Patrimoniale sui fondi pensione: facciamo chiarezza

Come molti avranno avuto modo di leggere recentemente, si è parlato dell’introduzione di una “patrimoniale sui fondi pensione”. 

In termini generali, una patrimoniale è un’imposta che viene applicata al patrimonio di un soggetto, che in questo caso è il fondo pensione, ma la questione è un po’ più articolata. 

ciao elsa comparatore fondi pensione

Cos'è la patrimoniale sui fondi pensione e perché se ne parla

L’imposta esiste già da tempo ed è, in realtà, un contributo di vigilanza che i fondi pensione devono versare alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione).

L’introduzione del contributo risale alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui articolo 1, comma 65, stabilisce che, a partire dal 2007, le spese di funzionamento della COVIP siano finanziate dal mercato di competenza, ossia quello dei fondi pensione. 

È importante chiarire sin da subito che i fondi non devono finanziare tutte le spese di funzionamento della Commissione, ma solo la parte che non sia già coperta dal bilancio statale. Inoltre, si tratta di un prelievo che grava direttamente sul fondo e indirettamente sugli aderenti. 

Sono le autorità stesse a stabilire, ovviamente entro i limiti massimi fissati dalla legge, l’entità della contribuzione, che viene comunque sottoposta all’esame della Presidenza del Consiglio. 

Nel caso dei fondi pensione, il limite massimo per il contributo di vigilanza è fissato dalla Legge 335/1995 (art. 13, co. 3), in cui è stabilito che questo non possa superare lo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati, ossia della totalità dei contributi che i fondi ricevono annualmente da aziende e iscritti. 

Il contributo di vigilanza esiste, quindi, da tanti anni, ma solo recentemente ha subito delle modifiche che non riguardano solo gli importi, ma anche le modalità di applicazione.

Finora, infatti, questo contributo è stato pari allo 0,5 per mille dei contributi versati ogni anno da iscritti e aziende. 

Le cose sono cambiate con il Decreto PNRR (D.L. 19/2026, convertito nella L. 50/2026), il cui art. 29, comma 3, ha modificato le regole precedenti. 

Cosa cambia nel 2026 con il nuovo contributo di vigilanza

Il decreto stabilisce, infatti, un nuovo limite massimo di prelievo sui fondi pensione, più basso di quello precedente, ma modifica profondamente il modo in cui si applica. 

A cambiare è la base del prelievo, ossia l’importo a cui si applica la percentuale, che non è più il totale dei contributi versati nel singolo anno nei fondi pensione, ma diventa il totale delle risorse destinate alle prestazioni. In altre parole, la nuova aliquota si applica sull’intero patrimonio gestito dai fondi pensione, non più solo al versato del singolo anno.  

Quindi, il decreto è intervenuto su due aspetti: 

  • ha abbassato il limite massimo di prelievo da parte della COVIP, che scende dallo 0,5 per mille allo 0,1 per mille
  • ha allargato la base di prelievo, che non è più il totale delle risorse ricevute nel singolo anno, ma l’intero patrimonio gestito e destinato alle prestazioni.

Infatti, mentre prima i fondi dovevano versare al massimo lo 0,5 per mille delle risorse ricevute in un anno, adesso dovranno versare al massimo lo 0,1 per mille, calcolato, però, su una base di calcolo più ampia, che coinvolge l’intero risparmio previdenziale accumulato, spingendo molti a parlare di una “patrimoniale sui fondi pensione”. 

La logica sottostante a questa novità è, quindi, quella di un prelievo che si applica al patrimonio in gestione accumulato nel corso degli anni e non più alle risorse ricevute in un singolo anno. Come direbbero gli economisti, passiamo dalla tassazione di una variabile di flusso (le risorse ricevute in un anno) alla tassazione di una variabile di stock (il risparmio previdenziale destinato a prestazioni).

Con delibera del 18 maggio 2026, la COVIP è intervenuta, ridefinendo il contributo di vigilanza sulla base di queste modifiche. Infatti, nel 2026 i fondi pensione saranno chiamati a versare lo 0,06 per mille del totale del patrimonio in gestione, calcolato al 31 dicembre 2025.

Si tratta, quindi, di una percentuale inferiore rispetto al limite massimo stabilito dal Decreto PNRR, ma che si applica al patrimonio gestito dal fondo. 

Quanto aumenta il contributo

Per capire meglio la differenza basti pensare che questo cambiamento normativo produce un aumento di circa il 42% dell’entrata della COVIP (da 10,3 milioni di euro a 14,6 milioni di euro che verranno versati nel 2026 a partire dal patrimonio in gestione del 2025). Infatti, mentre il flusso contributivo complessivo registrato nel 2025 dai fondi pensione è di circa 17,4 miliardi di euro, il patrimonio complessivo destinato alle prestazioni per lo stesso anno è pari a 261,2 miliardi di euro. 

Secondo Mario Pepe, presidente della COVIP, si tratta di una misura che mira ad una contribuzione più equa da parte dei vari fondi, coinvolgendo maggiormente i fondi preesistenti

Si tratta di fondi che, come dice il nome, esistevano già prima del 15 novembre 1992 e che non sono regolati dal D.Lgs. 252/2005

Questi fondi, al giorno d’oggi, hanno una quantità di iscritti e nuovi iscritti residuale rispetto ai fondi più recenti e, di conseguenza, il versato annuo in questi fondi è molto più contenuto, ma al contempo i fondi preesistenti contengono patrimoni in gestione piuttosto consistenti che derivano, in larga parte, da versamenti passati. 

Per queste ragioni, il passaggio da un contributo parametrato alla nuova contribuzione ad uno proporzionato al patrimonio complessivo del fondo dovrebbe consentire ai fondi preesistenti di contribuire in maniera paritaria ai fondi di “nuova generazione”, distribuendo in modo più equo l’onere del contributo di vigilanza.  

L’impatto del nuovo contributo di vigilanza sulla tua posizione individuale

Come accennato, il prelievo non avverrà sulle posizioni individuali dei singoli iscritti, ma, appunto, sul patrimonio complessivo, incidendo solo indirettamente sugli aderenti

Quello che devi tenere presente è che si tratta di una variazione che incide sui costi complessivi del fondo pensione, ma che non modifica gli elementi che rendono conveniente l’adesione alla previdenza complementare

Si tratta, infatti, di una variazione funzionale a garantire una maggior equità nello sforzo economico sostenuto dai fondi e, indirettamente, dagli aderenti, ma di un’entità tale da non impattare negativamente i benefici a cui si accede aderendo alla previdenza complementare, che continua a mantenere un trattamento fiscale molto agevolato.

ciao elsa webinar

Link utili e approfondimenti

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