarlo ogni anno applicando un tasso fisso dell’1,5%, a cui si aggiunge il 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Destinando invece il TFR alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS, questo obbligo viene completamente eliminato, liberando l’azienda da un costo aggiuntivo che può diventare significativo, soprattutto in periodi di alta inflazione.
Se sei un imprenditore o un responsabile HR e vuoi orientarti meglio su questi aspetti, puoi conoscere i nostri servizi dedicati alle aziende. Possiamo affiancarti nella definizione di un percorso previdenziale sostenibile e conveniente, capace di creare valore sia per i lavoratori sia per l’organizzazione.
Conclusioni
Le novità introdotte nel 2026 non rappresentano un mero aggiornamento tecnico, ma un intervento che modifica l’organizzazione stessa dei processi aziendali. La gestione del TFR smette di essere una pratica amministrativa periodica e diventa un’attività strutturata, che richiede verifiche ricorrenti su:
- dimensione aziendale;
- adeguamento delle procedure di onboarding e delle informative ai lavoratori, che dovranno essere messi nella condizione di comprendere che, in assenza di scelta per la destinazione del TFR alla previdenza complementare, l’importo non resterà comunque materialmente in azienda ma sarà conferito al Fondo di Tesoreria dell’INPS;
- coordinamento dei versamenti tra Fondo di Tesoreria dell’INPS e fondi pensione;
- aggiornamenti nei flussi paghe e nelle denunce Uniemens.
In questo contesto il ruolo delle aziende acquista una centralità nuova: non più meri esecutori di adempimenti, ma soggetti che coordinano e integrano obblighi normativi e informativi, scelte previdenziali dei lavoratori e organizzazione aziendale.

