
Ciao Elsa è un progetto nato con l’obiettivo di rendere semplici, chiari e accessibili temi che spesso vengono percepiti come complessi o poco interessanti, come le pensioni, il TFR e la previdenza complementare.
Nel nostro lavoro quotidiano ci confrontiamo con lavoratori dalle carriere sempre più dinamiche e frammentate, spesso caratterizzate da esperienze all’estero. Sono proprio queste persone a porre le domande più rilevanti: come sarà la mia futura pensione? Cosa succede ai contributi se ho lavorato in più Paesi?
Interrogativi tutt’altro che banali, che riflettono un mercato del lavoro sempre più internazionale e che richiedono risposte chiare, affidabili e concrete.
Con questo approfondimento, dopo quello dedicato alla Germania, vogliamo fare un ulteriore passo avanti e rivolgerci ai milioni di italiani che vivono o hanno lavorato all’estero.
Oggi parliamo del sistema previdenziale svizzero, ovvero uno dei sistemi pensionistici più strutturati e completi al mondo, grazie alla sua architettura a tre pilastri, per comprendere in profondità il funzionamento di ciascun pilastro, i requisiti di contribuzione e le prestazioni finali.
In questa guida analizzeremo nel dettaglio:
- il 1° pilastro, che rappresenta la previdenza statale
- il 2° pilastro, noto come cassa pensioni o previdenza professionale
- il 3° pilastro, la cosiddetta previdenza privata.
Il 1° pilastro: la sicurezza sociale di base
Il primo pilastro costituisce la base del sistema pensionistico svizzero.
Il suo obiettivo principale è garantire una sussistenza economica minima a tutte le persone residenti o che lavorano in Svizzera se il contratto è di diritto svizzero.
Il 1° pilastro è regolato dalla legge federale e comprende principalmente:
- AVS (Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti);
- AI (Assicurazione Invalidità);
- indennità di perdita di guadagno;
- prestazioni integrative.
Prestazioni AVS
L’AVS, l’assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti, è obbligatoria e rappresenta la prima linea di difesa contro la povertà in età avanzata. Essa si articola in diverse tipologie di “pensioni”:
- Rendita di vecchiaia AVS. La pensione di vecchiaia AVS è erogata al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, fissata a 65 anni per gli uomini e regolata in modo transitorio tra 64 e 65 anni per le donne nate tra il 1961 e il 1963. La rendita mira a garantire un assegno minimo vitale. L’importo della pensione erogata dal primo pilastro svizzero dipende da una serie di fattori che riflettono l’intera storia contributiva dell’assicurato (contributi, rivalutazioni, aspettativa di vita).
In Svizzera è, però, previsto un massimale sulla pensione di base:- per una persona sola, l’assegno massimo mensile non può superare i 2.520 franchi (circa 2.730 € al mese).
- per le coppie coniugate o unite in registrazioni domestiche (simili alle nostre unioni civili), la somma delle rendite AVS della coppia non può superare il 150% della rendita massima AVS (circa 4.100 € mensili).
- Rendita vedovile e per orfani. In caso di decesso di un coniuge o di uno dei genitori, l’AVS prevede diverse forme di sostegno:
- Rendita vedovile: concessa alle donne che hanno figli o che hanno superato i 45 anni con un matrimonio durato almeno cinque anni. Gli uomini possono percepire la rendita vedovile solo fino al compimento del 18° anno del figlio minore. Anche le unioni registrate (equivalenti alle nostre unioni civili) sono equiparate al matrimonio per questo diritto.
- Rendita per orfani: i figli fino a 18 anni, o fino a 25 se ancora studenti, ricevono una rendita nel caso di morte di uno o entrambi i genitori. In questo caso il modello è simile a quanto previsto in Italia, con le dovute differenze.
- Rendita vedovile: concessa alle donne che hanno figli o che hanno superato i 45 anni con un matrimonio durato almeno cinque anni. Gli uomini possono percepire la rendita vedovile solo fino al compimento del 18° anno del figlio minore. Anche le unioni registrate (equivalenti alle nostre unioni civili) sono equiparate al matrimonio per questo diritto.
Queste prestazioni offrono un supporto fondamentale per le famiglie, riducendo l’impatto economico del lutto e garantendo continuità di reddito.
Chi volesse approfondire ulteriormente, trova tutti i dettagli qui.
Prestazioni AI
L’Assicurazione Invalidità (AI) tutela le persone che subiscono una riduzione della loro capacità di guadagno, sia temporanea che permanente. Si distingue tra:
- l’invalidità temporanea, per cui viene erogata un’indennità giornaliera fino a un massimo di due anni;
- l'invalidità permanente; in questo caso, se il rientro al lavoro non è possibile o la capacità lavorativa rimane fortemente limitata, l’assicurato riceve una rendita di invalidità proporzionale alla riduzione della capacità di guadagno, con un minimo del 40%.
Per chi necessita di assistenza costante nelle attività quotidiane, come vestirsi, mangiare o lavarsi, è previsto poi un assegno per grandi invalidi, che garantisce il supporto necessario anche per le esigenze di vita più basilari. Anche in questo caso, la presenza di figli comporta erogazioni aggiuntive fino al 25° anno di età.
Ecco il link in cui trovare tutti i dettagli.
Prestazioni integrative (PC)
Quando le rendite AVS (vecchiaia) e AI (invalidità) non coprono il fabbisogno minimo di sussistenza, il 1° pilastro prevede le prestazioni integrative.
Si tratta di un meccanismo di sostegno che garantisce un livello di reddito minimo, utile soprattutto per chi non dispone di risorse patrimoniali o altri redditi.
Gli importi variano a seconda che la persona viva in casa o in un istituto e variano anche in funzione del luogo in cui si risiede (grandi centri, città, campagna).
Qui si può trovare un documento con tutte le specifiche utili.
Indennità di perdita di guadagno (IPG)
Le indennità di perdita di guadagno (IPG) compensano chi deve sospendere temporaneamente l’attività lavorativa per motivi di servizio militare, servizio civile o protezione civile e per le lavoratrici durante il congedo di maternità.
L’IPG contribuisce a mantenere la continuità del reddito e a ridurre le difficoltà economiche legate a queste situazioni temporanee.
Per esempio, alle persone che non ricevono un salario durante il servizio di protezione civile, l’indennità è versata dal cantone direttamente al lavoratore. Se invece il datore di lavoro versa il salario anche durante il servizio, l’indennità va a quest’ultimo.
Quanti contributi si versano nel 1° pilastro
La copertura AVS/AI è obbligatoria per tutti i residenti in Svizzera, nonché per chi lavora nel Paese.
I contributi per il 1° pilastro ammontano complessivamente al 10,6% del salario, suddivisi equamente tra lavoratore dipendente e datore di lavoro (5,3% ciascuno). I lavoratori autonomi versano l’intero importo, fino a un massimo del 10%.
È importante sottolineare la presenza di un limite massimo di reddito assicurabile. Oltre una determinata soglia, infatti, non vengono più calcolati contributi ai fini previdenziali.
Nel caso svizzero, per l’anno 2026, questo tetto è fissato a 90.720 franchi annui (circa 98.180 €). Ciò significa che la quota di reddito eccedente tale limite non genera ulteriori contributi pensionistici nel primo pilastro, il che conferma la funzione di base di questo livello previdenziale e la necessità di integrare la copertura attraverso il secondo e il terzo pilastro.
L’obbligo contributivo inizia a 18 anni per chi lavora e a 21 anni per chi non lavora. Gli studenti svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera devono pagare all’AVS, all’AI e alle IPG contributi pari, nel 2026, a 530 franchi svizzeri all’anno (circa 575 € annui).
Come funziona la pensione di 1° pilastro?
Al raggiungimento dei 65 anni d’età si matura il diritto alla pensione di vecchiaia AVS, che rappresenta il momento ordinario di accesso al sistema previdenziale pubblico svizzero.
Tuttavia, uno degli elementi di maggiore flessibilità del primo pilastro è la possibilità di modulare il momento di uscita dal lavoro. La rendita può, infatti, essere:
- anticipata fino a due anni (63 anni)
- posticipata fino a cinque anni (massimo 70 anni) previa esplicita richiesta.
Questa scelta incide in modo diretto e permanente sull’importo della pensione percepita.
Nel caso del pensionamento anticipato, il principio è semplice: prima si esce dal mercato del lavoro, più si riduce la pensione di base. La riduzione è strutturale e definitiva. In termini concreti, anticipare la pensione di:
- 1 anno comporta una decurtazione del 6,8% dell’importo della pensione
- 2 anni determina una riduzione complessiva del 13,6%.
Si tratta di una penalizzazione significativa, dovuta al maggior numero di anni per i quali la rendita verrà erogata.
Chi decide di smettere di lavorare prima dell’età pensionabile ordinaria può comunque evitare la penalizzazione sulla rendita, ma solo a una condizione: non accedere subito alla pensione di “base” e continuare a versare regolarmente i contributi AVS fino al raggiungimento dei 65 anni. In questo modo, la rendita non subirà alcuna riduzione, ma verrà semplicemente erogata più tardi rispetto a quando il lavoratore ha deciso di interrompere la propria attività lavorativa.
Al contrario, il sistema premia chi decide di rimanere attivo più a lungo. Più si posticipa l’accesso alla pensione, maggiore sarà l’importo percepito perché statisticamente il pensionato percepirà l'assegno per meno anni. Un rinvio di:
- 1 anno determina un incremento del 5,2%
- 2 anni sale al 10,8%
- 3 anni aumenta del 17,1%
- arrivando a un aumento massimo del 31,5% in caso di differimento di 5 anni.
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Il 2° pilastro: la previdenza professionale
Il secondo pilastro, noto anche come cassa pensioni o LPP, ha lo scopo di integrare le prestazioni AVS/AI, assicurando il mantenimento del tenore di vita durante il pensionamento.
È obbligatorio per i lavoratori dipendenti che superano un salario annuo minimo di 22.680 franchi svizzeri (circa 24.550 €) ed è finanziato congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore, in misura uguale.
Quanti contributi si versano nel 2° pilastro
L’importo del contributo è calcolato in misura % sul salario assicurato che corrisponde alla retribuzione annua sulla quale vengono calcolati i contributi obbligatori di primo pilastro, a cui si sottrae una somma chiamata “deduzione di coordinamento”, pari a 26.460 franchi (circa 28.640 €).
Facciamo un esempio.
Se un lavoratore ha un reddito di 50.000 franchi, per determinare il salario assicurato è sufficiente sottrarre la soglia di “deduzione di coordinamento”, cioè 26.460 franchi: il risultato è 23.540 franchi (50.000 - 26.460). È su questa cifra che viene calcolata poi la percentuale per il calcolo del contributo.
Analogamente a quanto previsto nel 1° pilastro, è fissato un salario assicurato massimo, pari a 90.720 franchi (circa € 98.180 €) mentre è previsto un contributo minimo pari a 3.780 franchi (circa 4.090 € annui).

La contribuzione obbligatoria al 2° pilastro inizia quando si viene assunti per un periodo superiore a tre mesi, ma inizialmente i premi coprono esclusivamente i rischi di decesso e invalidità. Per l’integrazione vera e propria alla pensione di base si dovrà attendere fino all’anno di compimento del 25° anno di età.
La contribuzione è invece sospesa:
- quando si raggiunge l'età ordinaria di pensionamento, ossia a 65 anni d’età;
- quando si guadagna meno di 22.680 franchi all’anno, circa 24.550 € (dato 2026);
- alla cessazione del rapporto di lavoro.
Passando invece alla “misura” dei contributi, questa dipende dalle singole casse pensioni alle quali le aziende sono collegate e comprende i cosiddetti:
- accrediti di vecchiaia, ossia la vera e propria integrazione pensionistica. In questo caso i contributi sono calcolati in percentuale sul salario assicurato e sono variabili in base all’età. Un possibile esempio:

- Premi di rischio, ovvero rendite aggiuntive riconosciute in caso di decesso o invalidità.
- Fondo di garanzia a tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro o della cassa pensione.
Come funziona la pensione di 2° pilastro?
Il 2° pilastro garantisce diverse prestazioni:

Flessibilità e utilizzo della cassa pensioni
Il 2° pilastro consente anche di utilizzare il capitale per l’acquisto di una casa di abitazione, nello specifico si può utilizzare il secondo pilastro sotto forma di:
- Prelievo anticipato. Possibile fino a cinque anni prima del pensionamento, con un importo minimo di 20.000 franchi (circa 21.650 €).
- Costituzione in pegno. Si può utilizzare la posizione maturata nella cassa come garanzia per il finanziamento della proprietà.
Il 3° pilastro: previdenza privata e vantaggi fiscali
Il terzo pilastro rappresenta la componente di previdenza privata del sistema svizzero ed è pensato per integrare le prestazioni dei primi due pilastri, colmando eventuali lacune previdenziali e consentendo una maggiore personalizzazione della pianificazione finanziaria.
Si articola in due distinti strumenti, con caratteristiche e finalità differenti:
- il pilastro 3a, definito anche “previdenza vincolata”;
- il pilastro 3b, che rappresenta la forma di previdenza privata “libera” e lo rende uno strumento più adatto a obiettivi finanziari diversificati e non esclusivamente previdenziali.
Come funziona il pilastro 3a
Il pilastro 3a si basa su versamenti volontari finalizzati principalmente alla costruzione di capitale in grado di integrare le rendite erogate dal 1° e dal 2° pilastro.
Proprio per incentivare questo obiettivo, lo Stato riconosce importanti vantaggi fiscali. I contributi possono, infatti, essere dedotti dal reddito imponibile entro determinati limiti.
Nello specifico, i versamenti sono deducibili dal reddito imponibile fino a:
- 7.258 franchi (circa 7.855 €) per lavoratori dipendenti già iscritti a una cassa pensioni;
- 20% del reddito netto per autonomi senza cassa pensioni, ma, anche in questi casi, è previsto un importo massimo di 7.278 franchi annui (circa 7.876 €).
In cambio del beneficio fiscale, però, le somme versate sono soggette a vincoli stringenti, sia in termini di importi sia in termini di modalità di prelievo. Il capitale accumulato nel pilastro 3a può essere erogato all’interno di una finestra temporale ben definita.
In linea generale, il prelievo è consentito nel periodo compreso tra i cinque anni precedenti e i cinque anni successivi all’età pensionabile ordinaria AVS (65 anni), quindi, nella maggior parte dei casi, tra i 60 e i 70 anni.
È importante precisare che, per poter posticipare il prelievo fino a cinque anni oltre l’età pensionabile, è necessario dimostrare di continuare a svolgere un’attività lavorativa.
Accanto a queste regole generali, la normativa prevede alcune situazioni specifiche in cui è ammesso il prelievo anticipato del capitale, anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In particolare, ciò è consentito nei seguenti casi:
- acquisto o costruzione di un’abitazione ad uso proprio;
- restituzione (totale o parziale) di un prestito ipotecario;
- avvio di un’attività di lavoro indipendente;
- trasferimento definitivo all’estero;
- percezione di una rendita intera d'invalidità dell’assicurazione federale (AI);
- riscatto contributivo in un istituto di previdenza del 2° pilastro.
Queste eccezioni rendono il pilastro 3a uno strumento previdenziale vincolato, ma al tempo stesso sufficientemente flessibile da adattarsi ad alcune delle principali esigenze finanziarie che possono emergere nel corso della vita.
Confronto con il pilastro 3b
Il pilastro 3b è più flessibile, consente di versare liberamente somme di denaro e scegliere liberamente i beneficiari, ma non offre vantaggi fiscali diretti.
È utile per obiettivi di medio termine o come complemento della previdenza privata, in particolare per chi desidera maggiore libertà nella gestione del capitale.
Strategia integrata dei tre pilastri
Il sistema previdenziale svizzero esprime la sua massima efficacia solo se analizzato nella sua dimensione complessiva. I tre pilastri non sono compartimenti stagni, ma elementi tra loro complementari, progettati per costruire un equilibrio tra solidarietà pubblica, responsabilità individuale e sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.
Il 1° pilastro rappresenta la base di questo impianto: ha una funzione essenzialmente redistributiva e garantisce una copertura minima dei bisogni fondamentali. Non è pensato per sostituire il reddito da lavoro, ma per evitare situazioni di povertà in età avanzata o in caso di eventi avversi come invalidità o decesso.
Il 2° pilastro interviene con una logica diversa e con l’obiettivo di preservare, almeno in parte, il tenore di vita raggiunto durante la vita lavorativa. È anche qui che si costruisce la propria futura rendita pensionistica per i lavoratori dipendenti, attraverso un meccanismo di accumulo individuale e aziendale.
Infine, il 3° pilastro introduce una dimensione pienamente volontaria e individuale. Consente di colmare eventuali lacune lasciate dai primi due pilastri e offre, soprattutto nel caso del pilastro 3a, interessanti vantaggi fiscali. È lo strumento che più si presta a una pianificazione personalizzata, adattandosi agli obiettivi, al reddito e al profilo di rischio del singolo individuo.
Se confrontiamo questo modello con il sistema italiano, emergono alcune similitudini di fondo, ma anche differenze strutturali rilevanti.
Anche in Italia esiste una distinzione tra previdenza pubblica obbligatoria e previdenza complementare, ma il peso dei diversi livelli è profondamente diverso.
Il sistema italiano è storicamente più basato sul pilastro pubblico: ogni anno una quota rilevante del reddito del lavoratore viene destinata ai contributi previdenziali di primo pilastro.
Per i dipendenti i contributi sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte trattenuti dalla retribuzione del lavoratore.
Ad esempio, nel settore privato, le aliquote contributive INPS per lavoratori dipendenti privati ammontano a circa il 33% della retribuzione lorda, suddivise nella quota a carico del lavoratore (circa il 9,19%, trattenuto direttamente in busta paga) e quella in capo all’azienda (23,81% circa). Le percentuali possono variare per settore o qualifica.
Nel lavoro autonomo i contributi previdenziali sono generalmente versati direttamente dal lavoratore e variano a seconda della cassa di versamento. Ad esempio:
- da 24% a 35% per gli iscritti alla gestione separata INPS
- 24% per gli artigiani e i commercianti.
- 14,5% per Ingegneri e Architetti liberi professionisti.
Rispetto ai contributi versati nel 1° pilastro svizzero (10,6% del salario) in Italia versiamo, in media, dal 10 al 20% in più!
Un’altra differenza significativa riguarda il grado di responsabilizzazione individuale.
Nel modello svizzero, il lavoratore è chiamato fin da subito a partecipare attivamente alla costruzione della propria pensione integrativa, in particolar modo attraverso il secondo pilastro che, a differenza dell’Italia, è obbligatorio.
In Italia, invece, questa consapevolezza si è sviluppata più lentamente, anche in funzione della volontarietà della scelta, e la previdenza complementare, pur in crescita, non ha ancora raggiunto lo stesso livello di diffusione.
In definitiva, il sistema previdenziale svizzero si distingue per una forte integrazione tra componente pubblica e privata e per una netta ripartizione delle funzioni tra i diversi pilastri, assetto consolidato con l’introduzione della LPP (il secondo pilastro) a metà degli anni Ottanta.
Questa struttura rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse anche nel dibattito italiano: il nostro sistema pensionistico a “pilastri” è stato infatti introdotto con il decreto legislativo 252/2005, circa vent’anni dopo il modello svizzero, pur in un contesto analogo di progressivo ridimensionamento della previdenza pubblica e di crescente necessità di pianificazione previdenziale individuale.
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