
Il fondo pensione non è solo un piano di risparmio per il futuro, ma può anche offrire un sostegno concreto in caso di bisogno.
Le anticipazioni nei fondi pensione sono pensate proprio per affrontare situazioni importanti, ma vanno richieste con consapevolezza.
Ogni somma prelevata in anticipo riduce l’importo disponibile al pensionamento, con il rischio di trovarsi con meno risorse di quelle necessarie.
Per questo è possibile restituire, in tutto o in parte, quanto richiesto come anticipazione, così da ricostruire gradualmente il proprio capitale previdenziale.
Questa operazione prevede anche il rimborso dell’imposta versata al momento della richiesta dell’anticipo e, in alcuni casi, il beneficio fiscale ottenuto può risultare persino maggiore.
Vediamo come funziona.
Cosa sapere sulle anticipazioni del fondo pensione
Nel sistema della previdenza complementare, i lavoratori del settore privato possono richiedere anticipazioni del proprio montante per specifiche situazioni, che si suddividono in tre categorie:
- Spese sanitarie sostenute per sé, per il coniuge o per i figli, legate a gravi patologie certificate. E’ possibile richiedere fino ad un massimo del 75% di quanto maturato nel fondo pensione;
- Acquisto o ristrutturazione prima casa, propria o dei figli, possibile dopo almeno otto anni di partecipazione al fondo. Anche in questo caso si può richiedere fino al 75% del maturato;
- Ulteriori esigenze personali, accessibili dopo otto anni di permanenza nel fondo pensione, consentono di ritirare fino al 30% del totale del fondo pensione.
Sotto il profilo fiscale, per chi si è iscritto a un fondo pensione a partire dal 2007, il trattamento fiscale delle anticipazioni è ben definito:
- Anticipazioni per spese sanitarie: sono tassate con l’aliquota agevolata prevista per le prestazioni finali. Si parte dal 15% per i primi 15 anni di adesione, con una riduzione dello 0,3% per ogni anno successivo, fino a un minimo del 9% raggiungibile dopo 35 anni di permanenza nel fondo.
- Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa: sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 23%.
- Anticipazioni per altre esigenze personali: anche queste sono soggette all’imposta del 23%.
Quante volte si può chiedere un anticipo
Un aspetto spesso sottovalutato quando si parla di anticipazioni è la possibilità di farne più di una.
La buona notizia è che non esistono limiti al numero di richieste.
Tuttavia, con ogni anticipazione la base di calcolo viene aggiornata, influenzando l’importo massimo richiedibile in futuro.
Nel sistema della previdenza complementare, l’importo totale che nel tempo si può ottenere tramite anticipazioni non può superare il 75% dei versamenti complessivi effettuati nel tempo, inclusi quelli relativi al TFR, a cui vanno aggiunti i rendimenti maturati.
Secondo l’orientamento Covip, il calcolo dell’importo massimo erogabile deve tenere conto delle precedenti domande di anticipazione: in particolare, nel caso di successive richieste, l’importo che potrà essere liquidato sarà quello più basso tra quanto risultante dalla posizione ricostruita nel tempo e quanto effettivamente maturato al momento della nuova richiesta.
Esempio pratico per reintegro anticipazione
Andrea ha accumulato una posizione di € 10.000 nel fondo pensione, è iscritto da oltre 8 anni e richiede un anticipo di € 3.000 per “ulteriori esigenze” (30%) e ha € 7.000 rimasti nel fondo pensione.
L’anno successivo versa altri € 2.000, portando il montante a € 9.000 (ipotizziamo, per semplicità, l’assenza di rendimenti).
Se decidesse di chiedere un nuovo anticipo del 30%, l’importo non sarebbe calcolato direttamente sui € 9.000, ma si seguirebbe questo percorso:
- Ricostruzione della posizione originaria: si sommano i € 9.000 attuali e i € 3.000 già anticipati → € 12.000
- Calcolo del 30% su € 12.000 → € 3.600
- Verifica di quanto già erogato → € 3.000
- Erogazione del nuovo anticipo: si può richiedere la differenza → € 600
Il nuovo anticipo a cui Andrea ha diritto sarà quindi pari a 600 euro che, a ben vedere, corrispondono esattamente al 30% dei contributi versati dopo la precedente richiesta.

In linea generale, più si contribuisce al fondo dopo aver ricevuto un’anticipazione, maggiore sarà l’importo che si potrà eventualmente richiedere in futuro.
Un’alternativa ancora più efficace, se le proprie condizioni lo permettono, è reintegrare le somme ricevute: in questo modo si ripristina la posizione individuale.
Vediamo come funziona.
Reintegro anticipazione
Il reintegro di un’anticipazione, dal punto di vista operativo, equivale a un versamento volontario: è sufficiente effettuare un bonifico a favore della propria posizione nel fondo pensione.
L’unica accortezza è segnalare agli uffici del fondo, entro i termini previsti per la Dichiarazione dei Redditi, che l’importo versato è destinato al reintegro di un’anticipazione.
È importante ricordare che l’iscritto non è tenuto a ricostituire l’intero importo anticipato, ma può scegliere di reintegrare anche solo una parte.
Riprendiamo allora il caso del nostro Andrea (l’esempio di prima).
Se nel tempo avesse provveduto al reintegro, al momento di una nuova richiesta, avrebbe potuto contare su una disponibilità piena.
In pratica, è come se avesse “riavvolto il nastro”: nessuna anticipazione risulta più in essere, e quindi ora avrebbe diritto a richiedere nuovamente fino a 4.500 euro!

Ritorno fiscale
Le somme versate per reintegrare un’anticipazione possono essere portate in deduzione fiscale, insieme ai contributi volontari e all’eventuale contributo datoriale (escluso il TFR), fino al limite annuo di 5.164,27 euro.
Se si supera questa soglia, sulla parte eccedente non si perde del tutto il beneficio fiscale: è infatti riconosciuto un credito d’imposta pari all'imposta pagata quando si è ricevuta l'anticipazione (15%-9% sull’anticipo per spese mediche; 23% nei restanti casi) in misura proporzionale all’importo reintegrato.
Questa possibilità vale solo per le anticipazioni concesse a partire dal 1° gennaio 2007 e per le posizioni maturate da quella data in poi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 70/E/2017.
È sempre opportuno verificare se le somme versate per il reintegro di l’anticipazione rientrino nel limite annuo di deducibilità fiscale, pari a 5.164,27 euro.
Se non c’è sufficiente capienza fiscale, cioè se il totale dei versamenti deducibili supera questo tetto, sarà necessario indicare in Dichiarazione dei Redditi la parte eccedente, allegando una dichiarazione rilasciata dal fondo pensione. In questo modo si potrà beneficiare del credito d’imposta previsto per l’eccedenza.
Torniamo al caso di Andrea (esempio di prima) e ipotizziamo che il suo reddito annuo lordo sia di 40.000 euro.
Nel corso dell’anno ha versato al fondo pensione 2.000 euro tra contributi propri e del datore di lavoro, e ha reintegrato un’anticipazione per altri 3.000 euro. In totale, quindi, ha contribuito per 5.000 euro: una cifra che rientra pienamente nel limite di deducibilità.
Di conseguenza, potrà beneficiare della deducibilità IRPEF sull’intero importo, al suo scaglione più alto, pari al 35%. Il risparmio fiscale sarà di 1.750 euro (5.000 × 35%).

Se invece Andrea avesse versato al fondo pensione, oltre al reintegro di 3.000 euro, anche altri 5.164,27 euro tra contributi propri e aziendali (escluso sempre il TFR), la soglia massima deducibile sarebbe già stata raggiunta.
In questo caso, i 3.000 euro di reintegro non sarebbero più deducibili, ma darebbero comunque diritto a un credito d’imposta pari al 23%, cioè 690 euro (3.000 x 23%).

Possiamo quindi concludere che, per chi ha un reddito annuo superiore a 28.000 euro – e quindi rientra almeno nello scaglione IRPEF del 35%, se non addirittura quello del 43% – il reintegro dell’anticipazione può risultare particolarmente vantaggioso.
Se si rientra nel limite di deducibilità previsto (5.164,27 euro), il beneficio fiscale sulle somme versate può arrivare al 35% o anche al 43%, superando così l’aliquota del 23% applicata all’anticipazione ricevuta. In pratica, si ottiene un recupero fiscale superiore a quanto inizialmente pagato.
E anche nel caso in cui la soglia di deducibilità fosse già interamente utilizzata, il reintegro resta comunque interessante: sulle somme eccedenti è riconosciuto un credito d’imposta del 23%, che consente di neutralizzare la tassazione subita in fase di erogazione dell’anticipo.
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