Cos’è e come funziona la TOTALIZZAZIONE dei contributi (anche se hai lavorato all’estero)

Immagina di dover affrontare un gioco complicato, in cui le istruzioni sono scritte in caratteri minuscoli e cambiano continuamente: ecco, andare in pensione oggi somiglia un po’ a questo schema. 

Il sistema previdenziale italiano offre una molteplicità di strade per uscire dal mondo del lavoro, ciascuna con requisiti specifici, tempi di attesa da rispettare e possibilità di sommare contributi versati in gestioni diverse

Orientarsi, insomma, non è affatto semplice.

È proprio qui che entra in gioco Ciao Elsa: il nostro obiettivo è aiutarti a capire una materia complessa come la previdenza, spiegandola con chiarezza e senza tecnicismi inutili.

In questo articolo vogliamo soffermarci sullo strumento della totalizzazione che, gratuitamente, consente ai lavoratori con versamenti previdenziali in enti diversi di unificare i propri contributi, così da ottenere una pensione che tenga conto dell’intero percorso lavorativo.

Se vuoi sapere meglio in cosa consiste, quali condizioni richiede e per chi può rappresentare una buona soluzione, prosegui nella lettura: te lo spieghiamo in modo semplice e dettagliato.

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Contributi in più gestioni? Nessun problema! (o quasi)

Nel corso della propria carriera, molti lavoratori possono cambiare attività o inquadramento, versando i contributi previdenziali in gestioni differenti

Alcuni hanno contributi presso le varie casse dell’INPS, altri presso enti previdenziali autonomi riservati a specifiche categorie di liberi professionisti. È il caso, ad esempio, di Inarcassa per ingegneri e architetti, della Cassa Forense per gli avvocati, di Enasarco per gli agenti di commercio o di Enpam per medici e odontoiatri. 

Una frammentazione che può rendere più complesso il momento del pensionamento, soprattutto se non si conoscono gli strumenti per valorizzare tutti i periodi contributivi maturati.

Immaginiamo, ad esempio, il caso di un avvocato che, per otto anni, svolge attività in uno studio legale come libero professionista, versando i contributi previdenziali obbligatori a Cassa Forense. 

Dopo questo periodo, decide di cambiare strada e accetta un impiego nell’ufficio legale di un’azienda privata. A quel punto diventa un lavoratore dipendente e i contributi successivi vengono destinati alla Gestione Generale INPS.

Oppure, pensiamo all’esempio un medico che lavora per vent’anni in un ospedale pubblico, con un contratto da dipendente. I suoi contributi principali vengono versati alla Gestione INPS dei Dipendenti Pubblici, ma una piccola parte continua comunque a confluire in Enpam, la cassa previdenziale dei medici, a cui è obbligatoriamente iscritto in quanto appartenente all’Albo professionale. 

Dopo due decenni da dipendente, il medico sceglie di lasciare il settore pubblico, apre la partita IVA e comincia a lavorare esclusivamente come libero professionista, versando da quel momento in poi i contributi soltanto a Enpam.

Immaginiamo, infine, il caso di un lavoratore che ha trascorso la prima parte della sua carriera all’estero, versando i contributi al sistema previdenziale del Paese in cui era occupato. In seguito, rientrato in Italia, ha intrapreso l’attività di consulente libero professionista, iscrivendosi alla Gestione Separata INPS.

In tutti questi casi abbiamo a che fare con carriere “ibride”, che hanno prodotto contributi in più gestioni previdenziali. 

La ricongiunzione, la totalizzazione, il cumulo e il computo sono meccanismi diversi che consentono di combinare i contributi maturati in più gestioni, evitando che restino inutilizzati o che diano origine a pensioni frammentate e poco vantaggiose. 

Tuttavia, ognuno di questi meccanismi ha regole, condizioni e conseguenze diverse: cambiano i costi, i requisiti, i tempi e anche il modo con cui viene calcolato l’assegno finale. 

Nei nostri articoli cercheremo di analizzare ogni strumento singolarmente, spiegando in quali situazioni conviene sceglierne uno rispetto agli altri. 

In questa occasione ci soffermiamo sulla totalizzazione dei contributi, pensata per chi ha versato in gestioni diverse, anche estere, e vuole unificare i propri periodi contributivi senza costi.

Come funziona la totalizzazione dei contributi (anche se hai lavorato all’estero)

Con la totalizzazione, i contributi non vengono materialmente trasferiti da una cassa previdenziale all’altra. Piuttosto, ciascun ente tiene conto dei periodi maturati anche nelle altre gestioni, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione.

In altre parole, si tratta di una modalità che consente di sommare i diversi periodi contributivi, pur lasciandoli dove sono stati versati, per raggiungere più rapidamente specifici requisiti per l’accesso alla pensione.

Questo meccanismo non modifica l’importo della pensione, ma incide sul momento in cui si può accedere al trattamento pensionistico, facilitando l’acquisizione del diritto anche a chi ha carriere frammentate.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione in regime di totalizzazione, possono essere considerati anche i contributi versati all’estero, sia nei Paesi dell’Unione Europea che in quelli con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Tuttavia, affinché questi periodi possano essere utilizzati, devono rispettare i requisiti minimi previsti: almeno un anno di contribuzione nei Paesi UE, come stabilito dalla normativa comunitaria, oppure quanto indicato nelle singole convenzioni bilaterali per gli Stati extra-UE.

In questo modo, anche le esperienze lavorative maturate all’estero possono contribuire al raggiungimento del diritto alla pensione, integrandosi con i contributi versati in Italia.

Detto questo, vediamo più nel dettaglio come funziona, chi può richiedere la totalizzazione e in quali casi può essere vantaggiosa.

Chi può fare richiesta della totalizzazione contributiva

La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

  • non sia già titolare di una pensione diretta (compreso l’assegno ordinario di invalidità) erogata da una delle gestioni interessate dalla normativa sulla totalizzazione. Tuttavia, il fatto che il lavoratore abbia già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate non esclude comunque la possibilità di accedere alla totalizzazione.

    Ad esempio, un lavoratore che abbia raggiunto i 67 anni di età e i 20 anni di contributi nel regime INPS, ma non abbia ancora presentato domanda di pensione, può comunque scegliere di avvalersi della totalizzazione per valorizzare anche i contributi versati in altre gestioni.
  • non abbia presentato e accettato una richiesta di ricongiunzione dopo il mese di marzo 2006.

È importante ricordare che la totalizzazione deve riguardare tutte le gestioni presso cui il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi presenti in ciascuna di esse. 

In altre parole, non è ammessa una totalizzazione parziale.

Prestazioni pensionistiche attivabili: i requisiti con la totalizzazione

Le prestazioni pensionistiche si conseguono con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalle finestre di pensionamento delle singole gestioni previdenziali. Vediamo quali:

  1. Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione

Il diritto alla pensione di vecchiaia tramite totalizzazione si matura al raggiungimento di tre requisiti:

  • età anagrafica di 66 anni, uguale per uomini e donne (requisito collegato alla alla speranza di vita e, quindi, variabile nel tempo)

  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni;

  • eventuale sussistenza di ulteriori requisiti (diversi da età e contributi) previsti dalle singole gestioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall’albo professionale, ecc.

La pensione maturata viene tuttavia erogata con una decorrenza posticipata di 18 mesi dalla data in cui si perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi. 

Se, invece, la domanda viene presentata dopo i 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti, non è necessario attendere oltre e il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo mese.

  1. Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

In regime di totalizzazione, la pensione di anzianità si raggiunge: 

  • con almeno 41 anni di contributi; da tenere in considerazione che 
    • il requisito contributivo è da adeguare alla speranza di vita in quel momento statisticamente rilevata (può quindi variare nel tempo)
    • nel conteggio degli anni di anzianità non si considerano i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia);
  • eventuali ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni.

Anche per la pensione di anzianità ottenuta tramite totalizzazione è prevista una “finestra mobile": l’erogazione decorre dopo 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Casi particolari: pensione ai superstiti e di inabilità in regime di totalizzazione

La totalizzazione può essere utilizzata anche qualora si voglia ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente oppure per accedere alla liquidazione della pensione ai superstiti del lavoratore.

  • Il diritto alla pensione di inabilità in regime di totalizzazione si ottiene se sono soddisfatti sia i requisiti contributivi e assicurativi generali, sia quelli specifici richiesti dalla gestione previdenziale a cui il lavoratore è iscritto nel momento in cui si verifica la condizione di inabilità.

Per raggiungere i requisiti richiesti, è possibile sommare i periodi di contribuzione, non sovrapposti, presenti nelle diverse gestioni e, a differenza delle altre pensioni in regime di totalizzazione, non sono previste “finestre mobili”: la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che tutti i requisiti richiesti, compreso quello sanitario, siano coerenti.

  • La totalizzazione può essere utilizzata anche per il riconoscimento della pensione ai superstiti dell’assicurato. Se il lavoratore non era ancora titolare di pensione al momento del decesso, si parla di pensione indiretta e il suo riconoscimento è subordinato a specifici requisiti di assicurazione e contribuzione. Se invece l’assicurato era già pensionato con trattamento liquidato in regime di totalizzazione, la pensione può essere reversibile ai superstiti, secondo le modalità e i limiti previsti da ciascuna gestione coinvolta.

Totalizzazione: attenzione ai dettagli

Sul meccanismo della totalizzazione è inoltre necessario conoscere alcune ulteriori peculiarità:

  • Se il lavoratore ha eventuali periodi contributivi coincidenti (immaginiamo ad esempio una persona che nello stesso anno fosse impiegato come libero professionista e come dipendente) questi vengono:

    • considerati una sola volta ai fini del diritto alla pensione, ovvero nel conteggio degli anni di contribuzione;
    • valorizzati per intero nel calcolo dell’importo dell’assegno pensionistico dalle gestioni interessate. Quindi questi contributi non valgono doppio come tempo, ma valgono entrambi come importo.
  • Con la totalizzazione, il metodo di calcolo per l’importo della pensione viene effettuato integralmente con il sistema contributivo, indipendentemente da quando le singole contribuzioni siano state maturate. Tuttavia, se il lavoratore ha già maturato in una delle gestioni coinvolte i requisiti per un trattamento pensionistico autonomo (ad esempio, avendo raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia in Gestione INPS), la quota di pensione spettante da quella gestione (detta pro rata di pensione) viene calcolata con il sistema previsto da tale gestione che potrebbe essere anche retributivo o misto. Diversamente, le restanti quote di pensione maturate in altri enti previdenziali saranno calcolate con il sistema contributivo.

  • La domanda deve essere presentata dall’interessato alla gestione presso cui risulta accreditata l’ultima contribuzione, cioè l’ultimo ente di iscrizione. Nel caso in cui, al momento della domanda, il lavoratore risulti iscritto a più gestioni previdenziali, può scegliere presso quale di queste enti presentare la richiesta di pensione in totalizzazione.

  • L’importo complessivo della pensione in regime di totalizzazione viene erogato dall’INPS, anche per conto degli altri enti previdenziali coinvolti, in base a specifiche convenzioni stipulate tra gli istituti. L’INPS inoltre gestisce il pagamento del trattamento pensionistico anche nei casi in cui non sia titolare di alcuna quota dell’importo stesso.

Considerazioni finali

In sintesi, la totalizzazione può rappresentare una soluzione utile per chi ha avuto una carriera lavorativa articolata, con contributi versati in diverse gestioni previdenziali.

Questa modalità consente di sommare in modo unitario i periodi contributivi maturati presso enti diversi, con l’obiettivo di ottenere un’unica pensione composta da quote erogate “pro quota” da ciascuna gestione coinvolta.

Tuttavia, se da un lato la totalizzazione permette di unificare i periodi pensionistici, dall’altro comporta la rinuncia, nella maggior parte dei casi, a eventuali quote calcolate con il più favorevole sistema retributivo o misto (salvo specifiche eccezioni, come abbiamo visto in precedenza).

Va inoltre considerato che l’accesso alle prestazioni è soggetto a tempi di attesa rilevanti: 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per quella di anzianità (a partire dalla maturazione dei requisiti).

E’ dunque essenziale valutare con attenzione la propria situazione individuale.

Per questo nasce Elsa Pensioni, un servizio pensato per offrirti una consulenza su misura, aiutandoti a valutare con precisione gli effetti di questa scelta sul tuo futuro previdenziale. 

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Link utili e approfondimenti

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